§ 55.3.69 - L. 18 giugno 2009, n. 69.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:18/06/2009
Numero:69


Sommario
Art. 1.  (Banda larga)
Art. 2.  (Società di consulenza finanziaria)
Art. 3.  (Chiarezza dei testi normativi)
Art. 4.  (Semplificazione della legislazione)
Art. 5.  (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).
Art. 6.  (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
Art. 7.  (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)
Art. 8.  (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)
Art. 9.  (Conferenza di servizi e silenzio assenso)
Art. 10.  (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)
Art. 11.  (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)
Art. 12.  (Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)
Art. 13.  (Cooperazione allo sviluppo internazionale)
Art. 14.  (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)
Art. 15.  (Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)
Art. 16.  (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)
Art. 17.  (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)
Art. 18.  (Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)
Art. 19.  (ENIT – Agenzia nazionale del turismo)
Art. 20.  (Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato)
Art. 21.  (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)
Art. 22.  (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)
Art. 23.  (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)
Art. 24.  (Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)
Art. 25.  (Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)
Art. 26.  (Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)
Art. 27.  (Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)
Art. 28.  (Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)
Art. 29.  (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)
Art. 30.  (Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici)
Art. 31.  (Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)
Art. 32.  (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)
Art. 33.  (Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
Art. 34.  (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)
Art. 35.  (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)
Art. 36.  (VOIP e Sistema pubblico di connettività)
Art. 37.  (Carta nazionale dei servizi).
Art. 38.  (Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)
Art. 39.  (Riallocazione di fondi)
Art. 40.  (Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio [...]
Art. 41.  (Modifiche al decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)
Art. 42.  (Disposizioni concernenti la Corte dei conti)
Art. 43.  (Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)
Art. 44.  (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)
Art. 45.  (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)
Art. 46.  (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
Art. 47.  (Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
Art. 48.  (Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile)
Art. 49.  (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)
Art. 50.  (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)
Art. 51.  (Procedimento sommario di cognizione)
Art. 52.  (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
Art. 53.  (Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)
Art. 54.  (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)
Art. 55.  (Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)
Art. 56.  (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)
Art. 57.  (Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)
Art. 58.  (Disposizioni transitorie)
Art. 59.  (Decisione delle questioni di giurisdizione)
Art. 60.  (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)
Art. 61.  (Disposizioni in materia di concordato)
Art. 62.  (Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)
Art. 63.  (Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)
Art. 64.  (Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)
Art. 65.  (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)
Art. 66.  (Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)
Art. 67.  (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)
Art. 68.  (Abrogazioni e modificazione di norme)
Art. 69.  (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)
Art. 70.  (Patrimonio dello Stato Spa)
Art. 71.  (Società pubbliche)
Art. 72.  (Clausola di salvaguardia)


§ 55.3.69 - L. 18 giugno 2009, n. 69.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile.

(G.U. 19 giugno 2009, n. 140 - S.O. n. 95)

 

Capo I

INNOVAZIONE

 

Art. 1. (Banda larga)

     1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e nel rispetto dell’articolo 4, comma 3, lettera h), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, individua un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l’adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all’evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese. Nell’individuare le infrastrutture di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico tra le aree del territorio nazionale. Il Governo individua e sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l’approvazione nel programma le risorse necessarie, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Al relativo finanziamento si provvede con una dotazione fino ad un massimo di 800 milioni di euro per il periodo 2007-2013 a valere sulle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno [1].

     2. La progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1 nelle aree sottoutilizzate possono avvenire mediante modalità di finanza di progetto ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nell’ambito dei criteri di valutazione delle proposte o delle offerte deve essere indicata come prioritaria la condizione che i progetti, nelle soluzioni tecniche e di assetto imprenditoriale, contribuiscano allo sviluppo di un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei princìpi e delle norme comunitarie.

     3. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziati gli interventi che, nelle aree sottoutilizzate, incentivino la razionalizzazione dell’uso dello spettro radio al fine di favorire l’accesso radio a larghissima banda e la completa digitalizzazione delle reti di diffusione, a tal fine prevedendo il sostegno ad interventi di ristrutturazione dei sistemi di trasmissione e collegamento anche utilizzati dalle amministrazioni civili e militari dello Stato, favorendo altresì la liberazione delle bande di frequenza utili ai sistemi avanzati di comunicazione.

     4. È attribuito al Ministero dello sviluppo economico il coordinamento dei progetti di cui al comma 2 anche attraverso la previsione della stipulazione di accordi di programma con le regioni interessate. Il Ministero dello sviluppo economico, nell’esercizio della sua funzione di coordinamento, si avvale del parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è rilasciato avuto riguardo al rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma 2 e degli articoli 4 e 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

     5. All’articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

     «15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta previo accordo con l’ente proprietario della strada».

 

     6. All’articolo 231, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni».

 

     7. Le disposizioni dell’articolo 2-bis, comma 13, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, si applicano anche alle innovazioni condominiali relative ai lavori di ammodernamento necessari al passaggio dei cavi in fibra ottica.

 

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

 

     Art. 2. (Società di consulenza finanziaria)

     1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 18-bis è inserito il seguente:

 

     «Art. 18-ter. - (Società di consulenza finanziaria). – 1. A decorrere dal 1º ottobre 2009, la riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

     2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

     3. Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo».

 

     Art. 3. (Chiarezza dei testi normativi)

     1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell’articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 13-bis. - (Chiarezza dei testi normativi). – 1. Il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

     2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono princìpi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

     3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni, si provvede all’aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previsti nell’articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

     4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l’adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici».

 

     Art. 4. (Semplificazione della legislazione)

     1. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1º gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

     b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

     c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;

     d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell’impatto della regolazione;

     e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

     f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

     g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

     h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

     14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

     14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

     14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1º gennaio 1970»;

b) il comma 16 è abrogato;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale»;

     d) dopo il comma 18 è inserito il seguente:

     «18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi»;

     e) al comma 19, le parole: «una Commissione parlamentare» sono sostituite dalle seguenti: «la “Commissione parlamentare per la semplificazione“, di seguito denominata “Commissione“»;

 

     f) il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all’articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

«22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni».

     2. All’allegato 1 annesso al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge, concernenti le leggi di ratifica e l’esecuzione di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

 

     Art. 5. (Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi).

     1. All’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 2, dopo le parole: «Consiglio di Stato» sono inserite le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta»;

 

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

     2. Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis. – (Testi unici compilativi). – 1. Il Governo provvede, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

     2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

     3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell’articolo 14, numero 2º, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell’ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell’articolo 16, primo comma, numero 3º, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell’articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

 

     Art. 6. (Misure per la semplificazione della gestione amministrativa e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

     1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono disciplinati i procedimenti in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria, di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nell’osservanza dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti relativi ai trasferimenti finanziari all’estero e alla loro gestione;

b) semplificazione e razionalizzazione della struttura e della gestione del bilancio delle sedi all’estero, ai fini della razionalizzazione della spesa;

c) garanzia di opportune procedure di verifica e controllo delle attività svolte nell’ambito dell’autonomia gestionale e finanziaria di cui al presente comma, con particolare riferimento alla gestione contabile e delle risorse umane.

 

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati:

a) il comma 15 dell’articolo 1 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) gli articoli 1, 3, 4, 8 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307;

c) l’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120.

 

     Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)

     1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1:

     1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

     2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

 

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento). – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

     2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

     3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

     4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

     5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

     6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

     7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2.

     8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

     9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

 

c) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento). – 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

     2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

 

d) il comma 5 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

     2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l’attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

 

     3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

 

     Art. 8. (Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche)

     1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall’articolo 7 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 16:

     1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

     2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

     4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

     6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;

 

b) all’articolo 25, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l’amministrazione resistente».

 

     Art. 9. (Conferenza di servizi e silenzio assenso)

     1. All’articolo 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica».

 

     2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

 

     3. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «all’immigrazione,» sono inserite le seguenti: «all’asilo, alla cittadinanza,». Al comma 4 dell’articolo 20 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «e l’immigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza».

 

     4. Al comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente».

     5. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2, nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione,».

     6. Al comma 5 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20».

     7. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. (Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali)

     1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza»;

b) all’articolo 29:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

 

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

 

     Art. 11. (Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

     1. Ferme restando le competenze regionali, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l’obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l’aderenza dei malati alle terapie mediche;

 

b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;

c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;

d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;

e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell’accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

f) rivedere i requisiti di ruralità di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 221, al fine di riservare la corresponsione dell’indennità annua di residenza prevista dall’articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in presenza di situazioni di effettivo disagio in relazione alla localizzazione delle farmacie e all’ampiezza del territorio servito.

 

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, ciascuno dei quali corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

 

     3. Nel caso in cui ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.

 

     Art. 12. (Delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia ambientale)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

 

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

     4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l’accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

 

     Art. 13. (Cooperazione allo sviluppo internazionale)

     [1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di natura umanitaria, sociale o economica] [2].

     2. [Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all’articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all’articolo 11, comma 1, del decreto legge 1º luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche e motivate deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate] [3].

     3. [Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, attuative di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5] [4].

     4. [Nell’individuazione delle aree di intervento di cui al comma 1, lettera b), è data priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di rimpatrio o di collaborazione nella gestione dei flussi dell’immigrazione clandestina ovvero diretti ad agevolare l’esecuzione delle pene detentive delle persone condannate in Italia presso gli istituti esistenti nei luoghi di origine delle medesime. È inoltre attribuita priorità ai progetti con i Paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica] [5].

     5. [Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Il termine per l’espressione del parere è stabilito in trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il predetto termine, il decreto può essere comunque emanato] [6].

     6. [Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all’estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell’Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri] [7].

     7. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d’Israele, di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009.

     8. All’onere derivante dall’attuazione della disposizione di cui al comma 7, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

     9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 14. (Trasparenza dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate)

     1. Per prevenire l’indebito utilizzo delle risorse stanziate nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell’utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente.

 

     Art. 15. (Fondo nazionale di garanzia per i servizi turistici)

     1. All’articolo 86, comma 1, lettera f), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «di cui all’articolo 100» sono aggiunte le seguenti: «nonché dichiarazione che il venditore o l’organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100».

 

     2. All’articolo 100 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza».

 

     Art. 16. (Misure in tema di concorrenza e tutela degli utenti nel settore postale)

     1. All’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «espletamento del servizio universale» sono aggiunte le seguenti: «e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare la continuità della fornitura di tale servizio anche in considerazione della funzione di coesione economica, sociale e territoriale che esso riveste».

 

     2. All’articolo 2, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «rete postale pubblica» sono inserite le seguenti: «e ad alcuni elementi dei servizi postali, quali il sistema di codice di avviamento postale,».

     3. All’articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «del servizio universale» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi postali».

     4. All’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «criteri di ragionevolezza» sono inserite le seguenti: «e in considerazione della funzione di coesione sociale e territoriale del servizio e della relativa rete postale,».

     5. La rubrica dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituita dalla seguente: «Reclami e rimborsi».

     6. Il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

«1. Relativamente al servizio universale, compresa l’area della riserva, sono previste dal fornitore del servizio universale, nella carta della qualità di cui all’articolo 12, comma 1, procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, con particolare riferimento ai casi di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio, comprese le procedure per determinare l’attribuzione della responsabilità qualora sia coinvolto più di un operatore. È fissato anche il termine per la trattazione dei reclami medesimi e per la comunicazione del loro esito all’utente».

