§ 94.1.19 - R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130 .
Esecuzione delle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:25/08/1932
Numero:1130


Sommario
Art. 1.      Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 7 giugno 1930
Art. 2.      Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Regio decreto il testo italiano della legge uniforme allegata alla Convenzione di cui al n. 1 dell'articolo precedente [...]
Art. 3.      Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste rispettivamente dagli [...]


§ 94.1.19 - R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130 [1] .

Esecuzione delle convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario.

(G.U. 16 settembre 1932, n. 215)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data alle seguenti convenzioni stipulate a Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 7 giugno 1930:

     1) convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con protocollo ed allegato. Il Regio Governo si riserva peraltro di valersi della facoltà prevista agli articoli 2, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 dell'allegato II alla Convenzione medesima;

     2) convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario;

     3) convenzione relativa alla tassa di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario.

 

          Art. 2.

     Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare con Regio decreto il testo italiano della legge uniforme allegata alla Convenzione di cui al n. 1 dell'articolo precedente nella traduzione concordata col Governo svizzero con l'atto finale sottoscritto a Roma il 13 gennaio 1932.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 6, 15 e 5 delle convenzioni di cui all'art. 1 di questo stesso decreto.

     Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

 


[1]  Convertito in legge dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946.