§ 80.4.169 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117.
Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:02/03/2004
Numero:117


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Rilascio della carta nazionale dei servizi
Art. 3.  Caratteristiche della carta nazionale dei servizi
Art. 4 . Dati eventuali della carta nazionale dei servizi
Art. 5.  Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi
Art. 6.  Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi
Art. 7.  Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi
Art. 8.  Disposizioni transitorie
Art. 9.  Regole tecniche


§ 80.4.169 - D.P.R. 2 marzo 2004, n. 117.

Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(G.U. 6 maggio 2004, n. 105)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'articolo 27, commi 8, lettera b), e 9, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 9 settembre 2003;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali:

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 settembre e del 24 novembre 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adattata nella riunione del 20 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

 

Emana

 

il seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

b) carta di identità elettronica: la carta d'identità elettronica di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) indice nazionale delle anagrafi: il sistema del Ministero dell'interno, Centro nazionale per i servizi demografici di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

d) dati identificativi del titolare: il nome, il cognome, il sesso, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza al momento del rilascio della carta nazionale dei servizi e il codice fiscale;

e) pubbliche amministrazioni: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) lista di emissione: l'elenco delle carte nazionali dei servizi emesse che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi;

g) lista di revoca: gli elenchi delle carte nazionali dei servizi che sono state segnalate all'indice nazionale delle anagrafi come emesse e che sono revocate dalle amministrazioni emittenti.

 

     Art. 2. Rilascio della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.

2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi. In caso di corrispondenza dei dati identificativi, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione [1].

4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinchè la interdica.

5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.

6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.

 

     Art. 3. Caratteristiche della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi contiene un certificato di autenticazione, consistente nell'attestato elettronico che assicura l'autenticità delle informazioni necessarie per l'identificazione in rete del titolare della carta nazionale dei servizi, rilasciato da un certificatore accreditato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le caratteristiche del certificato di autenticazione sono stabilite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

3. La carta nazionale dei servizi contiene:

a) i dati identificativi del titolare;

b) il codice numerico di identificazione della carta, nonchè le date del suo rilascio e della sua scadenza.

4. La carta nazionale dei servizi riporta impresso in modo leggibile, sul dorso, la dicitura: «CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI» ed il nome della pubblica amministrazione che l'ha emessa.

 

     Art. 4. Dati eventuali della carta nazionale dei servizi

1. La carta può contenere eventuali informazioni di carattere individuale generate, gestite e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e per l'erogazione dei servizi al cittadino, cui si può accedere tramite la carta, salvo si tratti dei dati sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. I dati personali forniti ai fini dell'accesso a servizi, compreso il codice fiscale, sono utilizzabili unicamente per identificare in rete il titolare della carta nazionale dei servizi e per verificare la sua legittimazione al servizio, secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

 

     Art. 5. Validità temporale e utilizzo della carta nazionale dei servizi

1. La carta nazionale dei servizi ha la validità temporale determinata dall'amministrazione emittente, comunque non superiore a sei anni.

2. Tutte le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentire l'accesso ai servizi medesimi da parte dei titolari della carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio.

 

     Art. 6. Procedure di interdizione della carta nazionale dei servizi

1. Le procedure di interdizione dell'operatività della carta nazionale dei servizi, in caso di smarrimento, di furto o di variazione dei dati identificativi del titolare, sono definite dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

2. Dopo l'interdizione l'amministrazione può, a richiesta, rilasciare una nuova carta nazionale dei servizi.

 

     Art. 7. Ulteriori attività connesse al rilascio della carta nazionale dei servizi

1. Le liste di revoca sono accessibili in via telematica secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.

2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA, definisce le iniziative atte a migliorare il sistema dei servizi, accessibile in rete, delle pubbliche amministrazioni ed effettua controlli di qualità sulle procedure e sui dati utilizzati per l'emissione delle carte nazionali dei servizi e, se del caso, richiede all'amministrazione emittente eventuali modifiche, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie

1. In attesa della sottoscrizione delle convenzioni previste dal regolamento per la gestione dell'indice nazionale delle anagrafi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi ne danno comunicazione all'indice nazionale delle anagrafi e la carta nazionale dei servizi è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni che intendono emettere la carta nazionale dei servizi, identificato il titolare, rilasciano la carta nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 9 ed inviano i dati identificativi del titolare, il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi.

3. L'indice nazionale delle anagrafi successivamente alla ricezione dei dati di cui al comma 2, verifica la correttezza dei dati identificativi del titolare ricevuti e inserisce il codice numerico e le date di rilascio e scadenza nella lista di emissione. Nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano presenti nell'indice nazionale delle anagrafi, questo li trasmette al comune di residenza e all'amministrazione fiscale perchè convalidino i dati di rispettiva competenza al fine di consentirne il corretto inserimento nell'indice medesimo. L'indice nazionale delle anagrafi, nel caso in cui i dati identificativi del titolare ricevuti non siano corretti, segnala all'amministrazione emittente la necessità di attivarsi nei confronti dell'utente per interdire la carta nazionale dei servizi emessa.

4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinchè la interdica.

5. [Laddove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, la procedura di accertamento preventivo del possesso della carta d'identità elettronica è effettuata, dalle amministrazioni che emettono la carta nazionale dei servizi, limitatamente ai residenti nei comuni che diffondono la carta d'identità elettronica, previo accordo con i comuni interessati] [2].

 

     Art. 9. Regole tecniche

1. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono definite le regole tecniche contenenti le specifiche di carattere tecnico e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi, relativa alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso della carta nazionale dei servizi.

2. Le pubbliche amministrazioni possono rilasciare la carta nazionale dei servizi dalla data di pubblicazione delle regole tecniche.


[1] Comma così modificato dall'art. 37 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[2] Comma abrogato dall'art. 37 della L. 18 giugno 2009, n. 69.