§ 94.1.15 - Legge 8 gennaio 1931, n. 153.
Approvazione della convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928 fra l'Italia ed altri Stati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/01/1931
Numero:153


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati
Art. 2.      La presente legge entrerà in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 14 della convenzione di cui all'articolo precedente


§ 94.1.15 - Legge 8 gennaio 1931, n. 153.

Approvazione della convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928 fra l'Italia ed altri Stati.

(G.U. 17 aprile 1931, n. 89)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928, fra l'Italia ed altri Stati.

 

          Art. 2.

     La presente legge entrerà in vigore alla data ed alle condizioni previste dall'art. 14 della convenzione di cui all'articolo precedente.