     7. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le procedure per la gestione dei reclami di cui al comma 1 comprendono le procedure conciliative in sede locale nonché le procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie, uniformate ai princìpi comunitari in materia».

     8. All’articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: «titolari di licenza individuale» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione generale».

 

     Art. 17. (Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)

     1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di crisi economica in atto e per incentivare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie imprese, a decorrere dal 1º luglio 2009 sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 36, comma 5, terzo periodo, nonché all’articolo 37, comma 7, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

     Art. 18. (Progetti di eccellenza per il rilancio della competitività turistica italiana)

     1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1228 è sostituito dal seguente:

     «1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate».

 

     Art. 19. (ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

     1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento.

 

     2. Il consiglio di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un presidente e nove membri. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

     3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del sottosegretario di Stato con delega al turismo da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     5. Fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti.

 

Capo III

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Art. 20. (Misure urgenti per l’efficienza del Corpo forestale dello Stato)

     1. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell’azione amministrativa e nell’erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all’anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

     2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il comma 3 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si applica anche agli idonei nominati, nell’anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a euro 201.540,69 per l’anno 2009 e a euro 24.037 per l’anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui alla lettera c) del comma 346 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 21. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

     1. [Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale] [8].

     1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della fanzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti [9].

     2. Al comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l’incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell’atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

     3. Il termine di cui all’alinea del comma 52-bis dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. (Spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane)

     1. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.

     2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell’articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.

     3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

 

     2. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al penultimo capoverso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

 

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     Art. 23. (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche amministrazioni e tempi per l’adozione dei provvedimenti o per l’erogazione dei servizi al pubblico)

     1. [Le amministrazioni pubbliche statali, individuati nel proprio ambito gli uffici che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia all’adozione di provvedimenti o all’erogazione di servizi, che assicurano il contenimento dei costi di erogazione delle prestazioni, che offrono i servizi di competenza con modalità tali da ridurre significativamente il contenzioso e che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli utenti, adottano le opportune misure al fine di garantire la diffusione delle relative buone prassi tra gli altri uffici] [10].

     2. [Le prassi individuate ai sensi del comma 1 sono pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna amministrazione e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica] [11].

     3. L’elaborazione e la diffusione delle buone prassi sono considerate ai fini della valutazione dei dirigenti e del personale.

     4. In sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conclusi accordi tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per l’individuazione e la diffusione di buone prassi per le funzioni e i servizi degli enti territoriali.

     5. [Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1º gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti»;

b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente] [12].

 

     6. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell’obbligo informativo di cui al comma 5, lettera a), avuto riguardo all’individuazione dei tempi medi ponderati di pagamento con riferimento, in particolare, alle tipologie contrattuali, ai termini contrattualmente stabiliti e all’importo dei pagamenti.

 

     Art. 24. (Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

     1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti, della riqualificazione del lavoro pubblico, dell’aumento della sua produttività, del miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, della misurazione dei risultati e dei costi dell’azione pubblica, nonché della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione, anche sulla base di un confronto con le regioni e gli enti locali interessati a salvaguardare, ove possibile, la permanenza delle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali;

 

b) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);

c) raccordo con le altre strutture, anche di natura privatistica, operanti nel settore della formazione e dell’innovazione tecnologica;

d) riallocazione delle risorse umane e finanziarie in relazione alla riorganizzazione e alla razionalizzazione delle competenze.

 

     2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 25. (Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

     1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di «Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo» svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei «MAXXI Arte» e «MAXXI Architettura». Con il medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l’esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d’arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni – via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell’atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: «, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee», intendendosi soppresso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

 

     2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.144 per l’anno 2009, di euro 1.833.125 per l’anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall’anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e successive modificazioni.

 

     Art. 26. (Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

     1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

 

     2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

 

     Art. 27. (Modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

     1. All’articolo 1, comma 1, della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) nell’alinea, le parole: «il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

 

b) nella lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «degli statuti» sono inserite le seguenti: «e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

«c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici»;

 

d) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze».

 

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

 

     3. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), di cui all’articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell’articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

     Art. 28. (Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa italiana)

     1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, l’associazione italiana della Croce Rossa, al fine di assicurare l’espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per la gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla copertura dell’onere relativo la Croce Rossa provvede nell’ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 29. (Disposizioni relative alle sedi diplomatiche e consolari)

     1. All’articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all’estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero».

     2. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1º agosto 1991, n. 266,» sono inserite le seguenti: «degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,».

 

     Art. 30. (Tutela non giurisdizionale dell’utente dei servizi pubblici)

     1. Le carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità contengono la previsione della possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia, che avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta; esse prevedono, altresì, l’eventuale ricorso a meccanismi di sostituzione dell’amministrazione o del soggetto inadempiente.

 

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorità amministrative che svolgono la propria attività nelle materie contemplate dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nell’autonomia garantita dai rispettivi ordinamenti, nonché, per i servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, esclusi i servizi pubblici locali, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, emanano un decreto che individua uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi del comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi entro il termine di novanta giorni dalla data della sua adozione.

 

     Art. 31. (Modifiche all’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)

     1. I primi due periodi del comma 5 dell’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone, in piena autonomia scientifica, strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, e coadiuva operativamente il Ministero dello sviluppo economico e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell’assolvere agli incarichi ad essa affidati».

 

     2. Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è sostituito dal seguente: «Lo statuto, l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti».

     3. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

     Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea)

     1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili [13]

     1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonchè delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [14].

     2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.

     3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.

     4. Al fine di garantire e di facilitare l’accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio [15].

     6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

     Art. 33. (Delega al Governo per la modifica del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere forme sanzionatorie, anche inibendo l’erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali, per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice;

b) individuare meccanismi volti a quantificare gli effettivi risparmi conseguiti dalle singole pubbliche amministrazioni, da utilizzare per l’incentivazione del personale coinvolto e per il finanziamento di progetti di innovazione;

c) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall’inottemperanza alle disposizioni del codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle amministrazioni inadempienti;

d) prevedere l’affidamento temporaneo delle funzioni di cui all’articolo 17 del codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;

e) modificare la normativa in materia di firma digitale al fine di semplificarne l’adozione e l’uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese, garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali;

f) prevedere il censimento e la diffusione delle applicazioni informatiche realizzate o comunque utilizzate dalle pubbliche amministrazioni e dei servizi erogati con modalità digitali, nonché delle migliori pratiche tecnologiche e organizzative adottate, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

g) individuare modalità di verifica dell’attuazione dell’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all’articolo 16 del codice con l’introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull’impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità delle soluzioni adottate, prevedendo l’affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

h) disporre l’implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all’articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularità ed intersettorialità;

i) introdurre specifiche disposizioni volte a rendere la finanza di progetto strumento per l’accelerazione dei processi di valorizzazione dei dati pubblici e per l’utilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali;

l) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;

m) prevedere l’obbligo dell’utilizzo delle procedure e delle reti informatiche nelle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi;

n) prevedere la pubblicazione di indicatori di prestazioni nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, introducendo sanzioni per le amministrazioni inadempienti;

o) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico;

p) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche, consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati;

q) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema pubblico di connettività.

     2. All’attuazione della delega di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 34. (Servizi informatici per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti)

     1. Al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale»;

 

b) all’articolo 54, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

     «2-ter. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili.

     2-quater. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche».

 

     2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

 

     3. Dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 35. (Diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni)

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche al fine di garantire l’interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.

 

     2. All’articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali»;

 

b) al comma 6:

 

     1) la parola: «unicamente» è soppressa;

 

     2) dopo le parole: «decreto legislativo n. 82 del 2005,» sono inserite le seguenti: «o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali,».

 

     Art. 36. (VOIP e Sistema pubblico di connettività)

     1. Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto all’articolo 78, comma 2-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il CNIPA provvede alla realizzazione e alla gestione di un nodo di interconnessione per i servizi «Voce tramite protocollo internet» (VOIP) per il triennio 2009-2011, in conformità all’articolo 83 del medesimo codice.

     2. All’attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assegnate al progetto «Lotta agli sprechi» dal decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004.

     3. Al fine di accelerare la diffusione del Sistema pubblico di connettività disciplinato dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di economicità e di concorrenza del mercato, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione predispone, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l’adesione di tutte le citate amministrazioni al predetto Sistema, la realizzazione di progetti di cooperazione tra i rispettivi sistemi informativi e la piena interoperabilità delle banche dati, dei registri e delle anagrafi, al fine di migliorare la qualità e di ampliare la tipologia dei servizi, anche on line, erogati a cittadini e a imprese, nonché di aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione pubblica.

     4. All’attuazione del programma di cui al comma 3 del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, assegnate a programmi per lo sviluppo della società dell’informazione, e non ancora programmate.

     5. All’articolo 2 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente codice per le pubbliche amministrazioni si applicano, ove possibile tecnicamente e a condizione che non si producano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ovvero, direttamente o indirettamente, aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative».

 

     Art. 37. (Carta nazionale dei servizi).

     1. All’articolo 66 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2010, la carta nazionale dei servizi e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta di identità elettronica».

     2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 3, al primo periodo, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d’identità elettronica» e, al secondo periodo, le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d’identità elettronica» sono soppresse;

 

b) all’articolo 8, il comma 5 è abrogato.

 

     3. All’articolo 64, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 38. (Modifica dell’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

     1. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro). – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo per le politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città.

     2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

     3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per l’erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l’importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

     5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuare anche attraverso reti territoriali».

 

     2. I commi 1255 e 1256 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

 

     Art. 39. (Riallocazione di fondi)

     1. Le somme di cui all’articolo 2-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate al cofinanziamento dei progetti di sviluppo di reti di connettività, anche con tecnologie senza fili (wireless), e di servizi innovativi di tipo amministrativo e didattico presentati dalle università.

     2. Al fine di favorire le iniziative di creazione di imprese nei settori innovativi promosse da giovani ricercatori, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, definisce un programma di incentivi e di agevolazioni, attuati in regime de minimis, dando priorità a progetti in grado di contribuire al miglioramento qualitativo e alla razionalizzazione dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede nel limite delle risorse finanziarie disponibili, assegnate, ai sensi dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le risorse finanziarie assegnate al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNIPA con delibere del CIPE adottate ai sensi dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinate all’attuazione di accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, possono essere riprogrammate dal CIPE in favore degli interventi proposti dallo stesso Dipartimento. Possono altresì essere destinate alle finalità di cui al periodo precedente le risorse finanziarie per l’anno 2009 di cui all’articolo 1, comma 892, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non ancora programmate.

     4. All’articolo 27, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo le parole: «può inoltre promuovere e finanziare progetti» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere internazionale,».

 

     Art. 40. (Modifiche agli articoli 38 e 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno e di risparmio energetico)

     1. All’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l’efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione»;

b) al comma 3:

     1) all’alinea, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione»;

 

     2) alla lettera b), dopo le parole: «12 dicembre 2006,» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l’autorità amministrativa competente,»;

 

c) al comma 4, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione,».

     2. All’articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «statali» è sostituita dalla seguente: «centrali».

 

     Art. 41. (Modifiche al decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

     1. All’articolo 16 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui al citato articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all’area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l’espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a) e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, secondo periodo, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettera a-bis), pari a euro 47.000 a decorrere dall’anno 2009, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

 

Capo IV

GIUSTIZIA

 

     Art. 42. (Disposizioni concernenti la Corte dei conti)

     1. All’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice unico fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. I provvedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese»;

 

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione».

     2. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio».

