§ 80.9.788 - D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:26/11/2007
Numero:233


Sommario
Art. 1.  Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale
Art. 2.  Segretariato generale
Art. 3.  Uffici dirigenziali generali centrali
Art. 4.  (Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale).
Art. 5.  Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure.
Art. 6.  Direzione generale per le antichità
Art. 7.  (Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee).
Art. 8.  (Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale).
Art. 9.  Direzione generale per gli archivi
Art. 10.  Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore
Art. 11.  Direzione generale per il cinema
Art. 12.  Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Art. 13.  Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
Art. 14.  Comitati tecnico-scientifici
Art. 15.  Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale
Art. 16.  Organi periferici del Ministero
Art. 17.  Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
Art. 18.  Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici
Art. 19.  Comitati regionali di coordinamento
Art. 20.  (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche).
Art. 21.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.788 - D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233. [1]

Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 15 dicembre 2007, n. 291 - S.O. n. 270)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633;

     Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: "Codice";

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi 404 e 1133;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nelle riunioni dell'11 aprile 2007 e del 27 aprile 2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Considerato che la previsione di due Direzioni generali, l'una con compiti in materia di risorse umane, servizi generali ed innovazione, l'altra con compiti in materia di bilancio, programmazione e monitoraggio della spesa e promozione, in luogo delle preesistenti due Direzioni generali, l'una per le risorse umane ed il bilancio, l'altra per l'innovazione e la promozione, non comporta duplicazione di strutture di supporto, attesa la specificità e differenziazione dei compiti ad esse attribuiti, ma risponde ad obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;

     Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

Amministrazione centrale

 

Art. 1. Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: "Ministero", si articola in otto uffici dirigenziali di livello generale centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello generale regionali, coordinati da un Segretario generale, nonchè in due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali. Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia [2].

     2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere, altresì, conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a sei incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. In sede di prima applicazione del presente regolamento, all'esclusivo fine di consentire il conferimento delle funzioni dirigenziali di livello generale al personale dirigente generale attualmente in servizio nei ruoli del Ministero, i predetti sei incarichi sono conferiti a dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero ovvero in servizio presso il Ministero [3].

     3. [Ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca] [4].

 

     Art. 2. Segretariato generale

     1. Il segretario generale del Ministero è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, coordina gli uffici di livello dirigenziale generale, riferisce periodicamente al Ministro gli esiti della sua attività [5].

     2. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il Segretario generale può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

     3. Il Segretario generale, in attuazione degli indirizzi del Ministro, in particolare:

     a) esercita il coordinamento anche attraverso la convocazione periodica in conferenza dei direttori generali, sia centrali che regionali, per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo oppure afferenti a più competenze [6];

     b) coordina le attività delle direzioni generali centrali e regionali, nelle materie di rispettiva competenza, per le intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [7];

     c) concorda con le Direzioni generali competenti le determinazioni da assumere in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale o di dimensione sovraregionale;

     d) partecipa alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, senza diritto di voto;

     e) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

     f) coordina l'attività di tutela in base a criteri uniformi ed omogenei sull'intero territorio nazionale;

     g) coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

     h) coordina gli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, questi ultimi anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile;

     i) coordina la predisposizione delle relazioni di legge alle Istituzioni ed Organismi sovranazionali ed al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice [8];

     l) coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali di competenza delle Direzioni generali del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro [9];

     m) formula proposte al Ministro, sentiti i direttori generali, centrali e regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni [10];

     n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonchè per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale [11];

     o) coordina le attività di studio e di ricerca, attraverso l'Ufficio studi;

     p) svolge le funzioni di coordinamento e vigilanza sull'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, sull'Opificio delle pietre dure, sull'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario e sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

     q) coordina il Servizio ispettivo.

     4. [Il Segretario generale, svolge, altresì, funzioni di coordinamento e monitoraggio sull'attività di valorizzazione dei beni culturali, offrendo il necessario supporto per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle relative attività, per l'individuazione degli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte, per la predisposizione dei modelli di bando di gara e delle convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi aggiuntivi, nonchè dei modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice; coordina la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112] [12].

     5. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.

     6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro [13].

