§ 3.1.136 - Legge Regionale 18 dicembre 1992, n. 39.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/12/1992
Numero:39


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 3.      1. L'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. All'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
Art. 5.      1. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. All'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:


§ 3.1.136 - Legge Regionale 18 dicembre 1992, n. 39. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

(B.U. 15 dicembre 1992, n. 84 - Suppl. Straord. n. 47).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [3].

     2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [5].

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [6].

     2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all'approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [7].

     2. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto 1I seguente comma:

     (Omissis) [8].

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis) [9].

 

 


[1] Abrogata dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[2] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[3] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[4] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[5] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[6] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[7] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[8] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[9] Norme inserite nel testo della legge originaria.