| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 29. Cooperazione internazionale | 
| Capitolo: | 29.2 cooperazione giudiziaria | 
| Data: | 17/04/1931 | 
| Numero: | 517 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto [...] | 
| Art. 2. La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del trattato di cui all'articolo precedente | 
§ 29.2.4 – L. 17 aprile 1931, n. 517.
Approvazione del trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930.
(G.U. 25 maggio 1931, n. 119).
Piena ed intera esecuzione è data al trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930.
La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del trattato di cui all'articolo precedente.