 

     Art. 3. Uffici dirigenziali generali centrali

     1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [14];

     b) [Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure] [15];

     c) Direzione generale per le antichità [16];

     d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee [17];

     e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale [18];

     f) Direzione generale per gli archivi;

     g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore [19];

     h) Direzione generale per il cinema;

     i) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

     2. I direttori generali centrali esercitano i diritti dell'azionista nei settori di competenza secondo quanto disposto dal presente regolamento, in conformità agli indirizzi impartiti dal Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e successive modificazioni.

     3. I direttori generali centrali partecipano alle riunioni dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza, senza diritto di voto.

     4. Ai direttori generali centrali competono, per le materie di settore, le funzioni relative a progetti di interesse interregionale o nazionale nonchè l'adozione delle iniziative in presenza di interessi pubblici, rappresentati da più amministrazioni nelle sedi istituzionali, per i quali sia indispensabile una complessiva ponderazione di carattere più generale rispetto ad uno specifico ambito territoriale.

 

     Art. 4. (Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale). [20]

     1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonchè di qualità e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonchè in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonchè la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;

     c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

     d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

     e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

     f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonchè dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

     g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

     i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;

     l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

     m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;

     o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

     p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

     r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari;

     s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;

     t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

     3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

     4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

     5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.

 

     Art. 5. Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure. [21]

     [1. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, di qualità e standardizzazione delle procedure; cura, previa istruttoria degli Istituti culturali interessati, la promozione della conoscenza e dell'immagine dei beni e delle attività culturali in ambito nazionale ed internazionale.

     2. Il Direttore generale in particolare:

     a) cura, di norma su proposta dei direttori generali, centrali e periferici, l'istruttoria per l'elaborazione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa nonchè dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie, anche mediante ordini di accreditamento, agli organi competenti;

     b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che periferiche; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

     d) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     e) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di analizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

     f) svolge attività di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari con riferimento anche ai servizi aggiuntivi;

     g) provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni;

     h) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     i) coordina le attività di ogni singola Direzione generale inerenti i profili assicurativi relativi all'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici, architettonici, storico-artistici, etnoantropologici, archivistici e librari;

     l) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su AR.CU.S s.p.a.;

     3. Presso la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

     4. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

     5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento.]

 

     Art. 6. Direzione generale per le antichità [22].

     1. La Direzione generale per le antichità svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei [23].

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [24];

     b) concorda con la Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee le determinazioni da assumere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale che riguardano interventi in areeo su beni di interesse archeologico [25];

     c) autorizza il prestitodi beni di interesse archeologico per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela [26];

     d) [delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice] [27];

     e) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

     f) elabora,anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazionedei beni di interesse archeologico [28];

     g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela [29];

     h) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione dibeni di interesse archeologico [30];

     i) [autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che ne informa il direttore regionale e centrale] [31];

     l) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

     m) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia dibeni di interesse archeologico [32];

     n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice [33];

     o) [adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363] [34];

     p) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

     p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice [35];

     q) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

     q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonchè dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [36];

     r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

     3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma [37].

     4. La Direzione generale per le antichità costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa [38].

     5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali.Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale [39].

 

     Art. 7. (Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee). [40]

     1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

     b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

     c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

     d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

     e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

     h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

     i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

     l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

     m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

     n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

     o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

     q) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

     r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;

     s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

     t) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonchè dell'arte contemporanea;

     u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

     v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

     z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

     aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

     bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

     cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

     3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.

     4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

 

     Art. 8. (Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale). [41]

     1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

     b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

     c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

     e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

     f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

     g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonchè di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

     h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

     i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

     l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

     m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

     n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

     o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

     p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

     3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

     4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.A.

     5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.

 

     Art. 9. Direzione generale per gli archivi

     1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [42];

     b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

     c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela [43];

     d) [delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice] [44];

     e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche;

     f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore;

     g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

     h) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

     i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

     l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela [45];

     m) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

     n) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

     o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici;

     p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice;

     q) [adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363] [46];

     r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale;

     s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice.

     3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi [47].

     4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento.

     5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa [48].

     6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale [49].