 

     Art. 43. (Norme urgenti per la funzionalità dell’Avvocatura dello Stato)

     1. All’articolo 21, secondo comma, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sette» e la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».

 

     2. All’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le proporzioni previste dal secondo comma e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all’altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato».

     3. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall’articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

     4. È istituito presso l’Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall’articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell’articolo 21 del citato testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all’articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo. La ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio.

 

     Art. 44. (Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l’estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l’individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell’arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

     1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

     2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l’ordinamento vigente;

     3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

     4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l’incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

     1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

     2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

     3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l’istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l’udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l’effetto devolutivo dell’appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

     3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

     4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell’attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2º, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell’articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l’applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per l’emanazione degli originari decreti.

     5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell’arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

 

     Art. 45. (Modifiche al libro primo del codice di procedura civile)

     1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro»;

 

b) al secondo comma, le parole: «lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

 

«3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».

     2. L’articolo 38 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (Incompetenza). – L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

     Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

     L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

     Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni».

 

     3. All’articolo 39 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

b) al secondo comma, primo periodo, la parola: «sentenza» è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

 

c) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dal deposito del ricorso».

 

     4. Agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 del codice di procedura civile, la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza».

 

     5. All’articolo 43 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento» e la parola: «impugnata» è sostituita dalla seguente: «impugnato»;

 

b) al terzo comma, le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinanza».

 

     6. Al primo comma dell’articolo 50 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «sentenza», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ordinanza»;

 

b) le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

     7. All’articolo 54 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250».

     8. All’articolo 67, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 500».

 

     9. Al terzo comma dell’articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato»;

 

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia»;

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

 

     10. Al primo comma dell’articolo 91 del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92».

 

     11. All’articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione,» sono sostituite dalle seguenti: «o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione,».

     12. All’articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».

     13. All’articolo 101 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

     14. L’articolo 115 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «Art. 115. – (Disponibilità delle prove). – Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

     Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza».

 

     15. All’articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole: «non superiore a euro 5» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 250 a euro 1.500».

 

     16. All’articolo 120 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

     «Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati».

     17. Al secondo comma dell’articolo 132 del codice di procedura civile, il numero 4) è sostituito dal seguente:

     «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

     18. All’articolo 137 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

     «Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;

b) al terzo comma, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

     19. All’articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma».

 

     Art. 46. (Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

     1. All’articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, le parole: «di cui all’articolo 167» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 167».

 

     2. Il secondo comma dell’articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione».

     3. L’articolo 184-bis del codice di procedura civile è abrogato.

 

     4. Il primo comma dell’articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire».

     5. Il terzo comma dell’articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse».

     6. All’articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: «degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale».

     7. All’articolo 255, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro».

 

     8. Al libro secondo, titolo I, capo II, sezione III, paragrafo 8, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 257 è aggiunto il seguente:

«Art. 257-bis. - (Testimonianza scritta). – Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

     Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

     Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

     Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

     Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

     Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

     Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

     Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

 

     9. All’articolo 279 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il collegio pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza. In tal caso, se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa»;

b) al secondo comma, numero 1), le parole: «o di competenza» sono soppresse.

     10. All’articolo 285 del codice di procedura civile, le parole: «primo e terzo comma» sono soppresse e, all’articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «si notifica» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dell’articolo 170,».

 

     11. L’articolo 296 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

     12. All’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

     13. All’articolo 300 del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Se l’evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 292».

     14. All’articolo 305 del codice di procedura civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

     15. All’articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma, le parole: «del secondo comma» sono soppresse e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

 

b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio».

     16. All’articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e quelle che regolano la competenza» sono sostituite dalle seguenti: «e le pronunce che regolano la competenza».

 

     17. All’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

     18. All’articolo 345, terzo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, dopo le parole: «nuovi mezzi di prova» sono inserite le seguenti: «e non possono essere prodotti nuovi documenti» e dopo la parola: «proporli» sono inserite le seguenti: «o produrli».

     19. All’articolo 353 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione»;

 

b) al secondo comma, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

 

     20. All’articolo 385 del codice di procedura civile, il quarto comma è abrogato.

 

     21. Al primo comma dell’articolo 392 del codice di procedura civile, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

     22. All’articolo 442 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Per le controversie di cui all’articolo 7, terzo comma, numero 3-bis), non si osservano le disposizioni di questo capo, né quelle di cui al capo primo di questo titolo».

     23. All’articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’attore è residente all’estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l’attore aveva l’ultima residenza prima del trasferimento all’estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza».

 

     24. Il primo comma dell’articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici contabili [16].

 

     Art. 47. (Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)

     1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo l’articolo 360 è inserito il seguente:

«Art. 360-bis. – (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo»;

 

b) il primo comma dell’articolo 376 è sostituito dal seguente:

     «Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall’articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all’assegnazione alle sezioni semplici»;

c) l’articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio). – Il relatore della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

     Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

     Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

     Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza»;

 

d) l’articolo 366-bis è abrogato;

 

e) all’articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360»;

 

     2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza».

     2. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis. – (Criteri per la composizione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile). – 1. A comporre la sezione prevista dall’articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni».

 

     Art. 48. (Introduzione dell’articolo 540-bis del codice di procedura civile)

     1. Al libro terzo, titolo II, capo II, sezione III, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 540 è aggiunto il seguente:

«Art. 540-bis. – (Integrazione del pignoramento). – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita».

 

     Art. 49. (Modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

     1. Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l’articolo 614 è aggiunto il seguente:

«Art. 614-bis. – (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). – Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.

     Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile».

 

     2. All’articolo 616 del codice di procedura civile, l’ultimo periodo è soppresso.

 

     3. All’articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

     «Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.

     La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».

 

     4. All’articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L’ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall’udienza».

 

     Art. 50. (Modifiche al libro quarto del codice di procedura civile)

     1. Il terzo comma dell’articolo 669-septies del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «La condanna alle spese è immediatamente esecutiva».

     2. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

     «Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare»;

b) al settimo comma, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma».

 

     Art. 51. (Procedimento sommario di cognizione)

     1. Dopo il capo III del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

 

«Capo III-bis

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE

 

Art. 702-bis. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell’articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l’avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell’articolo 163.

     A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

     Il giudice designato fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

     Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio.

     Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

 

Art. 702-ter. – (Procedimento). – Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

     Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

     Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

     Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un’istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

     Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande.

     L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

     Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.

 

Art. 702-quater. – (Appello). – L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702-ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio».

 

     Art. 52. (Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

     1. Al primo comma dell’articolo 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici».

 

     2. Dopo l’articolo 81 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 81-bis. – (Calendario del processo). – Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l’indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini».

     3. Dopo l’articolo 103 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-bis. – (Modello di testimonianza). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all’indicazione del procedimento e dell’ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l’inserimento delle complete generalità del testimone, dell’indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresì contenere l’ammonimento del testimone ai sensi dell’articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all’avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonché le richieste di cui all’articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l’indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l’avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresì precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.

     Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

     Le sottoscrizioni devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L’autentica delle sottoscrizioni è in ogni caso gratuita nonché esente dall’imposta di bollo e da ogni diritto».

 

     4. Il primo comma dell’articolo 104 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione».

     5. Il primo comma dell’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

     «La motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

     6. All’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio».

 

     7. Dopo l’articolo 186 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 186-bis. – (Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva). – I giudizi di merito di cui all’articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».

 

     Art. 53. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, e disposizioni transitorie)

     1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

 

     2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile.

 

     Art. 54. (Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

     2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

     4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

     1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell’istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

     2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

     3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l’abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

     6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 55. (Notificazione a cura dell’Avvocatura dello Stato)

     1. L’Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.

     3. La validità dei registri di cui al comma 2 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell’Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell’avvocato distrettuale dello Stato.

     4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 56. (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

     1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

 

     2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

 

     Art. 57. (Modifica all’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205)

     1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

 

     Art. 58. (Disposizioni transitorie)

     1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

     2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

     3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell’articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1º marzo 2006.

     4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell’entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 59. (Decisione delle questioni di giurisdizione)

     1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.

     2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.

     3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.

     4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

     5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

 

     Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

     2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

     3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l’accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l’iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l’iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;

h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;

i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;

l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;

m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

n) prevedere il dovere dell’avvocato di informare il cliente, prima dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell’istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;

o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l’invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall’anno precedente l’introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;

p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell’accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l’accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell’articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;

r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;

s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

 

     Art. 61. (Disposizioni in materia di concordato)

     1. All’articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all’approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma».

     2. All’articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima».

 

     Art. 62. (Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

     1. Dopo l’articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2668-bis. – (Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale). – La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

     Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

     In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

     Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.

     Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

 

Art. 2668-ter. – (Durata dell’efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili). – Le disposizioni di cui all’articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili».

 

     Art. 63. (Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)

     1. Dopo l’articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 61 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l’inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.

     2. L’archivio di cui al comma 1 contiene l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

     3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l’elenco delle relative annotazioni, con l’indicazione per ciascuna di esse della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

     4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall’articolo 19, secondo comma.

     5. L’Agenzia del territorio provvede all’assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

     Art. 64. (Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

     1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell’articolo 42, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

     2. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale.

     3. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto del Ministro delle finanze 29 aprile 1972, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 14 ottobre 1972.

     4. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 65. (Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell’atto pubblico, l’autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

     3. Gli schemi dei decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.

     4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

     5. Nell’attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i diritti dei terzi.

 

     Art. 66. (Semplificazione delle procedure per l’accesso al notariato)

     1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l’ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

     2. Dopo la lettera b) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è inserita la seguente:

«b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

     3. Al fine dell’applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     4. Il comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente:

 

     «5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente».

     5. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: «due sottocommissioni» sono sostituite dalle seguenti: «tre sottocommissioni».

 

     6. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) i commi 6 e 7 dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

 

b) il quarto comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

c) la lettera c) del terzo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

d) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

 

     7. Il terzo comma dell’articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente:

     «Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente».

 

     Art. 67. (Misure urgenti per il recupero di somme afferenti al bilancio della giustizia e per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di giustizia)

     1. All’articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «in uno o più giornali designati dal giudice» sono aggiunte le seguenti: «e nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni».

 

     2. All’articolo 535 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: «relative ai reati cui la condanna si riferisce» sono soppresse;

 

b) il comma 2 è abrogato.

 

     3. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13 (L), dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari»;

b) al comma 2 dell’articolo 52 (L), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «di un terzo»;

 

c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall’obbligo della registrazione. (L)»;

 

d) alla parte II, dopo il titolo XIV è aggiunto il seguente:

 

«TITOLO XIV-bis

REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEL PROCESSO PENALE

 

Art. 73-bis (L). – (Termini per la richiesta di registrazione). – 1. La registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato.

 

Art. 73-ter (L). – (Procedura per la registrazione degli atti giudiziari). – 1. La trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione»;

e) all’articolo 205 (L) sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Recupero intero, forfettizzato e per quota»;

 

     2) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario.

     2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

 

     3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincolo di solidarietà.

     2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.

