§ 80.9.517 - D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 .
Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:10/06/2004
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Dipartimenti e direzioni generali
Art. 2.  Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali
Art. 3.  Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici
Art. 4.  Dipartimento per i beni archivistici e librari
Art. 5.  Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione
Art. 6.  Dipartimento per lo spettacolo e lo sport
Art. 7.  Direzione generale per i beni archeologici
Art. 8.  Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici
Art. 9.  Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
Art. 10.  Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
Art. 11.  Direzione generale per gli archivi
Art. 12.  Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
Art. 13.  Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione
Art. 14.  Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione
Art. 15.  Direzione generale per il cinema
Art. 16.  Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport
Art. 17.  Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
Art. 18.  Comitati tecnico-scientifici
Art. 19.  Organi periferici del Ministero
Art. 20.  Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
Art. 21.  Comitati regionali di coordinamento
Art. 22.  Comunicazioni dell'amministrazione
Art. 23.  Disposizioni finali e abrogazioni


§ 80.9.517 - D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173 [1].

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

(G.U. 17 luglio 2004, n. 166 - S.O. n. 126)

 

 

Capo I

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 

Art. 1. Dipartimenti e direzioni generali

     1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», si articola in dipartimenti ed essi, a loro volta, in direzioni generali.

     2. I dipartimenti del Ministero sono:

     a) Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

     b) Dipartimento per i beni archivistici e librari;

     c) Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;

     d) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

     3. Il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento, cura i rapporti internazionali ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     4. Il capo del Dipartimento, nei settori di competenza, sulla base degli indirizzi del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», anche su proposta del direttore generale competente, esercita inoltre le funzioni di cui al Titolo II della Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice», ed esercita i diritti dell'azionista, negli specifici settori di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

     5. Per lo svolgimento di specifiche funzioni, il capo del Dipartimento può avvalersi di dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

     6. Il capo del Dipartimento è responsabile, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.

     7. Il Dipartimento costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

     8. I capi dei Dipartimenti di cui al comma 2, lettera a), b) e c), partecipano alle riunioni del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici per le materie di propria competenza.

     9. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e dei relativi compiti.

     10. I dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni generali provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 20.

 

     Art. 2. Conferenza interdipartimentale e Comitati dipartimentali

     1. Il Ministro convoca periodicamente in conferenza i capi dei Dipartimenti per l'esame delle questioni attinenti al coordinamento generale dell'attività del Ministero e la formulazione al Ministro stesso di proposte per l'adozione di atti di indirizzo e di direttive volti ad assicurare il raccordo operativo fra i Dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La Conferenza è presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare i dirigenti preposti agli uffici centrali di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti.

     2. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Conferenza sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

     3. Il capo del Dipartimento ed i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale, anche periferici, compresi nel Dipartimento si riuniscono ordinariamente in comitato, ai fini del necessario coordinamento dell'attività degli uffici e per la formulazione al Ministro di proposte per l'emanazione di atti d'indirizzo e direttive.

 

     Art. 3. Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

     1. Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e promuove la qualità architettonica ed urbanistica e l'arte contemporanea.

     2. Il Dipartimento si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale per i beni archeologici;

     b) Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici;

     c) Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

     d) Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee.

     3. Il Dipartimento si articola, a livello territoriale, negli uffici dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 20.

     4. Il Capo del Dipartimento, in particolare:

     a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     b) propone al Ministro l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

     c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

     d) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale;

     e) esprime la volontà dell'Amministrazione nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, acquisite le valutazioni delle competenti direzioni generali;

     f) propone al Ministro l'esercizio dei poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del Codice;

     g) elabora, sulla base delle proposte dei direttori regionali e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.

     5. Le funzioni di cui al comma 4, lettere d) ed e), possono essere delegate ai direttori generali competenti.

     6. La funzione di cui al comma 4, lettera f), è di norma delegata ai direttori regionali.

 

     Art. 4. Dipartimento per i beni archivistici e librari

     1. Il Dipartimento per i beni archivistici e librari cura la tutela e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario.