 

     Art. 10. Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore [50]

     1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprietà letteraria e diritto d'autore [51].

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [52];

     b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

     c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela [53];

     d) [delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia sta autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice] [54];

     e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

     f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela [55];

     g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

     h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari;

     i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

     l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [56];

     m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

     n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

     o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;

     p) [adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363] [57];

     q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale;

     r) decide, per i settori di competenza i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16 e 128 del Codice [58].

     3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonchè di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2 [59].

     4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale [60].

     5. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi [61].

     6. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa [62].

     7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale [63].

 

     Art. 11. Direzione generale per il cinema

     1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

     b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     c) esercita la vigilanza sulla fondazione Centro sperimentale di cinematografia;

     c-bis) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A., ai sensi dell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni [64];

     d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima [65];

     e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) [66];

     3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e della relativa sezione competente.

     4. La Direzione generale per il cinema costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa [67].

     5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale [68].

 

     Art. 12. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

     1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

     b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

     d) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

     e) esprime alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore le valutazioni di competenza ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) [69];

     f) esercita le funzioni relative alla vigilanza del Ministro sull'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

     3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di spettacolo dal vivo previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni della Consulta per lo spettacolo e delle relative sezioni competenti.

     4. Restano ferme la composizione e le competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, che opera presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, e successive modificazioni.

     5. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa [70].

     6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale [71].

 

Capo II

Organi consultivi centrali

 

     Art. 13. Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici [72]

     1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato "Consiglio superiore", è organo consultivo del Ministero a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

     2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del direttore generale centrale competente trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto [73]:

     a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

     b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

     c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

     d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

     e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

     f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;

     g) su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre amministrazioni statali regionali, locali, nonchè da Stati esteri.

     3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

     4. Il Consiglio superiore è composto da:

     a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

     b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera. b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ovvero su questioni aventi ad oggetto il personale del Ministero. Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo [74].

     7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

     8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [75].

     9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

 

     Art. 14. Comitati tecnico-scientifici

     1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

     a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

     b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

     c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

     d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

     e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

     f) comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

     g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

     2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

     a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

     b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici [76];

     c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di particolare rilievo, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti [77];

     d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta con le modalità di cui alla lettera b) [78].

     3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

     a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore;

     b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

     4. Ciascun Comitato è composto:

     a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

     b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

     c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

     5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

     6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7.

     7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

     8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali.

 

Capo III

Istituti centrali e istituti con finalità particolari

 

     Art. 15. Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale [79]

     1. Sono istituti centrali:

     a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

     b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

     c) l'Opificio delle pietre dure;

     d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

     e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

     f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

     g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato.

     1-bis. Sono Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica [80].

     2. [Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400] [81].

     3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale:

     a) la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia [82];

     b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

     c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare;

     d) la soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta [83];

     e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma;

     f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze;

     g) 1'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro;

     h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

     i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

     l) il Centro per il libro e la lettura;

     m) l'Archivio centrale dello Stato.

     4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonchè gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa [84].

     5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina [85].

     6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono [86].

 

Capo IV

Amministrazione periferica

 

     Art. 16. Organi periferici del Ministero

     1. Sono organi periferici del Ministero:

     a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

     b) le soprintendenze:

     1) per i beni archeologici;

     2) per i beni architettonici e paesaggistici;

     3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici;

     c) le soprintendenze archivistiche;

     d) gli archivi di Stato;

     e) le biblioteche statali;

     f) i musei.

     2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo.

     3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [87].

 

     Art. 17. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

     1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attività delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; queste ultime, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima [88].

     2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale.