     2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo»;

 

f) all’articolo 208 (R), il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:

a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;

b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (L)»;

 

g) alla parte VII, titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario»;

 

h) all’articolo 212 (R) sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 1, le parole: «o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

 

     2) al comma 2, le parole: «o dalla cessazione dell’espiazione della pena in istituto» sono soppresse;

 

i) il capo VI-bis del titolo II della parte VII è sostituito dal seguente titolo:

 

«TITOLO II-bis

DISPOSIZIONI GENERALI PER SPESE DI MANTENIMENTO IN CARCERE, SPESE PROCESSUALI, PENE PECUNIARIE, SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI PECUNIARIE PROCESSUALI NEL PROCESSO CIVILE E PENALE

 

Capo I

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

 

Art. 227-bis (L). – (Quantificazione dell’importo dovuto). – 1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.

 

Art. 227-ter (L). – (Riscossione mediante ruolo). – 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione a ruolo.

     2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Art. 227-quater (L). – (Norme applicabili). – 1. Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220».

 

     4. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 205 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, il recupero delle spese avviene secondo le norme anteriormente vigenti.

 

     5. L’articolo 208, comma 1 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come sostituito dal presente articolo, si applica ai procedimenti definiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     6. Le disposizioni di cui all’articolo 227-ter, comma 2 (L), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente articolo, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge.

 

     7. All’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’alinea, dopo le parole: «conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono inserite le seguenti: «o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l’espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data»;

 

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 205 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) iscrizione a ruolo del credito»;

d) la lettera c) è abrogata.

 

     Art. 68. (Abrogazioni e modificazione di norme)

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

 

a) l’articolo 25 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogato;

 

b) al comma 1 dell’articolo 243 (R) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e le somme relative ai diritti di cui all’articolo 25» sono soppresse;

c) l’articolo 1, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

 

     Art. 69. (Rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

     1. All’articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati».

 

     2. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al primo comma:

     1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme al parere del Consiglio di Stato»;

 

     2) il secondo periodo è soppresso;

 

b) il secondo comma è abrogato.

 

Capo V

PRIVATIZZAZIONI

 

     Art. 70. (Patrimonio dello Stato Spa)

     1. All’articolo 7, comma 10, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizione dei beni» sono inserite le seguenti: «e degli altri diritti costituiti a favore dello Stato»;

 

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che dispone il trasferimento dei crediti dello Stato e le modalità di realizzo dei medesimi produce gli effetti indicati dal primo comma dell’articolo 1264 del codice civile».

 

     Art. 71. (Società pubbliche) [17]

     [1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 12 è sostituito dai seguenti:

«12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero da eventuali disposizioni speciali, gli statuti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, si adeguano alle seguenti disposizioni:

a) ridurre il numero massimo dei componenti degli organi di amministrazione a cinque se le disposizioni statutarie vigenti prevedono un numero massimo di componenti superiore a cinque, e a sette se le citate disposizioni statutarie prevedono un numero massimo di componenti superiore a sette. I compensi deliberati ai sensi dell’articolo 2389, primo comma, del codice civile sono ridotti, in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, del 25 per cento rispetto ai compensi precedentemente deliberati per ciascun componente dell’organo di amministrazione;

b) prevedere che al presidente possano essere attribuite deleghe operative con delibera dell’assemblea dei soci;

c) sopprimere la carica di vicepresidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza dare titolo a compensi aggiuntivi;

d) prevedere che l’organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale soltanto possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

e) prevedere, in deroga a quanto previsto dalla lettera d), fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), la possibilità che l’organo di amministrazione conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell’organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi;

f) prevedere che la funzione di controllo interno riferisca all’organo di amministrazione o, fermo restando quanto previsto dal comma 12-bis, a un apposito comitato eventualmente costituito all’interno dell’organo di amministrazione;

g) prevedere il divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti degli organi sociali.

     12-bis. Le società di cui al comma 12 provvedono a limitare ai casi strettamente necessari la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, in deroga a quanto previsto dal comma 12, lettera d), può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti di tali comitati una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell’organo amministrativo»;

 

b) al comma 27, le parole: «o indirettamente» sono soppresse;

 

c) dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-bis. Per le amministrazioni dello Stato restano ferme le competenze del Ministero dell’economia e delle finanze già previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di costituzione di società che producono servizi di interesse generale e di assunzione di partecipazioni in tali società, le relative partecipazioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di concerto con i Ministeri competenti per materia»;

 

d) dopo il comma 28 è inserito il seguente:

«28-bis. Per le amministrazioni dello Stato, l’autorizzazione di cui al comma 28 è data con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»;

e) al comma 29, le parole: «Entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trentasei mesi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni»;

 

f) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Il comma 734 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

     32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati».]

 

Capo VI

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

     Art. 72. (Clausola di salvaguardia)

     1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia.

 

 

Allegato 1

(vedi articolo 4, comma 2)

 

