§ 80.9.876 - D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.
Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:02/07/2009
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233
Art. 2.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.876 - D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91.

Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

(G.U. 17 luglio 2009, n. 164 - S.O. n. 118)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «Codice»;

     Visto il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

     Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233;

     Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2;

     Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 e del 6 aprile 2009;

     Preso atto delle osservazioni formulate dallo stesso Consiglio di Stato in ordine agli acquisti a trattativa privata;

     Ritenuto, sul punto, di non poter aderire alle suddette osservazioni recependo la formulazione suggerita dal Consiglio di Stato, considerato che occorre attribuire alle Direzioni generali che svolgono funzioni di tutela le competenze in tema di acquisizioni conseguenti all'esercizio di pubblici poteri quali le espropriazioni, le prelazioni artistiche e gli acquisti all'esportazione, ed alla sola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale le competenze in materia di acquisti di beni culturali effettuati dall'Amministrazione con precipue finalità di incremento delle collezioni ed al fine di conseguire la migliore fruizione pubblica e valorizzazione dei beni stessi;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

     Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;

     2) al comma 1, la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «regionali»;

     3) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro può essere conferito anche presso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organica dei dirigenti di prima fascia.»;

     4) al comma 2, le parole: «dello stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»;

     5) il comma 3 è abrogato;

     b) all'articolo 2:

     1) al comma 1, la parola: «diretti» è sostituita dalla seguente: «dirette»;

     2) al comma 1, le parole: «la unità» sono sostituite dalla seguente: «l'unità»;

     3) al comma 3, lettera a), la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «regionali»;

     4) al comma 3, lettera b), la parola: «periferiche» è sostituita dalla seguente: «regionali»;

     5) al comma 3, lettera i), dopo le parole: «al Parlamento» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice»;

     6) al comma 3, lettera l), la parola: «Ministri» è sostituita dalla seguente: «Ministro»;

     7) al comma 3, lettera m), la parola: «periferici» è sostituita dalla seguente: «regionali»;

     8) al comma 3, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) coordina le attività internazionali, ivi comprese quelle relative alle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, nonchè per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; »;

     9) il comma 4 è abrogato;

     10) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il Segretariato generale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnati quattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali e l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.»;

     c) all'articolo 3:

     1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; »;

     2) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

     3) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Direzione generale per le antichità; »;

     4) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; »;

     5) al comma 1, la lettera e) è sostituta dalla seguente: «e) Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; »;

     6) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; »;

     d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4 (Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale). - 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie, nonchè di qualità e di standardizzazione delle procedure; cura la gestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degli affari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni, anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; è competente in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale, di relazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilità nazionale e formazione del personale nonchè in materia di politiche del personale per le pari opportunità. La Direzione generale, inoltre, è competente per l'attuazione delle direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e traduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguente disegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

     2. Il Direttore generale, in particolare:

     a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee e internazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonchè la identificazione di centri di competenza, anche attraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard, raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;

     c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

     d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

     e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

     f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito il parere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernenti gli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero e dei relativi piani gestionali di spesa nonchè dei programmi annuali di contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione del Ministro, tenuto conto della necessità di integrazione delle diverse fonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

     g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; in attuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegno di legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

     i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e ai centri di costo; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico relativamente alle intese istituzionali di programma ed ai relativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera h), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;

     l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, in raccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua il monitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri di responsabilità amministrativa al fine di verificare l'utilizzo delle risorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramite ispezioni;

     m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

     n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, sulla società AR.CU.S S.p.A.;

     o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

     p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilità nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, sia centrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

     r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n), svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attività contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari;

     s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;

     t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per la professionalità di restauratore.

     3. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleo per la valutazione degli investimenti.

     4. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetti contabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.

     5. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale.»;

     e) l'articolo 5 è abrogato;

     f) all'articolo 6:

     1) la rubrica è così sostituita: «Direzione generale per le antichità»;

     2) al comma 1, le parole: «per i beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «per le antichità»;

     3) al comma 1, le parole: «di aree e beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «di aree e beni di interesse archeologico»;

     4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     5) al comma 2, lettera b), le parole: «Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee» e, in fine, le parole: «o su beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti «o su beni di interesse archeologico»;

     6) al comma 2, lettera c), le parole: «di beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «di beni di interesse archeologico» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela»;

     7) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

     8) al comma 2, lettera f), le parole: «su proposta dei direttori generali periferici» sono sostituite dalle seguenti: «anche su proposta dei direttori regionali» e le parole: «dei beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni di interesse archeologico»;

     9) al comma 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; »;

     10) al comma 2, lettera h), le parole: «beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «beni di interesse archeologico»;

     11) al comma 2, la lettera i) è soppressa;

     12) al comma 2, lettera m), dopo la parola: «Codice» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità da esso definite,» e, in fine, le parole: «beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «beni di interesse archeologico»;

     13) al comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni di interesse archeologico, a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice; »;

     14) al comma 2, la lettera o) è soppressa;

     15) al comma 2, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente: «p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice; »;

