§ 29.1.4 - D.Lgs.C.P.S. 11 settembre 1947, n. 1253 .
Costituzione della Commissione consultiva per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:11/09/1947
Numero:1253


Sommario
Art. 1.      E' costituita presso il Ministero degli affari esteri e sotto la Presidenza del Ministro per gli affari esteri - che potrà delegare in sua vece il Sottosegretario di [...]
Art. 2.      Compiti della C.E.T. sono
Art. 3.      La Commissione si riunirà presso il Ministero degli affari esteri. Essa potrà, con sua deliberazione, dividersi in sottocommissioni e comitati speciali per la [...]
Art. 4.      Organo della Commissione è il "Servizio Economico Trattato" (S.E.T.) del Ministero degli affari esteri, inquadrato nella Direzione generale affari economici, a capo del [...]
Art. 5.      Ai membri della Commissione spetta il trattamento economico ordinario previsto per i componenti di Commissioni; ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 29.1.4 - D.Lgs.C.P.S. 11 settembre 1947, n. 1253 [1] .

Costituzione della Commissione consultiva per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace.

(G.U. 24 novembre 1947, n. 270)

 

 

     Art. 1.

     E' costituita presso il Ministero degli affari esteri e sotto la Presidenza del Ministro per gli affari esteri - che potrà delegare in sua vece il Sottosegretario di Stato o il Segretario generale del Ministero - una "Commissione consultiva per l'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace" (C.E.T. Commissione Economica Trattato) della quale sono chiamati a far parte in qualità di membri i rappresentanti delle seguenti Amministrazioni:

     Ministero degli affari esteri (Ufficio del segretario generale, Direzione generale affari politici, Direzione generale affari economici, Contezioso diplomatico), Ministero dei trasporti, Ministero della difesa, Ministero delle finanze, Ministero del tesoro, Ministero dell'industria e commercio, Ministero del commercio con l'estero, Ministero della marina mercantile, Ministero dell'Africa italiana, Ragioneria generale dello Stato, Istituto per la ricostruzione industriale, Comitato italiano per la ricostruzione, Ufficio cambi, Banca d'Italia, Istituto centrale di statistica.

     I membri della Commissione sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, su designazione delle Amministrazioni interessate.

 

          Art. 2.

     Compiti della C.E.T. sono:

     a) su richiesta del Ministero degli affari esteri o di altre Amministrazioni, che inoltreranno le loro richieste per il tramite del Ministero degli affari esteri (Direzione generale affari economici) promuovere lo studio ed esprimere parere in merito alle questioni relative, in particolare all'applicazione delle clausole economiche del Trattato di pace, quali gli articoli 13, 21, 29, 34, 37, 74, fino a 85 e gli allegati V, VIII, IX, X, XIV, XV, XVI;

     b) curare di conseguenza per il tramite dei propri membri rappresentanti delle Amministrazioni interessate, i contatti con le Amministrazioni medesime, sia ai fini dell'esame dei problemi di particolare competenza di esse, sia ai fini dell'applicazione secondo le competenze medesime, delle decisioni governative adottate;

     c) elaborare sulle materie di cui alla lettera a) gli elementi per le istruzioni governative da impartire, alle delegazioni italiane, che dovranno condurre trattative con Stati esteri sulle materie stesse e seguire, per la parte di sua competenza, le trattative medesime nonchè i contatti da prendere ed i passi da svolgere nei confronti del Comitato dei quattro ambasciatori, previsto dal Trattato di pace.

 

          Art. 3.

     La Commissione si riunirà presso il Ministero degli affari esteri. Essa potrà, con sua deliberazione, dividersi in sottocommissioni e comitati speciali per la trattazione di determinate materie o di singoli problemi. Essa avrà facoltà, ove occorra, di convocare occasionalmente anche rappresentanti di altre Amministrazioni, funzionari, tecnici ed esperti, la cui collaborazione ai lavori della Commissione sia stimata utile per un breve periodo.

 

          Art. 4.

     Organo della Commissione è il "Servizio Economico Trattato" (S.E.T.) del Ministero degli affari esteri, inquadrato nella Direzione generale affari economici, a capo del quale viene destinato un Ministro plenipotenziario, con funzioni di vice presidente e segretario generale della Commissione.

     Compiti del S.E.T. sono i seguenti:

     a) esercitare le funzioni di segreteria della Commissione;

     b) mantenere i rapporti con le Rappresentanze estere interessate e con il Comitato dei quattro ambasciatori, per le questioni di competenza della Commissione elencata alla lettera a) dell'art. 2;

     c) promuovere presso il Ministero degli affari esteri e le altre Amministrazioni interessate le decisioni di merito in relazione ai lavori della Commissione e corrispondere con le Rappresentanze italiane all'estero circa le questioni di propria competenza.

     I funzionari e il personale d'ordine del S.E.T. sono nominati dal Ministro per gli affari esteri.

 

          Art. 5.

     Ai membri della Commissione spetta il trattamento economico ordinario previsto per i componenti di Commissioni; ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato residenti fuori Roma spetta, altresì, il trattamento di missione massimo previsto dall'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni.

     Le spese inerenti alla Commissione saranno a carico del capitolo IV del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1947-1948.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.