Voce

Atto normativo

8

legge 23 maggio 1861, n. 33

9

legge 26 maggio 1861, n. 34

89

legge 2 marzo 1862, n. 480

98

legge 30 marzo 1862, n. 533

143

legge 3 agosto 1862, n. 741

226

legge 11 agosto 1863, n. 1397

238

legge 24 gennaio 1864, n. 1649

273

legge 26 maggio 1864, n. 1786

274

legge 26 maggio 1864, n. 1787

295

legge 13 novembre 1864, n. 2000

301

legge 27 novembre 1864, n. 2021

304

legge 11 dicembre 1864, n. 2033

350

legge 18 marzo 1865, n. 2204

413

legge 13 gennaio 1866, n. 2778

438

legge 20 giugno 1866, n. 3007

450

legge 21 luglio 1866, n. 3087

455

legge 27 maggio 1867, n. 3745

467

legge 7 luglio 1867, n. 3792

470

legge 28 luglio 1867, n. 3818

471

legge 28 luglio 1867, n. 3819

494

legge 3 novembre 1867, n. 4034

518

legge 24 maggio 1868, n. 4392

519

legge 24 maggio 1868, n. 4395

520

legge 24 maggio 1868, n. 4406

528

legge 21 giugno 1868, n. 4447

529

legge 21 giugno 1868, n. 4449

563

legge 30 agosto 1868, n. 4556

564

legge 30 agosto 1868, n. 4559

579

legge 30 dicembre 1868, n. 4768

586

legge 11 marzo 1869, n. 4940

592

legge 1º aprile 1869, n. 4985

597

legge 5 maggio 1869, n. 5049

604

legge 3 giugno 1869, n. 5113

678

legge 15 settembre 1870, n. 5868

693

legge 19 marzo 1871, n. 141

694

legge 19 marzo 1871, n. 142

695

legge 23 marzo 1871, n. 137

740

legge 22 ottobre 1871, n. 553

741

legge 14 dicembre 1871, n. 565

755

legge 25 gennaio 1872, n. 663

761

legge 11 aprile 1872, n. 775

826

legge 24 aprile 1873, n. 1344

830

legge 22 maggio 1873, n. 1375

867

legge 11 luglio 1873, n. 1503

939

legge 30 agosto 1874, n. 2063

940

legge 30 agosto 1874, n. 2064

941

legge 30 agosto 1874, n. 2065

942

legge 30 agosto 1874, n. 2066

958

legge 14 aprile 1875, n. 2441

962

legge 25 maggio 1875, n. 2501

1012

legge 17 luglio 1875, n. 2651

1034

legge 26 dicembre 1875, n 2893

1115

legge 3 maggio 1877, n. 3817

1125

legge 15 giugno 1877, n. 3880

1129

legge 20 giugno 1877, n. 3907

1161

legge 23 maggio 1878, n. 4384

1171

legge 31 maggio 1878, n. 4391

1210

legge 29 dicembre 1878, n. 4673

1213

legge 31 gennaio 1879, n. 4699

1214

legge 31 gennaio 1879, n. 4701

1219

legge 19 febbraio 1879, n. 4729

1233

legge 27 marzo 1879, n. 4789

1271

legge 20 luglio 1879, n. 5006

1288

legge 1º agosto 1879, n. 5061

1301

legge 11 gennaio 1880, n. 5224

1350

legge 14 agosto 1880, n. 5608

1389

legge 24 marzo 1881, n. 128

1417

legge 14 luglio 1881, n. 305

1425

legge 22 luglio 1881, n. 331

1481

legge 14 maggio 1882, n. 728

1494

legge 30 maggio 1882, n. 770

1568

legge 30 dicembre 1882, n. 1148

1588

legge 30 giugno 1883, n. 1428

1589

legge 30 giugno 1883, n. 1429

1590

legge 30 giugno 1883, n. 1430

1591

legge 30 giugno 1883, n. 1431

1592

legge 30 giugno 1883, n. 1444

1624

legge 2 agosto 1883, n. 1523

1634

legge 31 gennaio 1884, n. 1872

1662

legge 30 giugno 1884, n. 2450

1692

legge 4 gennaio 1885, n. 2896

1711

legge 26 aprile 1885, n. 3067

1743

legge 28 giugno 1885, n. 3186

1773

legge 24 dicembre 1885, n. 3583

1774

legge 30 dicembre 1885, n. 3590

1775

legge 1º gennaio 1886, n. 3620

1792

legge 25 marzo 1886, n. 3737

1803

legge 15 aprile 1886, n. 3795

1810

legge 30 giugno 1886, n. 3938

1816

legge 16 luglio 1886, n. 3981

1818

legge 10 agosto 1886, n. 4018

1819

legge 25 novembre 1886, n. 4165

1830

legge 30 dicembre 1886, n. 4242

1844

legge 13 febbraio 1887, n. 4319

1937

legge 10 luglio 1887, n. 4726

1978

legge 22 dicembre 1887, n. 5117

1981

legge 25 dicembre 1887, n. 5119

1987

legge 10 febbraio 1888, n. 5190

1989

legge 29 febbraio 1888, n. 5222

2017

legge 30 aprile 1888, n. 5370

2060

legge 30 giugno 1888, n. 5487

2088

legge 30 luglio 1888, n. 5597

2091

legge 29 settembre 1888, n. 5710

2109

legge 2 aprile 1889, n. 5998

2119

legge 11 aprile 1889, n. 6009

2126

legge 16 maggio 1889, n. 6071

2183

legge 11 luglio 1889, n. 6234

2186

legge 14 luglio 1889, n. 6276

2252

legge 10 aprile 1890, n. 6789

2254

legge 31 maggio 1890, n. 6873

2282

legge 16 luglio 1890, n. 7016

2287

legge 17 luglio 1890, n. 7020

2292

legge 10 agosto 1890, n. 7030

2295

legge 12 marzo 1891, n. 113

2318

legge 26 aprile 1891, n. 207

2319

legge 26 aprile 1891, n. 208

2328

legge 11 giugno 1891, n. 281

2377

legge 2 luglio 1891, n. 375

2378

legge 2 luglio 1891, n. 376

2393

legge 31 agosto 1891, n. 543

2399

legge 30 gennaio 1892, n. 15

2400

legge 31 gennaio 1892, n. 16

2407

legge 20 febbraio 1892, n. 52

2500

legge 18 giugno 1892, n. 269

2503

legge 28 giugno 1892, n. 296

2504

legge 28 giugno 1892, n. 297

2523

legge 3 luglio 1892, n. 331

2526

legge 17 ottobre 1892, n. 651

2527

legge 15 dicembre 1892, n. 710

2544

legge 29 dicembre 1892, n. 757

2660

legge 30 giugno 1893, n. 336

2697

legge 29 marzo 1894, n. 114

2748

legge 30 giugno 1894, n. 273

2787

legge 26 agosto 1894, n. 402

2850

legge 4 agosto 1895, n. 532

2871

legge 15 dicembre 1895, n. 719

2884

legge 5 marzo 1896, n. 66

2984

legge 11 agosto 1896, n. 373

2986

legge 3 ottobre 1896, n. 463

3012

legge 21 gennaio 1897, n. 35

3013

legge 28 gennaio 1897, n. 45

3098

legge 11 agosto 1897, n. 379

3109

legge 6 febbraio 1898, n. 30

3187

legge 3 agosto 1898, n. 357

3203

legge 8 gennaio 1899, n. 3

3283

legge 24 dicembre 1899, n. 466

3285

legge 24 dicembre 1899, n. 485

3331

legge 15 luglio 1900, n. 276

3354

legge 23 dicembre 1900, n. 492

3355

legge 23 dicembre 1900, n. 496

3390

legge 17 marzo 1901, n. 95

3668

legge 28 dicembre 1902, n. 548

3676

legge 12 febbraio 1903, n. 43

3701

legge 16 aprile 1903, n. 137

3776

legge 21 gennaio 1904, n. 15

3790

legge 10 marzo 1904, n. 85

3861

legge 26 giugno 1904, n. 328

3941

legge 29 settembre 1904, n. 572

3942

legge 19 dicembre 1904, n. 690

3954

legge 29 dicembre 1904, n. 679

3959

legge 22 gennaio 1905, n. 16

3987

legge 11 maggio 1905, n. 185

4277

legge 29 luglio 1906, n. 446

4278

legge 29 luglio 1906, n. 474

4279

legge 16 agosto 1906, n. 475

4281

legge 14 ottobre 1906, n. 567

4282

legge 21 ottobre 1906, n. 568

4312

legge 3 gennaio 1907, n. 3

4365

legge 30 marzo 1907, n. 115

4366

legge 4 aprile 1907, n. 134

4369

legge 4 aprile 1907, n. 188

4398

legge 30 maggio 1907, n. 272

4574

legge 19 luglio 1907, n. 565

4575

legge 19 luglio 1907, n. 579

4579

legge 19 settembre 1907, n. 686

4584

legge 22 dicembre 1907, n. 798

4686

legge 30 giugno 1908, n. 350

4778

legge 17 luglio 1908, n. 468

4782

legge 20 dicembre 1908, n. 718

4820

legge 14 marzo 1909, n. 143

4840

legge 10 giugno 1909, n. 358

4880

legge 1º luglio 1909, n. 420

4932

legge 29 luglio 1909, n. 583

4961

legge 17 marzo 1910, n. 98

5026

legge 23 giugno 1910, n. 366

5069

legge 7 luglio 1910, n. 478

5287

legge 25 giugno 1911, n. 573

5341

legge 6 luglio 1911, n. 702

5367

legge 13 luglio 1911, n. 747

5423

legge 3 marzo 1912, n. 214

5551

legge 27 giugno 1912, n. 708

5595

legge 6 luglio 1912, n. 789

5596

legge 6 luglio 1912, n. 790

5617

legge 16 dicembre 1912, n. 1312

5736

legge 12 giugno 1913, n. 606

5753

legge 19 giugno 1913, n. 639

5841

legge 11 luglio 1913, n. 958

5900

legge 21 giugno 1914, n. 567

5935

legge 14 luglio 1914, n. 685

5963

legge 4 ottobre 1914, n. 1114

6199

decreto legge luogotenenziale 8 luglio 1915, n. 1079

6230

decreto legge luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1638

6402

decreto legge luogotenenziale 3 agosto 1916, n. 1040

7217

legge 8 settembre 1918, n. 1547

7666

decreto legge luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159

8234

regio decreto legge 25 novembre 1919, n. 2419

8750

regio decreto legge 7 giugno 1920, n. 860

8921

regio decreto legge 29 ottobre 1920, n. 1602

9200

regio decreto legge 26 aprile 1921, n. 1333

9322

legge 31 agosto 1921, n. 1487

9323

legge 31 agosto 1921, n. 1488

9461

legge 30 dicembre 1921, n. 1878

9520

regio decreto legge 31 gennaio 1922, n. 157

9521

regio decreto legge 31 gennaio 1922, n. 158

9526

regio decreto legge 1º febbraio 1922, n. 162

9605

legge 6 aprile 1922, n. 471

9640

regio decreto legge 17 aprile 1922, n. 651

9717

legge 18 giugno 1922, n. 965

9802

regio decreto legge 10 agosto 1922, n. 1171

9807

regio decreto legge 16 agosto 1922, n. 1172

9897

regio decreto legge 23 novembre 1922, n. 1488

9928

regio decreto legge 17 dicembre 1922, n. 1678

9931

regio decreto legge 17 dicembre 1922, n. 1749

9972

regio decreto legge 7 gennaio 1923, n. 193

10042

legge 18 febbraio 1923, n. 541

10047

legge 21 febbraio 1923, n. 281

10048

legge 22 febbraio 1923, n. 754

10049

legge 22 febbraio 1923, n. 755

10089

regio decreto legge 11 marzo 1923, n. 782

10138

regio decreto legge 29 marzo 1923, n. 1429

10228

regio decreto legge 28 giugno 1923, n. 1389

10258

regio decreto legge 12 luglio 1923, n. 1816

10270

regio decreto legge 22 luglio 1923, n. 1720

10287

regio decreto legge 2 settembre 1923, n. 1917

10335

regio decreto legge 15 settembre 1923, n. 2222

10349

regio decreto legge 24 settembre 1923, n. 2323

10389

legge 18 ottobre 1923, n. 2531

10407

regio decreto legge 21 ottobre 1923, n. 2503

10419

regio decreto legge 31 ottobre 1923, n. 2495

10421

regio decreto legge 31 ottobre 1923, n. 2564

10422

regio decreto legge 31 ottobre 1923, n. 2603

10488

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3150

10489

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3154

10490

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3155

10491

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3156

10492

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3183

10493

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3238

10494

regio decreto legge 13 dicembre 1923, n. 3239

10506

legge 16 dicembre 1923, n. 2890

10507

legge 16 dicembre 1923, n. 2891

10511

legge 16 dicembre 1923, n. 2935

10523

regio decreto legge 22 dicembre 1923, n. 3147

10629

regio decreto legge 31 gennaio 1924, n. 490

10637

regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211

10660

legge 2 marzo 1924, n. 263

10698

regio decreto legge 13 marzo 1924, n. 529

10699

regio decreto legge 14 marzo 1924, n. 342

10700

regio decreto legge 15 marzo 1924, n. 361

10739

regio decreto legge 20 marzo 1924, n. 589

10742

regio decreto legge 20 marzo 1924, n. 592

10766

regio decreto legge 10 aprile 1924, n. 489

10776

regio decreto legge 24 aprile 1924, n. 815

10985

regio decreto legge 19 luglio 1924, n. 1324

10991

regio decreto legge 19 luglio 1924, n. 1482

10994

regio decreto legge 27 luglio 1924, n. 1815

11014

regio decreto legge 15 agosto 1924, n. 1547

11040

regio decreto legge 28 agosto 1924, n. 1546

11042

regio decreto legge 28 agosto 1924, n. 1622

11094

regio decreto legge 9 ottobre 1924, n. 1834

11099

regio decreto legge 12 ottobre 1924, n. 1578

11132

regio decreto legge 17 ottobre 1924, n. 1620

11133

regio decreto legge 17 ottobre 1924, n. 1626

11198

regio decreto legge 6 novembre 1924, n. 2368

11306

legge 28 dicembre 1924, n. 2360

11410

regio decreto legge 15 febbraio 1925, n. 285

11429

regio decreto legge 22 febbraio 1925, n. 339

11430

regio decreto legge 22 febbraio 1925, n. 370

11452

regio decreto legge 1º aprile 1925, n. 389

11521

regio decreto legge 16 aprile 1925, n. 459

11532

regio decreto legge 16 aprile 1925, n. 602

11555

regio decreto legge 26 aprile 1925, n. 1027

11568

regio decreto legge 3 maggio 1925, n. 840

11569

regio decreto legge 3 maggio 1925, n. 841

11670

regio decreto legge 24 maggio 1925, n. 851

11691

regio decreto legge 28 maggio 1925, n. 1155

