§ 59.12.6 - Legge 6 agosto 1926, n. 1365.
Norme per il conferimento dei posti notarili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.12 notariato
Data:06/08/1926
Numero:1365


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis.  [4]
Art. 3. 
Art. 4.  [5]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 59.12.6 - Legge 6 agosto 1926, n. 1365.

Norme per il conferimento dei posti notarili.

(G.U. 19 agosto 1926, n. 192)

 

     Art. 1.

     I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sarà tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sarà determinato dal ministro per la giustizia.

     L'esame avrà carattere teorico pratico e le modalità relative saranno stabilite con decreto del ministro stesso.

     Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

     a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

     b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso [1];

     b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi; l’espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità [2];

     c) [aver superato la prova di preselezione informatica] [3].

 

          Art. 2.

     Il conferimento delle nomine avverrà in base alla scelta che sarà esercitata dai vincitori del concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

     Gli eventuali rinunciatari saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.

 

     Art. 2 bis. [4]

     1. I vincitori del concorso, collocati in graduatoria dopo l'adozione del decreto con il quale sono state conferite le nomine agli altri vincitori del medesimo concorso, conseguono la nomina a notaio in base alla scelta che sarà esercitata nell'ambito dei posti disponibili al momento della loro collocazione in graduatoria, in quanto non assegnati nei concorsi per trasferimento.

 

          Art. 3.

     Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvederà mediante trasferimento dei notari in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.

     I trasferimenti sono disposti con decreto ministeriale, in seguito a concorso per titoli.

     Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel Bollettino del ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.

 

          Art. 4. [5]

     Per la scelta si tiene conto dei requisiti di capacità e di condotta professionale, morale e politica e cioè dei risultati dell'esame di concorso per la prima nomina e dell'esame di idoneità o di abilitazione al notariato, dell'anzianità di esercizio effettivo, dell'attitudine ed operosità dimostrate, della estimazione pubblica goduta, del titoli legali, delle pubblicazioni, delle funzioni di coadiutore iniziatesi anteriormente al 1° luglio 1925, delle funzioni di aiutante effettivo e permanente previste negli art. 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 283 del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e del servizio prestato negli archivi notarili od in altri uffici aventi affinità col notariato. Si tiene conto, altresì, del servizio militare prestato durante la guerra 1915-1918 e nelle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale e delle ricompense conseguite, dell'iscrizione al partito nazionale fascista, delle ferite per la causa nazionale o della partecipazione alla marcia su Roma purché risultino dal relativo brevetto e concorra l'iscrizione ininterrotta al partito nazionale fascista rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, e dell'appartenenza, per origine o per residenza o per precedente esercizio notarile, al distretto della corte d'appello nella cui circoscrizione è il posto da conferire.

     Tra i titoli legali sono da annoverare l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore, l'esercizio di funzioni giudiziarie e amministrative e l'insegnamento di discipline giuridiche.

     Nella scelta è in facoltà del ministro di non tener conto dei concorrenti che abbiano conseguito un trasferimento nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso anche se abbiano diritti di preferenza a termini degli art. 12 e 13 del Regio Decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Questa disposizione non si applica ai concorrenti che chiedano di essere trasferiti dalla sede ad essi assegnata per effetto di iscrizione di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 10.

 

          Art. 5.

     Per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° luglio 1925, i concorsi per esami saranno limitati per ciascun distretto a due terzi dei posti vacanti. Il terzo rimanente sarà conferito mediante concorsi per titoli fra coloro che abbiano anzianità di esercizio presunto per la disposizione dell'art. 167 della legge sul notariato o in dipendenza del servizio militare prestato durante la guerra. Saranno altresì ammessi al concorso coloro che abbiano esercitato funzioni di coadiutore di un notaro anteriormente al 1° luglio 1925, col beneficio della valutazione di tale esercizio come anzianità presunta, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza.

 

          Art. 6.

     Per la scelta tra i concorrenti di cui al precedente articolo si terrà conto della condotta morale, dell'anzianità di esercizio presunto ed eventualmente effettivo, del merito dell'esame, dei servizi resi negli archivi notarili e in altri uffici aventi affinità col notariato, del servizio militare prestato durante la guerra e delle ricompense militari conseguite, dei titoli legali e delle pubblicazioni.

 

          Art. 7.

     I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, con decreto reale.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni riguardanti la nomina di coadiutore permanente sono abrogate.

 

          Art. 9.

     Il governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con tutte le altre vigenti in materia.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 13 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[2] Lettera inserita dall'art. 66 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e così modificata dall'art. 1, comma 496, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 26 luglio 1995, n. 328. La lettera c) è stata abrogata dall'art. 66 della L. 18 giugno 2009, n. 69.

[4] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 12 del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666.