     2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale per gli archivi;

     b) Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

     3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

     a) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice;

     b) propone al Ministro l'adozione dei provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione di beni archivistici e librari, ai sensi dell'articolo 17 del Codice;

     c) coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

     d) elabora, sulla base delle proposte degli organi periferici e dei pareri espressi dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.

 

     Art. 5. Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione

     1. Il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione promuove la ricerca finalizzata agli interventi di tutela dei beni culturali, cura la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, definisce gli indirizzi in materia di gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione.

     2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;

     b) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione.

     3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

     a) cura l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;

     b) predispone le intese istituzionali di programma Stato-regioni e gli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del Codice, sulla base degli elementi forniti dai dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;

     c) vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e ne riferisce periodicamente al Ministro;

     d) provvede, per il tramite del Direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione, anche su proposta dei direttori regionali, all'allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale;

     e) individua i criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale;

     f) coordina le iniziative del Ministero in materia di patrimonio mondiale dell'UNESCO e di interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con il Dipartimento per la protezione civile, che a tal fine può avvalersi delle procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

     g) propone al Ministro il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani spesa.

     4. Al Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro e l'Istituto per il catalogo e la documentazione, quali istituti con funzioni di alta formazione e ricerca nel settore del restauro e della catalogazione.

     5. Presso il Dipartimento operano l'Ufficio studi, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 9, ed il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     Art. 6. Dipartimento per lo spettacolo e lo sport

     1. Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, di altre espressioni della cultura e dell'arte aventi carattere di spettacolo, nonchè in materia di sport.

     2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici dirigenziali di livello generale:

     a) Direzione generale per il cinema;

     b) Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

     3. Il capo del Dipartimento, in particolare:

     a) svolge i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE), ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

     b) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia;

     c) elabora, sulla base delle proposte formulate dai direttori generali, il programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza e lo trasmette al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione.

     4. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze dell'Osservatorio dello spettacolo, del Comitato per i problemi dello spettacolo e del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, di cui all'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che operano presso il Dipartimento e svolgono funzioni di organi consultivi centrali. Resta fermo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

 

     Art. 7. Direzione generale per i beni archeologici

     1. La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

     b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

     c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

     e) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;

     f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

     g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

     h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;

     l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;

     m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

     n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;

     o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

     p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;

     q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

     r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;

     s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;

     u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.

     3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

 

     Art. 8. Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici

     1. La Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici svolge funzioni e compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, anche su delega del capo del Dipartimento.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

     b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

     c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

     e) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi su beni architettonici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

     f) esprime la volontà dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;

     g) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

     h) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici e paesaggistici;

     i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici;

     l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici, previste dal Codice;

m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95, 96 e 98 del Codice;

     n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     o) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice.

     3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.

 

     Art. 9. Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico

     1. La Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico svolge funzioni e compiti in materia di beni artistici, storici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;

     b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

     c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     d) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;

     e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

     f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     g) elabora, su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici;

     h) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

     i) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni storici, artistici ed etnoantropologici;

     l) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

     m) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

     n) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio-decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     o) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice.

     3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono di norma delegate ai direttori regionali.

 

     Art. 10. Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

     1. La Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee svolge funzioni e compiti in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

     b) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei;

     c) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

     d) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

     e) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

     f) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

     g) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

     h) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

     i) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'Ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma.

 

     Art. 11. Direzione generale per gli archivi

     1. La Direzione generale per gli archivi svolge funzioni e compiti in materia di beni archivistici.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

     b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;

     c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;

     d) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici;

     e) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

     f) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o

all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     g) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici;

     h) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale;

     i) concede contributi per interventi su archivi vigilati;

     l) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi;

     m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

     n) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici;

     o) coordina l'attività delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato;

     p) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

     q) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98 del Codice;

     r) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

     s) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale indicati all'articolo 7, comma 2, lettera t).