11744

legge 11 giugno 1925, n. 2400

11745

legge 11 giugno 1925, n. 2479

11746

legge 11 giugno 1925, n. 2590

11747

legge 11 giugno 1925, n. 2593

11848

legge 10 luglio 1925, n. 1511

11849

legge 10 luglio 1925, n. 1512

11850

legge 10 luglio 1925, n. 1515

11854

legge 10 luglio 1925, n. 1685

11855

legge 10 luglio 1925, n. 2098

11856

legge 10 luglio 1925, n. 2480

11918

regio decreto legge 29 luglio 1925, n. 1428

11946

regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1731

12048

regio decreto legge 26 settembre 1925, n. 2074

12087

regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1855

12183

regio decreto legge 15 novembre 1925, n. 2003

12184

regio decreto legge 15 novembre 1925, n. 2004

12301

regio decreto legge 24 dicembre 1925, n. 2276

12417

regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 84

12419

regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 159

12492

legge 31 gennaio 1926, n. 670

12493

legge 31 gennaio 1926, n. 684

12494

legge 31 gennaio 1926, n. 685

12495

legge 31 gennaio 1926, n. 732

12496

legge 31 gennaio 1926, n. 938

12498

legge 31 gennaio 1926, n. 961

12499

legge 31 gennaio 1926, n. 1119

12500

legge 31 gennaio 1926, n. 1120

12501

legge 31 gennaio 1926, n. 1140

12502

legge 31 gennaio 1926, n. 1151

12503

legge 31 gennaio 1926, n. 1152

12549

regio decreto legge 7 febbraio 1926, n. 210

12579

legge 14 febbraio 1926, n. 180

12582

regio decreto legge 21 febbraio 1926, n. 439

12583

legge 21 febbraio 1926, n. 683

12584

regio decreto legge 2 marzo 1926, n. 323

12585

regio decreto legge 3 marzo 1926, n. 332

12590

regio decreto legge 4 marzo 1926, n. 429

12596

regio decreto legge 7 marzo 1926, n. 541

12680

legge 11 aprile 1926, n. 1099

12681

legge 11 aprile 1926, n. 1138

12682

legge 11 aprile 1926, n. 1250

12689

legge 15 aprile 1926, n. 1139

12690

legge 15 aprile 1926, n. 1141

12691

legge 15 aprile 1926, n. 1142

12692

legge 15 aprile 1926, n. 1188

12693

legge 15 aprile 1926, n. 1251

12697

regio decreto legge 2 maggio 1926, n. 770

12710

regio decreto legge 6 maggio 1926, n. 1110

12746

regio decreto legge 20 maggio 1926, n. 1111

12747

regio decreto legge 20 maggio 1926, n. 1112

12873

legge 15 luglio 1926, n. 1586

12874

legge 15 luglio 1926, n. 1587

12875

legge 15 luglio 1926, n. 1588

12876

legge 15 luglio 1926, n. 1867

12880

legge 23 luglio 1926, n. 1362

12929

regio decreto legge 20 agosto 1926, n. 1548

12945

regio decreto legge 3 settembre 1926, n. 2307

12969

regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1717

13007

regio decreto legge 9 novembre 1926, n. 2332

13024

regio decreto legge 21 novembre 1926, n. 2161

13110

regio decreto legge 12 dicembre 1926, n. 2440

13130

regio decreto legge 19 dicembre 1926, n. 2303

13134

regio decreto legge 19 dicembre 1926, n. 2417

13166

legge 6 gennaio 1927, n. 1629

13171

regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 34

13177

regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 105

13227

regio decreto legge 6 febbraio 1927, n. 442

13263

regio decreto legge 13 febbraio 1927, n. 281

13308

regio decreto legge 9 marzo 1927, n. 279

13309

regio decreto legge 10 marzo 1927, n. 291

13376

regio decreto legge 10 aprile 1927, n. 481

13394

regio decreto legge 14 aprile 1927, n. 567

13415

legge 14 aprile 1927, n. 784

13436

regio decreto legge 28 aprile 1927, n. 1192

13437

regio decreto legge 28 aprile 1927, n. 1379

13447

regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 1282

13449

regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 2849

13649

regio decreto legge 16 giugno 1927, n. 1475

13719

regio decreto legge 7 luglio 1927, n. 1250

13741

legge 14 luglio 1927, n. 2709

13742

legge 14 luglio 1927, n. 2853

13801

regio decreto legge 4 settembre 1927, n. 1829

13803

regio decreto legge 8 settembre 1927, n. 2736

13808

legge 29 settembre 1927, n. 2852

13814

regio decreto legge 19 ottobre 1927, n. 1930

13818

regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 1961

13881

regio decreto legge 3 novembre 1927, n. 2575

13882

regio decreto legge 3 novembre 1927, n. 2703

13883

regio decreto legge 3 novembre 1927, n. 2735

13905

regio decreto legge 4 dicembre 1927, n. 2843

13970

legge 18 dicembre 1927, n. 2633

13988

legge 22 dicembre 1927, n. 2402

13995

legge 22 dicembre 1927, n. 2413

14020

legge 22 dicembre 1927, n. 2596

14098

legge 5 gennaio 1928, n. 4

14103

legge 5 gennaio 1928, n. 24

14113

regio decreto legge 5 gennaio 1928, n. 988

14114

legge 5 gennaio 1928, n. 1322

14115

legge 6 gennaio 1928, n. 1480

14116

legge 6 gennaio 1928, n. 1769

14117

legge 6 gennaio 1928, n. 1770

14118

legge 6 gennaio 1928, n. 1771

14121

legge 6 gennaio 1928, n. 1805

14122

legge 6 gennaio 1928, n. 1820

14123

legge 6 gennaio 1928, n. 1822

14124

legge 6 gennaio 1928, n. 1824

14125

legge 6 gennaio 1928, n. 1830

14126

legge 6 gennaio 1928, n. 1832

14127

legge 6 gennaio 1928, n. 3425

14303

legge 15 marzo 1928, n. 1481

14305

legge 15 marzo 1928, n. 1806

14306

legge 15 marzo 1928, n. 1831

14307

legge 15 marzo 1928, n. 1963

14308

legge 15 marzo 1928, n. 1964

14311

regio decreto legge 18 marzo 1928, n. 526

14468

legge 7 giugno 1928, n. 1291

14587

legge 21 giugno 1928, n. 1834

14589

legge 21 giugno 1928, n. 1962

14590

legge 21 giugno 1928, n. 1965

14591

legge 21 giugno 1928, n. 1966

14629

legge 3 agosto 1928, n. 2611

14635

regio decreto legge 10 agosto 1928, n. 2357

14642

regio decreto legge 25 agosto 1928, n. 2028

14643

regio decreto legge 31 agosto 1928, n. 2173

14644

regio decreto legge 31 agosto 1928, n. 2175

14679

regio decreto legge 11 ottobre 1928, n. 2311

14694

regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2555

14722

regio decreto legge 15 novembre 1928, n. 3442

14765

regio decreto legge 26 novembre 1928, n. 3082

14804

legge 2 dicembre 1928, n. 2679

14823

legge 2 dicembre 1928, n. 3039

14824

legge 2 dicembre 1928, n. 3115

14846

regio decreto legge 6 dicembre 1928, n. 2864

14878

regio decreto legge 6 dicembre 1928, n. 3394

14879

regio decreto legge 6 dicembre 1928, n. 3395

14893

regio decreto legge 9 dicembre 1928, n. 3302

14894

regio decreto legge 9 dicembre 1928, n. 3303

14897

legge 9 dicembre 1928, n. 3453

14955

legge 20 dicembre 1928, n. 3206

14994

legge 24 dicembre 1928, n. 3344

14995

legge 24 dicembre 1928, n. 3436

14996

legge 24 dicembre 1928, n. 3438

14997

legge 24 dicembre 1928, n. 3477

14998

legge 24 dicembre 1928, n. 3480

14999

legge 24 dicembre 1928, n. 3481

15000

legge 24 dicembre 1928, n. 3488

15001

legge 24 dicembre 1928, n. 3489

15002

legge 24 dicembre 1928, n. 3500

15003

legge 24 dicembre 1928, n. 3501

15004

regio decreto legge 24 dicembre 1928, n. 3505

15005

legge 24 dicembre 1928, n. 3513

15006

legge 24 dicembre 1928, n. 3514

15033

legge 31 dicembre 1928, n. 3149

15039

legge 31 dicembre 1928, n. 3345

15040

legge 31 dicembre 1928, n. 3382

15041

legge 31 dicembre 1928, n. 3422

15042

legge 31 dicembre 1928, n. 3426

15043

regio decreto legge 31 dicembre 1928, n. 3427

15046

legge 31 dicembre 1928, n. 3435

15047

legge 31 dicembre 1928, n. 3437

15048

legge 31 dicembre 1928, n. 3482

15049

legge 31 dicembre 1928, n. 3490

15051

legge 31 dicembre 1928, n. 3502

15052

legge 31 dicembre 1928, n. 3503

15053

legge 31 dicembre 1928, n. 3515

15087

legge 6 gennaio 1929, n. 466

15144

regio decreto legge 28 gennaio 1929, n. 182

15147

regio decreto legge 31 gennaio 1929, n. 154

15150

regio decreto legge 31 gennaio 1929, n. 291

15151

regio decreto legge 31 gennaio 1929, n. 372

15152

regio decreto legge 31 gennaio 1929, n. 872

15155

legge 4 febbraio 1929, n. 357

15209

regio decreto legge 9 maggio 1929, n. 937

15225

regio decreto legge 12 giugno 1929, n. 935

15267

regio decreto legge 17 giugno 1929, n. 1254

15291

legge 24 giugno 1929, n. 1154

15309

legge 27 giugno 1929, n. 1033

15379

legge 8 luglio 1929, n. 1220

15401

legge 8 luglio 1929, n. 1300

15413

legge 8 luglio 1929, n. 1418

15420

legge 8 luglio 1929, n. 1465

15422

legge 8 luglio 1929, n. 1484

15429

legge 11 luglio 1929, n. 1481

15431

legge 19 luglio 1929, n. 1374

15436

legge 19 luglio 1929, n. 1480

15437

legge 19 luglio 1929, n. 1482

15438

legge 19 luglio 1929, n. 1575

15439

legge 19 luglio 1929, n. 1617

15440

legge 19 luglio 1929, n. 1618

15441

regio decreto legge 19 luglio 1929, n. 1634

15442

legge 19 luglio 1929, n. 1637

15443

regio decreto legge 26 luglio 1929, n. 1311

15484

regio decreto legge 28 settembre 1929, n. 1757

15509

regio decreto legge 10 ottobre 1929, n. 1982

15541

regio decreto legge 3 dicembre 1929, n. 2037

15544

regio decreto legge 13 dicembre 1929, n. 2409

15602

regio decreto legge 13 gennaio 1930, n. 91

15603

regio decreto legge 13 gennaio 1930, n. 126

15608

legge 16 gennaio 1930, n. 156

15609

legge 16 gennaio 1930, n. 157

15613

legge 20 gennaio 1930, n. 214

15614

legge 27 gennaio 1930, n. 415

15678

legge 20 marzo 1930, n. 521

15761

legge 26 aprile 1930, n. 1076

15822

legge 29 maggio 1930, n. 879

15823

legge 29 maggio 1930, n. 1180

15855

legge 9 giugno 1930, n. 1006

15857

legge 9 giugno 1930, n. 1134

15858

legge 9 giugno 1930, n. 1135

15859

legge 9 giugno 1930, n. 1418

15870

legge 12 giugno 1930, n. 832

15885

legge 20 giugno 1930, n. 1181

15890

regio decreto legge 23 giugno 1930, n. 1425

15891

legge 24 giugno 1930, n. 823

15956

legge 18 luglio 1930, n. 1244

15965

regio decreto legge 28 luglio 1930, n. 1091

15973

legge 8 agosto 1930, n. 1419

15976

regio decreto legge 15 agosto 1930, n. 1331

15997

regio decreto legge 17 ottobre 1930, n. 1413

16006

regio decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1572

16007

regio decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1573

16010

regio decreto legge 23 ottobre 1930, n. 1656

16197

legge 8 gennaio 1931, n. 84

16200

legge 8 gennaio 1931, n. 140

16201

legge 8 gennaio 1931, n. 144

16202

legge 8 gennaio 1931, n. 145

16203

legge 8 gennaio 1931, n. 153

16204

legge 8 gennaio 1931, n. 203

16205

regio decreto legge 8 gennaio 1931, n. 221

16206

legge 8 gennaio 1931, n. 330

16207

legge 8 gennaio 1931, n. 380

16209

regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 24

16210

regio decreto legge 13 gennaio 1931, n. 25

16248

regio decreto legge 26 febbraio 1931, n. 443

16256

legge 5 marzo 1931, n. 451

16316

legge 9 aprile 1931, n. 351

16347

legge 9 aprile 1931, n. 510

16359

legge 17 aprile 1931, n. 517

16389

legge 4 maggio 1931, n. 655

16402

legge 15 maggio 1931, n. 861

16436

legge 1º giugno 1931, n. 928

16437

legge 1º giugno 1931, n. 989

16438

legge 1º giugno 1931, n. 990

16456

legge 12 giugno 1931, n. 774

16460

legge 12 giugno 1931, n. 824

16461

legge 12 giugno 1931, n. 825

16469

legge 12 giugno 1931, n. 988

16512

legge 18 giugno 1931, n. 1032

16525

regio decreto legge 25 giugno 1931, n. 1014

16542

regio decreto legge 17 luglio 1931, n. 1086

16548

regio decreto legge 24 luglio 1931, n. 974

16549

regio decreto legge 24 luglio 1931, n. 975

16559

regio decreto legge 29 luglio 1931, n. 1163

16560

regio decreto legge 29 luglio 1931, n. 1193

16561

legge 29 luglio 1931, n. 1208

16576

regio decreto legge 26 agosto 1931, n. 1053

16654

regio decreto legge 30 novembre 1931, n. 1612

16753

legge 30 dicembre 1931, n. 1576

16769

regio decreto legge 2 gennaio 1932, n. 1

16779

legge 7 gennaio 1932, n. 45

16780

legge 7 gennaio 1932, n. 66

16781

