§ 94.1.47 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1663.
Approvazione degli Accordi e scambio di Note fra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/12/1947
Numero:1663


Sommario
Art. 1.      Una missione belga tecnico-sanitaria risiederà a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno [...]
Art. 2.      Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorità italiane avvieranno al centro di Milano, ove avrà luogo la visita di controllo dei medici [...]
Art. 3.      In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvederà che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di [...]
Art. 4.      Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le “cantines” destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. [...]
Art. 5.      In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per ciò che concerne i “phalanstères” delle aziende carbonifere si conviene quanto segue
Art. 6.      Il prezzo massimo per la pensione completa non supererà cinquanta franchi al giorno ivi compreso l'alloggio, il servizio, la pulizia dei locali e la lavatura della [...]
Art. 7.      Ogni opportuna misura sarà presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verrà data ai lavoratori per ciò che concerne le [...]
Art. 8.      Le imprese carbonifere cureranno che i “règlements d'ateliers” tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali
Art. 9.      Le autorità belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in [...]
Art. 10.      I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari
Art. 11.      Le Autorità belghe prenderanno tutte le misure necessarie perché nessuna tassa di soggiorno sia a carico degli operai italiani
Art. 12.      I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato dal medico dell'azienda carbonifera, saranno autorizzati ad impiegarsi in altro [...]
Art. 13.      Le Autorità italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo le modalità che verranno fissate dalla [...]
Art. 14.      I Governi italiano e belga si impegnano a procedere nel più breve tempo possibile alla revisione della Convenzione sulle assicurazioni sociali firmata a Bruxelles il 29 [...]


§ 94.1.47 - Legge 16 dicembre 1947, n. 1663.

Approvazione degli Accordi e scambio di Note fra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma.

(G.U. 19 febbraio 1948, n. 42)

 

 

     Art. 1.

     Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:

     a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;

     b) Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;

     c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;

     d) Scambio di Note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio (Roma, 23 giugno 1946)

 

     Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946

     Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.

 

     Art. 1.

     Una missione belga tecnico-sanitaria risiederà a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.

     La Commissione avrà lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficoltà che potessero eventualmente sorgere.

     Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verrà costituita a Bruxelles.

 

          Art. 2.

     Secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorità italiane avvieranno al centro di Milano, ove avrà luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati.

     Le Autorità italiane metteranno a disposizione delle Autorità belghe i locali ed il materiale necessario perché il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.

     Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sarà fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.

 

          Art. 3.

     In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvederà che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, di provvidenze sociali e la necessità del rispetto reciproco del contratto di lavoro.

 

          Art. 4.

     Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le “cantines” destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurerà i necessari contatti con la direzione dell'azienda.

 

          Art. 5.

     In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per ciò che concerne i “phalanstères” delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:

     1) i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;

     2) ogni lavoratore disporrà di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sarà cambiata due volte al mese;

     3) salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.

 

          Art. 6.

     Il prezzo massimo per la pensione completa non supererà cinquanta franchi al giorno ivi compreso l'alloggio, il servizio, la pulizia dei locali e la lavatura della biancheria da letto.

     Tutte le forniture effettuate dalle aziende saranno fatte alle stesse condizioni e ai medesimi prezzi praticati per gli operai belgi.

 

          Art. 7.

     Ogni opportuna misura sarà presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verrà data ai lavoratori per ciò che concerne le modalità di misurazione dei lavori a cottimo, del pagamento dei salari e della presentazione degli eventuali reclami.

 

          Art. 8.

     Le imprese carbonifere cureranno che i “règlements d'ateliers” tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali.

     Le stesse imprese faranno in modo che interpreti scelti per quanto possibile fra i lavoratori italiani al lavoro siano designati in numero sufficiente in ogni società.

 

          Art. 9.

     Le autorità belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale.

     L'operaio avrà l'obbligo di iscriversi nel più breve tempo possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.

 

          Art. 10.

     I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.

 

          Art. 11.

     Le Autorità belghe prenderanno tutte le misure necessarie perché nessuna tassa di soggiorno sia a carico degli operai italiani.

 

          Art. 12.

     I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato dal medico dell'azienda carbonifera, saranno autorizzati ad impiegarsi in altro settore economico aperto all'immigrazione.

 

          Art. 13.

     Le Autorità italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione italo-belga di Bruxelles.

 

          Art. 14.

     I Governi italiano e belga si impegnano a procedere nel più breve tempo possibile alla revisione della Convenzione sulle assicurazioni sociali firmata a Bruxelles il 29 settembre 1938.

     Redatto in doppio esemplare, in lingua italiana e francese.

 

     Allegato

     Scambio di note

     Roma, 27 aprile 1947.

     Signor Presidente,

     Ho l'onore di comunicarLe che gli opportuni provvedimenti saranno adottati da parte italiana affinché le disposizioni contenute nell'Annesso al Protocollo del 23 giugno 1946 parafato in data di ieri 26 aprile 1947, possano avere, in via provvisoria e a condizioni di reciprocità, immediata applicazione.

     Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

     Rome, le 28 avril 1947

     Monsieur le Directeur Général,

     J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de 27 de ce mois, par laquelle vous voulez bien me faire savoir que les mesures seront prises, du côté italien pour que les dispositions contenues dans l'annexe au Protocole du 23 juin 1946, paraphée le 26 avril 1947, entrent en application provisoire immédiate.

     Par réciprocité, toutes les mesures voulues seront prises, du côté belge, pour atteindre la même mise en application provisoire immédiate.

     Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération la plus distinguée.