     3. La funzione di cui al comma 2, lettera b), è di norma delegata ai soprintendenti archivistici.

 

     Art. 12. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

     1. La Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento;

     b) autorizza, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;

     c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;

     d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     e) elabora i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

     f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;

     g) esprime la volontà dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari;

     h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

     i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

     l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi;

     n) provvede allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534;

     o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del Codice;

     p) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

 

     Art. 13. Direzione generale per gli affari generali il bilancio, le risorse umane e la formazione

     1. La Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione cura i servizi generali dell'amministrazione, svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione ed è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni e formazione del personale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 20. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro e del capo del Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) effettua l'istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre, per il tramite del capo del Dipartimento, all'approvazione del Ministro;

     b) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti, dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali; in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     c) assicura il supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;

     d) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari; svolge attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     e) cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero.

 

     Art. 14. Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione

     1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico; provvede al monitoraggio e alla verifica dell'attuazione dei progetti e dei piani; provvede ad incrementare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione, ivi compresi quelli forniti dagli uffici per le relazioni con il pubblico, sperimentando l'uso di nuove tecnologie; cura la promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali loro afferenti in ambito nazionale ed internazionale.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) provvede al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     b) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

     c) cura i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

     Art. 15. Direzione generale per il cinema

     1. La Direzione generale per il cinema svolge funzioni e compiti in materia di attività cinematografiche.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e promuove la cultura cinematografica;

     b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     c) esercita la vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

     3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e della relativa Sezione competente.

 

     Art. 16. Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport

     1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport svolge funzioni e compiti in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spettacolo viaggiante ed ai festival teatrali, nonchè in materia di attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;

     b) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;

     c) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA);

     d) propone, coordina ed attua le iniziative culturali in materia di sport;

     e) cura i rapporti con Enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA (Agenzia mondiale anti-doping);

     f) cura i rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport;

     g) svolge funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport per quanto di competenza del Ministero;

     h) esercita la vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sull'Istituto per il credito sportivo.

     3. Il Direttore generale presiede le commissioni in materia di attività musicali, di danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti previste dalla normativa di settore e partecipa alle riunioni del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni competenti.

 

Capo II

ORGANI CONSULTIVI CENTRALI

 

     Art. 17. Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici [2]

     1. Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato «Consiglio superiore», è organo consultivo del Ministero per i beni e le attività culturali a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

     2. Il Consiglio superiore esprime pareri, su richiesta del Ministro:

     a) obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall'amministrazione;

     b) obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;

     c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;

     d) sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le regioni;

     e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici e l'organizzazione del Ministero;

     f) su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche di interesse di altra amministrazione statale o regionale o di Stati esteri o demandata al Consiglio superiore da leggi e regolamenti.

     3. Il Consiglio superiore può inoltre avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l'attività di indirizzo.

     4. Il Consiglio superiore è composto da:

     a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici;

     b) otto eminenti personalità del mondo della cultura nominate dal Ministro, tre delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera b). Il Consiglio superiore elegge a maggioranza tra i propri componenti il vice presidente e adotta un regolamento interno. I pareri sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     6. Il Consiglio superiore è integrato con tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a).

     7. Il termine di durata del Consiglio superiore è stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per i beni e le attività culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nè essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero nè assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio superiore.

     8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale già in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione.

     9. Il Consiglio superiore ed il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi.

 

     Art. 18. Comitati tecnico-scientifici [3]

     1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

     a) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

     b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici;

     c) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

     d) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

     e) Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali;

     f) Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea;

     g) Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

     2. I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1:

     a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

     b) esprimono pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte, in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

     c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti;

     d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice;

     e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta o demandata da leggi e regolamenti.

     3. Il Comitato di cui alla lettera g) del comma 1:

     a) avanza proposte per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;

     b) esprime pareri, a richiesta del segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali.

     4. Ciascun Comitato è composto:

     a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi;

     b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro;

     c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario nazionale.

     5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di cui al comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

     6. I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 7.

     7. I Comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale.

     8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti direzioni generali.

 

Capo III

AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

 

     Art. 19. Organi periferici del Ministero

     1. Sono organi periferici del Ministero:

     a) le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici;

     b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;

     c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico;

     d) le soprintendenze per i beni archeologici;

     e) le soprintendenze archivistiche;

     f) gli archivi di Stato;

     g) le biblioteche statali;

     h) i musei e gli altri istituti dotati di autonomia.