legge 7 gennaio 1932, n. 71

16782

legge 7 gennaio 1932, n. 72

16785

legge 7 gennaio 1932, n. 117

16786

legge 7 gennaio 1932, n. 136

16787

legge 7 gennaio 1932, n. 140

16788

legge 7 gennaio 1932, n. 146

16831

regio decreto legge 25 gennaio 1932, n. 199

16832

regio decreto legge 25 gennaio 1932, n. 266

16833

regio decreto legge 25 gennaio 1932, n. 267

16847

regio decreto legge 18 febbraio 1932, n. 193

16855

regio decreto legge 25 febbraio 1932, n. 970

16877

regio decreto legge 19 marzo 1932, n. 197

16878

regio decreto legge 19 marzo 1932, n. 198

16879

regio decreto legge 19 marzo 1932, n. 242

16880

regio decreto legge 19 marzo 1932, n. 369

16881

regio decreto legge 19 marzo 1932, n. 816

16923

regio decreto legge 31 marzo 1932, n. 295

16925

legge 31 marzo 1932, n. 325

16937

legge 31 marzo 1932, n. 474

16938

legge 31 marzo 1932, n. 475

16939

legge 31 marzo 1932, n. 509

16940

legge 31 marzo 1932, n. 552

16941

legge 31 marzo 1932, n. 718

16950

regio decreto legge 14 aprile 1932, n. 379

16965

regio decreto legge 19 maggio 1932, n. 523

16980

legge 20 maggio 1932, n. 899

17014

regio decreto legge 26 maggio 1932, n. 782

17016

legge 26 maggio 1932, n. 850

17027

legge 3 giugno 1932, n. 682

17028

legge 3 giugno 1932, n. 683

17029

legge 3 giugno 1932, n. 851

17031

legge 3 giugno 1932, n. 878

17032

legge 3 giugno 1932, n. 879

17033

legge 3 giugno 1932, n. 890

17034

legge 3 giugno 1932, n. 967

17035

legge 3 giugno 1932, n. 972

17036

legge 3 giugno 1932, n. 977

17087

legge 16 giugno 1932, n. 924

17091

legge 16 giugno 1932, n. 1178

17096

regio decreto legge 18 giugno 1932, n. 862

17097

regio decreto legge 23 giugno 1932, n. 817

17100

regio decreto legge 23 giugno 1932, n. 948

17101

legge 23 giugno 1932, n. 964

17107

regio decreto legge 14 luglio 1932, n. 818

17113

regio decreto legge 22 luglio 1932, n. 928

17115

regio decreto legge 22 luglio 1932, n. 971

17132

regio decreto legge 25 agosto 1932, n. 1030

17133

regio decreto legge 25 agosto 1932, n. 1130

17144

regio decreto legge 16 settembre 1932, n. 1236

17178

regio decreto legge 27 ottobre 1932, n. 1470

17192

regio decreto legge 17 novembre 1932, n. 1474

17240

regio decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1903

17248

regio decreto legge 21 dicembre 1932, n. 1632

17317

legge 22 dicembre 1932, n. 1938

17318

legge 22 dicembre 1932, n. 1939

17319

legge 22 dicembre 1932, n. 1940

17320

legge 22 dicembre 1932, n. 1941

17321

legge 22 dicembre 1932, n. 1942

17322

legge 22 dicembre 1932, n. 1943

17323

legge 22 dicembre 1932, n. 1944

17324

legge 22 dicembre 1932, n. 1947

17325

legge 22 dicembre 1932, n. 1948

17326

legge 22 dicembre 1932, n. 1949

17327

legge 22 dicembre 1932, n. 1950

17328

legge 22 dicembre 1932, n. 1951

17329

legge 22 dicembre 1932, n. 1952

17374

legge 9 gennaio 1933, n. 19

17376

legge 9 gennaio 1933, n. 28

17377

legge 9 gennaio 1933, n. 41

17382

legge 16 gennaio 1933, n. 53

17383

legge 16 gennaio 1933, n. 97

17398

regio decreto legge 26 gennaio 1933, n. 64

17405

legge 6 febbraio 1933, n. 125

17409

legge 16 febbraio 1933, n. 49

17501

legge 10 aprile 1933, n. 398

17502

legge 10 aprile 1933, n. 408

17503

legge 10 aprile 1933, n. 413

17504

legge 10 aprile 1933, n. 414

17516

legge 13 aprile 1933, n. 485

17520

legge 13 aprile 1933, n. 619

17563

regio decreto legge 30 maggio 1933, n. 598

17565

regio decreto legge 1º giugno 1933, n. 563

17569

regio decreto legge 1º giugno 1933, n. 620

17626

legge 15 giugno 1933, n. 743

17633

legge 15 giugno 1933, n. 789

17634

legge 15 giugno 1933, n. 790

17657

regio decreto legge 27 giugno 1933, n. 931

17664

regio decreto legge 29 giugno 1933, n. 890

17670

regio decreto legge 29 giugno 1933, n. 953

17706

regio decreto legge 29 luglio 1933, n. 1051

17723

regio decreto legge 24 agosto 1933, n. 1122

17747

regio decreto legge 21 settembre 1933, n. 1439

17820

regio decreto legge 30 novembre 1933, n. 1771

17823

regio decreto legge 4 dicembre 1933, n. 1772

17828

regio decreto legge 4 dicembre 1933, n. 2417

17835

regio decreto legge 11 dicembre 1933, n. 1671

17849

legge 14 dicembre 1933, n. 1738

17852

regio decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1745

17936

legge 4 gennaio 1934, n. 73

17937

legge 4 gennaio 1934, n. 77

17938

legge 4 gennaio 1934, n. 78

17939

legge 4 gennaio 1934, n. 79

17959

regio decreto legge 11 gennaio 1934, n. 23

17960

regio decreto legge 11 gennaio 1934, n. 24

17994

regio decreto legge 11 gennaio 1934, n. 669

18007

legge 15 gennaio 1934, n. 145

18064

legge 22 gennaio 1934, n. 213

18123

legge 29 gennaio 1934, n. 235

18128

legge 29 gennaio 1934, n. 303

18172

regio decreto legge 12 febbraio 1934, n. 485

18193

legge 1º marzo 1934, n. 639

18198

regio decreto legge 5 marzo 1934, n. 374

18202

regio decreto legge 5 marzo 1934, n. 728

18226

regio decreto legge 22 marzo 1934, n. 646

18237

regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 588

18240

regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 670

18246

regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 784

18381

legge 14 giugno 1934, n. 1160

18384

legge 14 giugno 1934, n. 1196

18385

legge 14 giugno 1934, n. 1217

18386

legge 14 giugno 1934, n. 1218

18387

legge 14 giugno 1934, n. 1221

18389

legge 14 giugno 1934, n. 1247

18390

legge 14 giugno 1934, n. 1248

18392

legge 14 giugno 1934, n. 1250

18396

legge 14 giugno 1934, n. 1267

18398

legge 14 giugno 1934, n. 1269

18419

regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1071

18420

regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1072

18449

regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1234

18494

regio decreto legge 17 agosto 1934, n. 1505

18512

regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1534

18519

regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1626

18537

regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1700

18539

regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1703

18592

regio decreto legge 19 ottobre 1934, n. 1818

18610

regio decreto legge 3 dicembre 1934, n. 1946

18611

regio decreto legge 3 dicembre 1934, n. 1947

18644

legge 13 dicembre 1934, n. 2058

18723

regio decreto legge 17 gennaio 1935, n. 9

18767

regio decreto legge 24 gennaio 1935, n. 46

18783

regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 273

18785

regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 323

18865

regio decreto legge 1º aprile 1935, n. 407

18866

regio decreto legge 1º aprile 1935, n. 409

18927

legge 4 aprile 1935, n. 769

18942

legge 4 aprile 1935, n. 865

18944

legge 4 aprile 1935, n. 880

18945

legge 4 aprile 1935, n. 883

18951

legge 4 aprile 1935, n. 913

18958

legge 4 aprile 1935, n. 1107

18959

legge 4 aprile 1935, n. 1108

18992

legge 8 aprile 1935, n. 886

18998

legge 8 aprile 1935, n. 945

19001

legge 8 aprile 1935, n. 993

19005

legge 8 aprile 1935, n. 1109

19041

legge 11 aprile 1935, n. 946

19042

legge 11 aprile 1935, n. 996

19043

legge 11 aprile 1935, n. 997

19083

regio decreto legge 6 maggio 1935, n. 590

19084

regio decreto legge 6 maggio 1935, n. 607

19085

regio decreto legge 6 maggio 1935, n. 608

19086

regio decreto legge 6 maggio 1935, n. 609

19136

legge 23 maggio 1935, n. 1111

19175

legge 3 giugno 1935, n. 1209

19176

legge 3 giugno 1935, n. 1210

19177

legge 3 giugno 1935, n. 1211

19178

legge 3 giugno 1935, n. 1235

19180

legge 3 giugno 1935, n. 1384

19229

legge 13 giugno 1935, n. 1186

19230

legge 13 giugno 1935, n. 1187

19273

legge 13 giugno 1935, n. 1396

19278

legge 13 giugno 1935, n. 1431

19306

regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1432

19335

regio decreto legge 27 giugno 1935, n. 1445

19356

regio decreto legge 13 agosto 1935, n. 1579

19369

regio decreto legge 19 settembre 1935, n. 1716

19370

regio decreto legge 19 settembre 1935, n. 1729

19372

regio decreto legge 19 settembre 1935, n. 1782

19374

regio decreto legge 19 settembre 1935, n. 1832

19416

regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1817

19584

legge 23 dicembre 1935, n. 2416

19585

legge 23 dicembre 1935, n. 2434

19652

regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 10

19653

regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 14

19654

regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 15

19655

regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 20

19666

legge 6 gennaio 1936, n. 100

19671

legge 6 gennaio 1936, n. 115

19672

legge 6 gennaio 1936, n. 131

19673

legge 6 gennaio 1936, n. 137

19674

legge 6 gennaio 1936, n. 138

19675

legge 6 gennaio 1936, n. 139

19677

legge 6 gennaio 1936, n. 146

19904

legge 19 marzo 1936, n. 515

19925

legge 26 marzo 1936, n. 572

19932

legge 26 marzo 1936, n. 604

19933

legge 26 marzo 1936, n. 605

19947

legge 30 marzo 1936, n. 582

19959

legge 2 aprile 1936, n. 585

19960

legge 2 aprile 1936, n. 598

19961

legge 2 aprile 1936, n. 599

20027

regio decreto legge 14 aprile 1936, n. 855

20072

regio decreto legge 23 aprile 1936, n. 860

20084

regio decreto legge 30 aprile 1936, n. 873

20286

regio decreto legge 9 giugno 1936, n. 1146

20315

regio decreto legge 2 luglio 1936, n. 1460

20322

regio decreto legge 9 luglio 1936, n. 1461

20325

regio decreto legge 9 luglio 1936, n. 1467

20363

regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1607

20377

regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1694

20398

regio decreto legge 17 settembre 1936, n. 1812

20399

regio decreto legge 17 settembre 1936, n. 1814

20401

regio decreto legge 17 settembre 1936, n. 1821

20405

regio decreto legge 17 settembre 1936, n. 1830

20407

regio decreto legge 17 settembre 1936, n. 1833

20447

regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1947

20448

regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1948

20449

regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1952

20450

regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 1954

20468

regio decreto legge 29 ottobre 1936, n. 2096

20483

regio decreto legge 15 novembre 1936, n. 1953

20485

regio decreto legge 19 novembre 1936, n. 2153

20505

regio decreto legge 15 dicembre 1936, n. 2218

20506

regio decreto legge 15 dicembre 1936, n. 2219

20509

regio decreto legge 15 dicembre 1936, n. 2275

20510

regio decreto legge 15 dicembre 1936, n. 2285

20511

regio decreto legge 15 dicembre 1936, n. 2390

20543

legge 26 dicembre 1936, n. 2354

20545

legge 26 dicembre 1936, n. 2356

20548

legge 26 dicembre 1936, n. 2376

20551

legge 26 dicembre 1936, n. 2379

20552

legge 26 dicembre 1936, n. 2387

20613

legge 4 gennaio 1937, n. 34

20621

legge 4 gennaio 1937, n. 49

20623

legge 4 gennaio 1937, n. 52

20624

legge 4 gennaio 1937, n. 53

20629

legge 4 gennaio 1937, n. 98

20630

legge 4 gennaio 1937, n. 103

20631

legge 4 gennaio 1937, n. 104

20632

legge 4 gennaio 1937, n. 105

20634

legge 4 gennaio 1937, n. 110

20635

legge 4 gennaio 1937, n. 111

20637

legge 4 gennaio 1937, n. 113

20641

legge 4 gennaio 1937, n. 123

20642

legge 4 gennaio 1937, n. 132

20709

regio decreto legge 14 gennaio 1937, n. 196

20713

regio decreto legge 14 gennaio 1937, n. 271

20714

regio decreto legge 14 gennaio 1937, n. 287

20715

regio decreto legge 14 gennaio 1937, n. 288

20726

regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 41

20842

regio decreto legge 18 febbraio 1937, n. 291

20844

regio decreto legge 18 febbraio 1937, n. 338

20867

