§ 16.1.119 - Legge 20 marzo 1968, n. 433.
Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:20/03/1968
Numero:433


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      Il numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° [...]
Art. 3.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.


§ 16.1.119 - Legge 20 marzo 1968, n. 433.

Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne.

(G.U. 20 aprile 1968, n. 101)

 

     Art. 1.

     Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 22.

     Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

     Fuori dal caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, è considerato pescatore dilettante.

     Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza.

     Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

Art. 22 bis.

     I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

     Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

     Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

     Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Art. 22 ter.

     La licenza di pesca - salvo quanto disposto per gli stranieri al precedente art. 22-bis - ha la validità di cinque anni dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento della validità anche di cinque anni. Le tasse e soprattasse annuali sono riportate nella tabella indicata al precedente art. 22-bis. Il titolare della licenza ha l'obbligo di pagare annualmente detti tributi mediante versamento sul conto corrente postale intestato al primo ufficio IGE, Roma, Concessioni governative. In difetto di tale adempimento la licenza non è valida. Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, la ricevuta di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della prescritta tassa e soprattassa.

     Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di anni cinque, a chi abbia riportato condanna per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6.

     Le amministrazioni provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità, nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.

     Le amministrazioni provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

     Le amministrazioni tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonchè sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

     A tale ultimo effetto è fatto obbligo al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza di dare comunicazione, alle amministrazioni provinciali competenti, delle condanne suddette".

 

          Art. 2.

     Il numero d'ordine 54 della tabella allegato "A" al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque in contrasto con la presente legge.

 

 

ALLEGATO

 

Numero d'ordine

Fonti

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa lire

Modo di pagamento

Note

54

 

Tipo A - Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.

4.000

ord.

Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha la validità di 3 mesi.

 

 

Tipo B - Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

2.000

ord.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza, con il pagamento della relativa tassa soprattassa

 

 

Tipo C - Licenza per la pesca con canna, con uno o piu' ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

1.200

ord.

 

 

 

Tipo D - Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o piu' ami, tirlindiana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50.

1.000

ord.

Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni) nonché la soprattassa di lire 1.500 per le licenze di tipo A, di lire 1.000 per le licenze di tipo B, di lire 500 per le licenze di tipo C e tipo D, da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le amministrazioni provinciali, la Federazione italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.