     2. Gli organi indicati al comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera a), sono uffici di livello dirigenziale non generale e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, articolazioni degli uffici di cui alla lettera a) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate.

     3. Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) e dei relativi compiti. Con le stesse modalità si provvede alla eventuale soppressione degli uffici già istituiti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, con decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     4. Con regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici di cui al comma 1, lettera h), attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonchè dell'organico.

 

     Art. 20. Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici

     1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali di livello dirigenziale generale del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni.

     2. Le direzioni regionali curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima.

     3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni, il direttore regionale può essere contemporaneamente titolare degli uffici di cui all'articolo 19, comma 1, lettera h).

     4. Il direttore regionale, oltre a svolgere le funzioni delegate, in particolare:

     a) propone al capo del Dipartimento gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore e degli uffici di cui al comma 3 compresi nella direzione regionale;

     b) esprime il parere di competenza del Ministero in sede di conferenza di servizi per gli interventi, in ambito regionale, che riguardano le competenze di più soprintendenze di settore;

     c) autorizza l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali, con eccezione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera o), dall'articolo 8, comma 2, lettera e) e dall'articolo 9, comma 2, lettera d);

     d) impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero, ai sensi dell'articolo 32 del Codice;

     e) dispone il concorso del Ministero nelle spese affrontate dai privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi di conservazione, nei casi previsti agli articoli 34 e 35 del Codice;

     f) stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico, ai sensi dell'articolo 38 del Codice;

     g) dispone l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 88 del Codice;

     h) concede l'uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

     i) adotta i provvedimenti necessari per il pagamento od il recupero di somme che è tenuto, rispettivamente, a corrispondere o a riscuotere in relazione all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti;

     l) esprime l'assenso del Ministero sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dalle soprintendenze di settore, e sulle richieste di deposito di beni culturali di soggetti pubblici presso musei presenti nel territorio regionale, sentito il parere dei predetti organi, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del Codice;

     m) autorizza le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici, ai sensi degli articoli 55, 56 e 58 del Codice;

     n) riceve dalle soprintendenze di settore le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata, previste dall'articolo 59 del Codice, e conseguentemente effettua la comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito i beni si trovano, prescritta dall'articolo 62, comma 1, del Codice;

     o) propone al Direttore generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 60 del Codice, ovvero la rinuncia ad essa e trasmette al Direttore generale medesimo le proposte di prelazione da parte della regione o degli altri enti pubblici territoriali, accompagnate dalle proprie valutazioni; su indicazione del Direttore generale comunica all'ente che ha formulato la proposta di prelazione la rinuncia dello Stato all'esercizio della medesima, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Codice;

     p) propone ai Direttori generali competenti, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;

     q) richiede alle commissioni provinciali, su iniziativa delle soprintendenze di settore, l'adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 138 del Codice;

     r) propone al Direttore generale competente l'adozione in via sostitutiva della dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;

     s) predispone, d'intesa con le regioni, i programmi ed i piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici;

     t) propone al direttore generale competente i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, definiti in concorso con le regioni ai sensi della normativa in materia; promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con le regioni, le università e le istituzioni culturali e di ricerca; promuove, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, la formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

     u) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie d'insegnamento, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     v) vigila sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi delle legge 29 luglio 1949, n. 717 e successive modificazioni;

     z) dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice;

     aa) svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza;

     bb) organizza e gestisce le risorse strumentali degli uffici dipendenti nell'ambito della regione, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13.

     cc) alloca le risorse umane degli uffici dipendenti, ferme restando le competenze di cui agli articoli 1, comma 10, e 13;

     dd) cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello regionale, ferme restando le competenze di cui all'articolo 13.

     5. Il direttore regionale delega, di norma, le funzioni di cui al comma 4, lettere c), g) e h), ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale.

