§ 94.1.41 - Legge 27 novembre 1947, n. 1442.
Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all'Avana il 30 giugno 1947.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/11/1947
Numero:1442


Sommario
Art. 1.      Si dichiara cessato lo stato di guerra che esistette tra l'Italia e la Repubblica di Cuba
Art. 2.      La Repubblica italiana rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali italiani contro la Repubblica di Cuba o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo [...]
Art. 3.      La Repubblica di Cuba, a sua volta, rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali cubani contro la Repubblica italiana o i suoi nazionali, per atti [...]
Art. 4.      Gli Accordi bilaterali esistenti tra l'Italia e Cuba continuano a essere in vigore
Art. 5.      Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo all'Avana il più presto possibile


§ 94.1.41 - Legge 27 novembre 1947, n. 1442.

Approvazione del Trattato di pace e relativo scambio di Note fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, firmato all'Avana il 30 giugno 1947.

(G.U. 30 dicembre 1947, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba firmato all'Avana il 30 giugno 1947 e relativo scambio di Note.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore conformemente all'art. 5 del suddetto Trattato.

 

Trattato di pace fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba.

 

     Art. 1.

     Si dichiara cessato lo stato di guerra che esistette tra l'Italia e la Repubblica di Cuba.

 

          Art. 2.

     La Repubblica italiana rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali italiani contro la Repubblica di Cuba o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

 

          Art. 3.

     La Repubblica di Cuba, a sua volta, rinuncia a far valere ogni reclamo del Governo o dei nazionali cubani contro la Repubblica italiana o i suoi nazionali, per atti derivanti dallo stato di guerra dopo il 1° settembre 1939.

 

          Art. 4.

     Gli Accordi bilaterali esistenti tra l'Italia e Cuba continuano a essere in vigore.

 

          Art. 5.

     Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo all'Avana il più presto possibile.

     In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli in calce al presente Trattato, redatto in duplice originale italiano e spagnuolo, dello stesso tenore.

     Fatto all'Avana, il 30 giugno 1947.

 

     Scambio di note

     Testo della nota cubana

     (Omissis)

     Testo della nota italiana

     L'Avana, 30 giugno 1947

     Signor Ministro,

     ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n. 559, in data odierna, il cui testo tradotto in italiano è del seguente tenore:

     "In occasione della firma del Trattato di pace tra la Repubblica di Cuba e la Repubblica Italiana e con riferimento all'art. 4 del Trattato stesso, ho l'onore di confermare l'intesa alla quale si giunse nelle conversazioni con V. E. nel senso che il Trattato di Amicizia, Navigazione e Commercio del 29 dicembre 1903 e il Protocollo Addizionale che sostituisce l'art. 3 del Trattato anzidetto, firmato il 29 agosto 1938, saranno sottoposti a revisione allo scopo di adattarne le clausole antiquate alle circostanze attuali, tenendo presente gli interessi reciproci delle due Nazioni.

     Ritengo di interpretare il desiderio che anima i due Paesi manifestando che la revisione anzidetta verrà condotta col proposito di migliorare le condizioni degli scambi attuali e che le conversazioni e gli studi per il procedimento di revisione dovranno iniziarsi a partire dalla data di questo scambio di lettere.

     Colgo l'occasione per rinnovarLe, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione".

     Ho in pari tempo l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo, animato dallo stesso proposito e dallo stesso desiderio, è d'accordo su quanto precede.

     Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.