legge 23 marzo 1937, n. 608

20868

legge 23 marzo 1937, n. 609

20869

legge 23 marzo 1937, n. 610

20870

legge 23 marzo 1937, n. 617

20871

legge 23 marzo 1937, n. 618

20875

legge 23 marzo 1937, n. 638

20876

legge 23 marzo 1937, n. 766

20969

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 562

20973

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 720

20974

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 721

20976

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 726

20978

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 729

20979

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 737

20980

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 755

20981

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 769

20982

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 784

20983

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 819

20984

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 828

20985

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 831

20986

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 840

20988

regio decreto legge 19 aprile 1937, n. 1077

21082

legge 3 giugno 1937, n. 972

21153

legge 10 giugno 1937, n. 1028

21155

legge 10 giugno 1937, n. 1042

21158

legge 10 giugno 1937, n. 1055

21170

legge 10 giugno 1937, n. 1218

21171

legge 10 giugno 1937, n. 1219

21203

regio decreto legge 16 giugno 1937, n. 1167

21249

regio decreto legge 1º luglio 1937, n. 1275

21250

regio decreto legge 1º luglio 1937, n. 1276

21251

regio decreto legge 1º luglio 1937, n. 1289

21254

regio decreto legge 1º luglio 1937, n. 1333

21262

regio decreto legge 8 luglio 1937, n. 1310

21402

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 1988

21405

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2005

21406

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2006

21407

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2007

21408

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2008

21416

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2060

21417

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2067

21421

regio decreto legge 27 ottobre 1937, n. 2190

21433

regio decreto legge 5 novembre 1937, n. 2043

21529

legge 23 dicembre 1937, n. 2386

21542

legge 23 dicembre 1937, n. 2424

21545

legge 23 dicembre 1937, n. 2462

21549

legge 23 dicembre 1937, n. 2493

21551

legge 23 dicembre 1937, n. 2502

21552

legge 23 dicembre 1937, n. 2503

21553

legge 23 dicembre 1937, n. 2511

21554

legge 23 dicembre 1937, n. 2512

21556

legge 23 dicembre 1937, n. 2521

21557

legge 23 dicembre 1937, n. 2522

21559

legge 23 dicembre 1937, n. 2526

21560

legge 23 dicembre 1937, n. 2527

21561

legge 23 dicembre 1937, n. 2528

21576

legge 23 dicembre 1937, n. 2595

21577

legge 23 dicembre 1937, n. 2606

21585

legge 23 dicembre 1937, n. 2648

21706

legge 17 gennaio 1938, n. 87

21707

legge 17 gennaio 1938, n. 94

21710

legge 17 gennaio 1938, n. 99

21777

regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 232

21779

regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 241

21781

regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 257

21786

regio decreto legge 24 febbraio 1938, n. 459

21846

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 520

21847

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 529

21848

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 530

21849

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 536

21850

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 566

21851

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 567

21852

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 572

21853

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 573

21854

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 587

21855

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 588

21856

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 589

21857

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 604

21858

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 615

21859

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 663

21860

regio decreto legge 15 marzo 1938, n. 760

21894

legge 7 aprile 1938, n. 411

21924

legge 11 aprile 1938, n. 421

21925

legge 11 aprile 1938, n. 422

21926

legge 11 aprile 1938, n. 436

21927

legge 11 aprile 1938, n. 437

21928

legge 11 aprile 1938, n. 438

21929

legge 11 aprile 1938, n. 439

21930

legge 11 aprile 1938, n. 448

22082

regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 953

22083

regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 983

22087

regio decreto legge 19 maggio 1938, n. 1208

22177

legge 16 giugno 1938, n. 1050

22178

legge 16 giugno 1938, n. 1051

22182

legge 16 giugno 1938, n. 1059

22204

legge 16 giugno 1938, n. 1145

22210

regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1160

22211

regio decreto legge 16 giugno 1938, n. 1167

22226

legge 16 giugno 1938, n. 1241

22271

regio decreto legge 15 luglio 1938, n. 1304

22380

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1571

22381

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1576

22382

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1578

22383

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1581

22384

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1582

22385

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1597

22388

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1629

22389

regio decreto legge 9 settembre 1938, n. 1676

22409

regio decreto legge 23 settembre 1938, n. 2051

22418

regio decreto legge 14 ottobre 1938, n. 1821

22433

regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1876

22437

regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1944

22438

regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1989

22439

regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 1995

22440

regio decreto legge 11 novembre 1938, n. 2160

22678

legge 5 gennaio 1939, n. 139

22690

legge 5 gennaio 1939, n. 176

22694

legge 5 gennaio 1939, n. 180

22696

legge 5 gennaio 1939, n. 182

22697

legge 5 gennaio 1939, n. 183

22698

legge 5 gennaio 1939, n. 184

22700

legge 5 gennaio 1939, n. 186

22701

legge 5 gennaio 1939, n. 187

22703

legge 5 gennaio 1939, n. 192

22704

legge 5 gennaio 1939, n. 193

22705

legge 5 gennaio 1939, n. 196

22707

legge 5 gennaio 1939, n. 228

22708

legge 5 gennaio 1939, n. 229

22709

legge 5 gennaio 1939, n. 230

22710

legge 5 gennaio 1939, n. 231

22711

legge 5 gennaio 1939, n. 232

22712

legge 5 gennaio 1939, n. 233

22713

legge 5 gennaio 1939, n. 234

22714

legge 5 gennaio 1939, n. 235

22715

legge 5 gennaio 1939, n. 236

22716

legge 5 gennaio 1939, n. 237

22717

legge 5 gennaio 1939, n. 238

22719

legge 5 gennaio 1939, n. 240

22720

legge 5 gennaio 1939, n. 241

22721

legge 5 gennaio 1939, n. 242

22722

legge 5 gennaio 1939, n. 243

22725

legge 5 gennaio 1939, n. 246

22726

legge 5 gennaio 1939, n. 247

22734

regio decreto legge 5 gennaio 1939, n. 304

22739

legge 5 gennaio 1939, n. 359

23014

legge 15 maggio 1939, n. 821

23015

legge 15 maggio 1939, n. 822

23018

legge 15 maggio 1939, n. 833

23021

legge 15 maggio 1939, n. 853

23022

legge 15 maggio 1939, n. 854

23023

legge 15 maggio 1939, n. 932

23024

legge 15 maggio 1939, n. 953

23026

legge 15 maggio 1939, n. 984

23108

legge 6 giugno 1939, n. 1046

23109

legge 6 giugno 1939, n. 1047

23113

legge 6 giugno 1939, n. 1137

23114

legge 6 giugno 1939, n. 1143

23180

legge 6 luglio 1939, n. 1066

23183

legge 6 luglio 1939, n. 1214

23222

legge 13 luglio 1939, n. 1330

23223

legge 13 luglio 1939, n. 1335

23376

legge 30 novembre 1939, n. 2036

23377

legge 30 novembre 1939, n. 2037

23381

legge 30 novembre 1939, n. 2113

23382

legge 30 novembre 1939, n. 2122

23383

legge 30 novembre 1939, n. 2124

23385

legge 30 novembre 1939, n. 2137

23386

legge 30 novembre 1939, n. 2178

23487

legge 20 marzo 1940, n. 447

23520

legge 29 marzo 1940, n. 446

23523

legge 29 marzo 1940, n. 466

23526

legge 29 marzo 1940, n. 1104

23632

legge 16 maggio 1940, n. 636

23670

legge 23 maggio 1940, n. 755

23671

legge 23 maggio 1940, n. 786

23673

legge 23 maggio 1940, n. 861

23703

legge 30 maggio 1940, n. 835

23757

legge 14 giugno 1940, n. 1024

23785

legge 21 giugno 1940, n. 1052

23788

legge 21 giugno 1940, n. 1147

23858

legge 6 luglio 1940, n. 1168

23907

legge 13 agosto 1940, n. 1348

24013

legge 21 ottobre 1940, n. 1520

24066

legge 25 novembre 1940, n. 2007

24111

legge 13 gennaio 1941, n. 19

24199

legge 24 febbraio 1941, n. 189

24333

legge 27 giugno 1941, n. 915

24334

legge 27 giugno 1941, n. 916

24384

legge 11 luglio 1941, n. 928

24427

legge 25 luglio 1941, n. 938

24544

legge 20 novembre 1941, n. 1433

24545

legge 20 novembre 1941, n. 1485

24546

legge 20 novembre 1941, n. 1489

24693

legge 26 gennaio 1942, n. 57

24810

legge 30 marzo 1942, n. 437

24811

legge 30 marzo 1942, n. 438

24853

legge 7 maggio 1942, n. 853

24948

legge 21 giugno 1942, n. 891

24949

legge 21 giugno 1942, n. 892

24951

legge 21 giugno 1942, n. 900

24953

legge 21 giugno 1942, n. 955

24954

legge 21 giugno 1942, n. 1064

25023

legge 24 luglio 1942, n. 1116

25024

legge 24 luglio 1942, n. 1117

25107

legge 18 ottobre 1942, n. 1329

25113

legge 18 ottobre 1942, n. 1344

25133

legge 24 ottobre 1942, n. 1448

25197

legge 7 dicembre 1942, n. 1855

25235

legge 24 dicembre 1942, n. 1818

25393

legge 19 aprile 1943, n. 487

26361

decreto legislativo luogotenenziale 1º febbraio 1946, n. 21

26434

decreto legislativo luogotenenziale 6 marzo 1946, n. 296

27456

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 304

27765

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 663

28278

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1253

28409

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 settembre 1947, n. 1327

28413

legge 29 settembre 1947, n. 1655

28470

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1947, n. 1320

28600

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455

28653

legge 13 novembre 1947, n. 1422

28654

legge 13 novembre 1947, n. 1452

28695

legge 27 novembre 1947, n. 1442

28696

legge 27 novembre 1947, n. 1491

28764

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1769

28775

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609

28776

legge 16 dicembre 1947, n. 1443

28780

legge 16 dicembre 1947, n. 1621

28785

legge 16 dicembre 1947, n. 1657

28786

legge 16 dicembre 1947, n. 1663

28787

legge 16 dicembre 1947, n. 1672

28788

legge 16 dicembre 1947, n. 1682

28789

legge 16 dicembre 1947, n. 1728

28790

legge 16 dicembre 1947, n. 1757

28791

legge 16 dicembre 1947, n. 1763

28847

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, n. 1752

 


[1] Comma così modificato dall'art. 25 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[2] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 31 della L. 11 agosto 2014, n. 125, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[9] Comma inserito dall'art. 5 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[10] Comma abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[11] Comma abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[12] Comma abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

[13] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

[14] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[17] Articolo abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.