     3. Il direttore regionale, in particolare:

     a) esercita sulle attività degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione;

     b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attività di tutela svolta;

     c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice [89];

     e) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

     e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonchè di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale [90];

     f) dispone il concorso del Ministero, sulla base di criteri definiti dalle direzioni generali centrali di settore, nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi nei casi previsti dagli articoli 34 e 35 del Codice ed eroga il contributo di cui all'articolo 37;

     g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice [91];

     h) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice [92];

     i) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

     l) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

     m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice [93];

     n) esprime il parere di competenza del Ministero, anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore [94];

     o) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del codice;

     o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice [95];

     o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice [96];

     o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice [97];

     p) propone al Ministro, per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito, d'intesa con la direzione generale competente, la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice [98];

     q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice [99];

     r) [propone al direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 141 del codice] [100];

     s) unifica ed aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e direttive forniti dal Segretario generale [101];

     t) propone ai fini dell'istruttoria gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) [102];

     u) stipula, previa istruttoria della soprintendenza competente, accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministro, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del codice;

     v) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

     z) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

     aa) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

     bb) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della storia dell'arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale [103];

     cc) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni;

     dd) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del codice [104];

     ee) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

     ff) organizza e gestisce le risorse strumentali ed umane degli uffici del Ministero nell'ambito della regione, compresi gli istituti dotati di speciale autonomia; l'assegnazione del personale agli uffici viene disposta sentita la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, nonchè la direzione generale competente per materia [105];

     gg) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale;

     hh) fornisce al segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell'istruttoria di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i).

     4. I direttori regionali possono delegare i compiti di cui alle lettere i), l), u) e cc), del comma 3, fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale [106].

     5. Le direzioni regionali costituiscono centri di costo e dipendono funzionalmente, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale [107].

     6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati: a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale; f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale; h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale; r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale [108].

 

     Art. 18. Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

     1. Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

     a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali [109];

     b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis) [110];

     c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali [111];

     d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in economia;

     e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di servizi;

     f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi [112];

     g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico;

     h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonchè le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice [113];

     i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a beni di proprietà privata, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice [114];

     l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal Codice;

     m) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

     n) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g), l'esercizio del diritto di prelazione [115];

     o) esercitano ogni altro compito in materia di tutela del paesaggio ad esse affidato in base al Codice [116];

     p) esercitano ogni altra competenza ad esse affidata in base al Codice.

 

     Art. 19. Comitati regionali di coordinamento

     1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

     2. Il Comitato esprime pareri:

     a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonchè in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

     b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

     3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

     4. Le sorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 20. (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche). [117]

     1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella tabella B, in profili professionali e fasce retributive.

 

     Art. 21. Norme finali e abrogazioni

     1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni, fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 [118].

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. La riorganizzazione disposta ai sensi del presente regolamento dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL per il personale dirigente.

 

 

     TABELLA A

     (Prevista dall'articolo 20, comma 1)

     DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia 32

Dirigenti di seconda fascia 216*

Totale dirigenti 248 *

di cui n. 6 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

 

     TABELLA B

     (Prevista dall'articolo 20, comma 1)

     DOTAZIONE ORGANICA POSIZIONI ECONOMICHE

 

Posizione economica

Dotazione organica

 

 

C3

2.919

C2

2.352

C1

1.219

B3

7.846

B2

3.459

B1

3.429

A1

1.820

 

 

Totale

23.044

 


[1] Il presente decreto ha cessato di avere efficacia a norma dell'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[15] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[19] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[21] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[22] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[24] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[25] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[26] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[27] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[28] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[29] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[30] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[31] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[32] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[34] Lettera soppressa dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[36] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[37] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[39] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[40] Articolo modificato dall'art. 25 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[41] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[42] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[43] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[44] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[45] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[46] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[47] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[48] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[49] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[50] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[51] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[52] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[53] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[54] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[55] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[56] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[57] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[58] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[59] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[60] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[61] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[62] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[63] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[64] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[65] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[66] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[67] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[68] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[69] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[70] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[71] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[72] Il Consiglio di cui al presente articolo è stato prorogato per un biennio dall'art. 1 del D.P.C.M. 26 giugno 2012.

[73] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[74] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[75] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[76] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[77] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[78] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[79] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[80] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[81] Comma abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[82] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

[83] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

[84] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[85] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[86] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[87] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[88] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[89] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[90] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[91] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[92] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[93] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[94] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[95] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[96] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[97] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[98] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[99] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[100] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[101] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[102] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[103] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[104] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[105] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[106] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[107] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[108] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[109] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[110] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[111] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[112] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[113] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[114] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[115] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[116] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[117] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

[118] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.