     6. Il direttore regionale, inoltre, può delegare ai titolari delle soprintendenze di settore comprese nella direzione regionale una o più delle altre funzioni di cui al comma 4.

 

     Art. 21. Comitati regionali di coordinamento

     1. Il Comitato regionale di coordinamento è organo collegiale a competenza intersettoriale.

     2. Il Comitato esprime pareri:

     a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonchè in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta;

     b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

     3. Il Comitato è presieduto dal direttore regionale ed è composto dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale quando si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera a). Tale composizione è integrata con i responsabili di tutti gli uffici periferici operanti in ambito regionale quando il Comitato si esprime sulle questioni di cui al comma 2, lettera b).

     4. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei Comitati sono assicurate dalle rispettive direzioni regionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 22. Comunicazioni dell'amministrazione

     1. Gli atti e i documenti del Ministero sono inviati all'interno ed all'esterno dell'amministrazione per posta elettronica, ordinaria o certificata, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 23. Disposizioni finali e abrogazioni

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     3. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     4. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente regolamento possono essere modificate, ai sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di natura contrattuale.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, viene effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.

     6. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

     7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441. Restano in vigore gli articoli da 12 a 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

     8. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 19, comma 4, è abrogato l'articolo 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

     9. Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 1998 e successive modificazioni restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, quale ufficio dirigenziale di livello non generale.

     10. Il sovrintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

     11. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il capo del dipartimento può ricoprire anche uffici dirigenziali di livello generale compresi nel dipartimento.

     12. Nella fase di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il direttore regionale può essere titolare anche di uffici dirigenziali di livello non generale compresi nella direzione regionale.

     13. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Ministero, al fine di accertarne la funzionalità ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     14. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 5, lettera a), le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»;

     2) al comma 6, le parole: «al Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «ai capi dei Dipartimenti»;

     3) al comma 9 le parole: «nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle relative dotazioni organiche.»;

     4) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione del Ministero, assegnando unità di personale in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il suddetto Dipartimento fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.»;

     b) all'articolo 3:

     1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'Ufficio di Gabinetto si articola in due uffici di livello dirigenziale generale cui sono preposti due dirigenti di prima fascia, entro i limiti della relativa dotazione organica, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con le funzioni di Vice capi di Gabinetto.»;

     2) al comma 2, le parole «del Segretariato generale» e «il Segretariato generale» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dei Dipartimenti» e «i Dipartimenti»;

     c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «del Segretariato generale e delle direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «dei Dipartimenti, delle direzioni generali e delle direzioni regionali»;

     d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Due dei componenti del collegio sono nominati, entro i limiti della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, con incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le funzioni di presidente del collegio sono assegnate, con decreto del Ministro, ad uno dei componenti.»;

     e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441» sono sostituite dalle seguenti: «delle prescritte dotazioni organiche»;

     f) gli articoli 9, 10 e 11 sono abrogati.

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 23, comma 2)

 

Dotazioni organiche dei dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

Dotazioni organiche

 

 

Dirigenti di prima fascia (*)

35

Dirigenti di seconda fascia (**)

247

 

 

Totale dirigenti

282

 

(*) di cui 2 presso il Gabinetto del Ministro, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3.

(**) di cui 5 presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 e successive modificazioni.

 

 

Tabella B

(prevista dall'art. 23, comma 3)

 

Dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero per i beni e le attività culturali

 

Area funzionale

Posizione economica

Dotazioni organiche

 

 

 

Area funzionale C

posizione economica C3

Totale 2520

Area funzionale C

posizione economica C2

Totale 1300

Area funzionale C

posizione economica C1

Totale 2650

Area funzionale B

posizione economica B3

Totale 5853

Area funzionale B

posizione economica B2

Totale 4687

Area funzionale B

posizione economica B1

Totale 5840

Area funzionale A

posizione economica A1

Totale 2050

 

 

 

 

Totale aree funzionali

24900

 


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, fatte salve le modifiche al D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307. L'originaria data dell'8 giugno 2004 del presente provvedimento è stata così rettificata con avviso pubblicato nella G.U. 20 luglio 2004, n. 178.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2.