     16) al comma 2, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonchè dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; »;

     17) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Direzione generale per le antichità esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei e di Roma.»;

     18) al comma 4, le parole: «per i beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «per le antichità» e dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;

     19) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per le antichità si articola in sette uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

     g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee). - 1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle direzioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualità ed alla tutela del paesaggio, alla tutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualità architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

     b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

     c) esprime la volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni immobili di interesse architettonico, storico, artistico ed etnoantropologico;

     d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

     e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

     g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

     h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e), e 82 del Codice;

     i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 del Codice;

     l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate con le direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

     m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generali competenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

     n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionale competente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delle intese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

     o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

     p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistano su un territorio appartenente a più regioni;

     q) promuove la qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

     r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dell'articolo 37 del Codice;

     s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

     t) promuove la formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonchè dell'arte contemporanea;

     u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

     v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

     z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

     aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia;

     bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

     cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

     3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze e sull'Istituto centrale per la demoetnoantropologia.

     4. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     5. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

     h) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. (Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale). - 1. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori della promozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato.

     2. In particolare, il Direttore generale:

     a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

     b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

     c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo I della parte seconda del Codice;

     d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato dalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

     e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

     f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice;

     g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, la predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonchè di modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo 112, comma 5, del Codice;

     h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturali previsti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la gestione di servizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

     i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attività di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risulti ancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico in forma non integrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

     l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvede all'incremento della qualità degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della carta dei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi in tutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

     m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attività di valorizzazione siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri di cui all'articolo 116 del Codice più volte richiamato;

     n) svolge attività di assistenza tecnico-amministrativa, nelle materie di competenza, per l'attività convenzionale o contrattuale del Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed i livelli di qualità procedimentali e finanziari, con riferimento anche ai servizi per il pubblico;

     o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beni culturali, secondo le modalità di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico;

     p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

     q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli 118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubblico con disabilità.

     3. L'attività di valorizzazione di competenza del Ministero è svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.

     4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla società Ales S.p.A.

     5. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa.

     6. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale.»;

     i) all'articolo 9:

     1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela»;

     3) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

     4) al comma 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; »;

     5) al comma 2, la lettera q) è soppressa;

     6) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,»;

     7) al comma 5, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;

     8) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La Direzione generale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi e l'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

     l) all'articolo 10:

     1) la rubrica è così sostituita: «Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore»;

     2) al comma 1, le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche»;

     3) al comma 1, le parole: «direzione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «direzioni regionali»;

     4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     5) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela»;

     6) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

     7) al comma 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; »;

     8) al comma 2, lettera l), le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     9) al comma 2, la lettera p) è soppressa;

     10) al comma 2, lettera r), le parole: «articoli 16, 69 e 128, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 16 e 128 del Codice»;

     11) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonchè di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.»;

     12) al comma 4 le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche»;

     13) al comma 5, le parole: « per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: « per le biblioteche» e dopo la parola: «vigilanza» sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,»;

     14) al comma 6, le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche»;

     15) al comma 6, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;

     16) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attività di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

     m) all'articolo 11:

     1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) esercita la vigilanza su Cinecittà Holding S.p.A., ai sensi dell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 e successive modificazioni; »;

     2) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materia medesima; »;

     3) al comma 2, lettera e), le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche» e le parole: «ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni» sono soppresse;

     4) al comma 4, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Direzione generale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.»;

     n) all'articolo 12:

     1) al comma 2, lettera e), le parole: «per i beni librari» sono sostituite dalle seguenti: «per le biblioteche» e le parole: «ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni» sono soppresse;

     2) al comma 5, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed è responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;

     3) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.»;

     o) all'articolo 13:

     1) al comma 2, dopo le parole: «direttore generale» è inserita la seguente: «centrale»;

     2) al comma 6, le parole: «eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721» sono sostituite dalle seguenti: «eletti da tutto il personale» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Alle sedute del Consiglio sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.»;

     3) al comma 8, la parola: «già» è soppressa;

     4) al comma 8, le parole: «Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     p) all'articolo 14:

     1) al comma 2, lettera b), le parole: «o dei direttori generali competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei direttori generali centrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per il tramite dei direttori generali centrali competenti,»;

     2) al comma 2, lettera c), le parole: “di tutela” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare rilievo” e le parole: “di particolare rilievo,” sono soppresse [1];

     3) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalità di cui alla lettera b)»;

     q) all'articolo 15:

     1) alla rubrica dopo le parole: «Istituti centrali» è inserita la seguente: «, nazionali»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Sono Istituti nazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini»; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c) la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica.»;

     3) il comma 2 è abrogato;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gli istituti di cui al presente articolo, nonchè gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nel rispetto dell'invarianza della spesa.»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'organizzazione ed il funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono definiti con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua ad applicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, la normativa che attualmente li disciplina.»;

     6) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Gli incarichi di direzione degli istituti di cui al presente articolo sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.»;

     r) all'articolo 16, comma 3, le parole: «direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     s) all'articolo 17:

     1) al comma 1, le parole: «questi ultimi» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime»;

     2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'articolo 13 del Codice; »;

     3) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonchè di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l'autorizzazione è rilasciata dalla competente soprintendenza, che informa contestualmente lo stesso direttore regionale; »;

     4) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprie valutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dalle soprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalità trasmette al competente direttore generale centrale anche le proposte di prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubblici territoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo, comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62, comma 3, del Codice; »;

     5) al comma 3, lettera h), le parole: «appartenenti a soggetti pubblici» sono soppresse e dopo il numero: «56» è aggiunto il seguente: «, 57-bis»;

     6) al comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente «m) esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice; »;

     7) al comma 3, lettera n), dopo la parola: «Ministero» è aggiunta la seguente: «, anche»;

     8) al comma 3, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: «o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della regione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; o-ter) provvede, anche d'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice; o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; »;

     9) al comma 3, lettera p), dopo la parola: «Ministro,» sono aggiunte le seguenti: «per il tramite del direttore generale competente ad esprimere il parere di merito,» e le parole: «all'art. 143, comma 3, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 2, del Codice»;

     10) al comma 3, la lettera q) è sostituita dalla seguente: «q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; »;

     11) al comma 3, la lettera r) è soppressa;

     12) al comma 3, lettera s), le parole: «fornite dai competenti organi centrali» sono sostituite dalle seguenti: «forniti dal Segretario generale»;

     13) al comma 3, lettera t), sono soppresse le parole: «delle soprintendenze di settore e» e la lettera: «a),»;

     14) al comma 3, lettera bb), le parole: «con il ministero della pubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il tramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale»;

     15) al comma 3, lettera dd), dopo le parole: «soprintendenze di settore» sono aggiunte le seguenti: «e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale»;

     16) al comma 3, lettera ff), le parole: «direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     17) al comma 4, sono soppresse le lettere: « c), d),» e la lettera «, bb)»;

     18) al comma 5, le parole: «Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

     19) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negli uffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati: a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; c) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; d) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; e) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna, articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale; f) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; g) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali di livello non generale; h) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; i) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale; l) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; m) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; n) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; o) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia, articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; p) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali di livello non generale; r) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenziali di livello non generale; s) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali di livello non generale.»;

     t) all'articolo 18:

     1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali e regionali; »;

     2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni culturali» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, lettera e-bis)»;

     3) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; »;

     4) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalità ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; »;

     5) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonchè le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; »;

     6) al comma 1, lettera i), dopo le parole: «proprietà privata» sono aggiunte le seguenti: «, quali l'autorizzazione al prestito per mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e 95 del Codice»;

     7) al comma 1, lettera n), dopo la parola: «competente» sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g),»;

     8) al comma 1, lettera o), le parole: «i compiti» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro compito» e la parola: «affidati» è sostituita dalla seguente: «affidato»;

     u) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Art. 20 (Uffici di livello dirigenziale e dotazioni organiche). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondo le tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sarà ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola il Ministero, il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato nella tabella B, in profili professionali e fasce retributive.»;

     v) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «,fatte salve le modifiche apportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307».

 

     Art. 2. Norme finali e abrogazioni

     1. Il Centro per il libro e la lettura, già istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro per il libro e la lettura.

     2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale individuati dal presente regolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi uffici dirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi e la gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nella stessa fase transitoria:

     a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

     b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, del Servizio III della Direzione generale per gli archivi, del Servizio II della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto di autore, nonchè dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure;

     c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli arti, l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei Servizi I, II, III, IV e V della ex Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I, II e III della ex Direzione generale per beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli da 12 a 22, l'articolo 23, limitatamente alla sua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle arti e tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 5, lettera a), le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale» ;

     2) al comma 5, lettera b), le parole: «per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2»;

     3) al comma 6, le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;

     4) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo «Uno dei suddetti dirigenti può essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con le funzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.»;

     5) al comma 11, le parole: «il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione, e l'organizzazione» e «Il suddetto Dipartimento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale » e «La suddetta Direzione generale»;

     b) all'articolo 3, comma 2, le parole «dei Dipartimenti» e «i Dipartimenti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle strutture dirigenziali di livello generale» e «le strutture dirigenziali di livello generale»;

     c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dei Dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del Segretariato generale»;

     d) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, è affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblica amministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico preVisto dall'articolo 2, comma 5, lettera b).»;

     e) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro».

     5. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     7. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 - dirigenza.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 240

 

 

     TABELLA A

     (Prevista dall'articolo 20, comma 1)

     DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

 

Dirigenti di prima fascia

29

Dirigenti di seconda fascia

194*

Totale dirigenti

223

 

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

 

     TABELLA B

     (Prevista dall'articolo 20, comma 1)

     DOTAZIONE ORGANICA AREE

 

AREA

Dotazione organica

III

5.502

II

14.695

I

1.035

Totale

21.232

 


[1] Numero così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U. 28 luglio 2009, n. 173.