§ 98.1.27347 - Legge 11 luglio 2002, n. 154.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/2002
Numero:154


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.27347 - Legge 11 luglio 2002, n. 154.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato d'Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000

(G.U. 27 luglio 2002, n. 175)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giugno 2000.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 968.873 per l'anno 2002, in euro 1.026.716 per l'anno 2003 ed in euro 1.046.858 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele

 

     Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele (indicati in seguito come le “Parti”),

     DESIDEROSI di rafforzare i rapporti tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la loro compartecipazione alla conoscenza,

     CONSIDERANDO che la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

     CONSIDERANDO il reciproco interesse a compiere progressi nei campi della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico ed i vantaggi risultanti per entrambi i Paesi,

     TENENDO CONTO della positiva esperienza delle relazioni in corso tra le istituzioni scientifiche dei due Paesi,

     RICONOSCENDO l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italo-israeliani in tutti i settori della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico e la necessità di una loro espansione,

     HANNO CONVENUTO quanto segue:

 

     ART.  1

     1. Le Parti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico, nei settori di mutuo interesse e su base paritaria, nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti in vigore.

     2. In seguito “ricerca e sviluppo” saranno indicati come “R&S”.

 

     ART.  2

     Le Parti incoraggeranno e contribuiranno allo sviluppo della cooperazione fra i due Paesi nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica con particolare riguardo ai seguenti settori:

     - medicina, sanità pubblica e organizzazione ospedaliera;

     - biotecnologie;

     - agricoltura e scienze dell'alimentazione;

     - nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;

     - applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica;

     - ambiente;

     - comunicazioni;

     - innovazione nei processi produttivi;

     - spazio;

     - tecnologie dell'informazione, comunicazione di dati, software;

     - qualunque altro settore di reciproco interesse.

 

     ART.  3

     Le Parti incoraggeranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti nel campo della R&S industriale, scientifica e tecnologica e la stipula di intese specifiche tra Ministeri ed Istituzioni, Università, centri ed istituti di ricerca, associazioni di R&S scientifico ed industriale, imprese, società, ed altre persone fisiche e giuridiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della R&S industriale, scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

 

     ART.  4

     La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo sarà attuata nelle seguenti forme e modalità:

     a) scambio di informazioni e documentazione scientifiche e tecniche;

     b) organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze su tematiche industriali, scientifiche e tecnologiche;

     c) finanziamenti per progetti congiunti di R&S industriale;

     d) ogni altra forma di cooperazione che sarà concordata in seguito dalle Parti.

 

     ART.  5

     1. I progetti ammissibili per un sostegno finanziario saranno progetti di R&S congiunta industriale, scientifica e tecnologica che possano contribuire a realizzare sistemi, prodotti, applicazioni e processi innovativi e di mercato, con potenziali ricadute per le economie sia dell'Italia che d'Israele.

     2. Il sostegno sarà dato solo ai progetti congiunti di sviluppo tecnologico che siano intrapresi da imprese del settore privato d'Italia e d'Israele.

     3. Il sostegno finanziario sarà limitato al 50% dei costi totali ammissibili di R&S di un progetto. Beneficiari del sostegno saranno coloro i cui progetti avranno superato un adeguato esame, predisposto dalle Autorità Competenti.

     4. Le Autorità Cooperanti, come definite nell'Art.  8, svilupperanno procedure tali da assicurare che, quando un progetto ha buon esito nel generare vendite di un prodotto o di un processo e/o riceve pagamenti di licenza e/o royalties, il sostegno finanziario dato nell'ambito del sistema sarà restituito, secondo un'aliquota prefissata di royalty, con il ricavato delle vendite o altri introiti derivanti dal progetto.

 

     ART.  6

     Le Parti sosterranno l'elaborazione di progetti congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea, quale il Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico o di altre Organizzazioni Internazionali. Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta in iniziative riguardanti la ricerca scientifica e le innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate nell'ambito del Fondo del Programma MEDA dell'Unione Europea per il Partenariato Euro-Mediterraneo.

 

     ART.  7

     1. I partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprietà intellettuale. Le intese dovrebbero riguardare, in particolare:

     a) la proprietà e l'uso del “know-how” e la proprietà intellettuale posseduta dai partecipanti prima dell'avvio del progetto;

     b) le intese per la proprietà e l'uso dell'informazione e della proprietà intellettuale da generare nel corso del progetto.

     2. Nonostante quanto previsto dal predetto paragrafo 1, sarà responsabilità dei partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo di tutelare i loro propri interessi.

     3. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di proprietà derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente Accordo possono essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali.

     4. Ogni Parte s'impegna a non trasferire, senza approvazione scritta dell'altra Parte, informazioni concernenti i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo della R&S industriale previsti nell'ambito del presente Accordo a terze persone, organizzazioni, o a qualsiasi altro Paese.

 

     ART.  8

     La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte israeliana il Ministero dell'Industria e del Commercio, quali rispettivi coordiantori per l'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

     Il Ministero degli Affari Esteri italiano e l' “Office of the Chief Scientist” (OCS) del Ministero dell'Industria israeliano saranno le Autorità Cooperanti allo scopo di mettere in atto le forme e le modalità specificate nell'Art.  4.

     Le attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno soggette ad una intesa tra le Autorità Competenti riguardante la natura dei progetti di cooperazione, la disponibilità di fondi e risorse delle Parti e le disposizioni e procedure generali da seguirsi nell'attuazione delle forme e delle modalità specificate nell'Art.  4 e nell'Art.  5.

 

     ART.  9

     Al fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R&S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminerà lo stato e le prospettive della cooperazione, definirà i programmi di esecuzione e vigilerà sulla loro realizzazione.

     La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunirà ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

 

     ART.  10

     Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

 

     ART.  11

     Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo sarà risolta per via negoziale tra le Parti.

 

     ART. 12.

     Il presente Accordo sarà ratificato secondo le procedure costituzionali di entrambi le Parti. Esso entrerà in vigore alla data dell'ultima comunicazione con cui le due Parti avranno comunicato ufficialmente l'una all'altra il completamento delle loro rispettive procedure.

     Il presente Accordo rimarrà in vigore per cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per lo stesso periodo. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto il presente Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

     La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento, secondo i termini e le condizioni concordate.In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.