§ 5.1.41 - Legge Regionale 14 luglio 1995, n. 27.
Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/07/1995
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Obiettivi prioritari).
Art. 3.  (Organizzazione delle strutture).
Art. 4.  (Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria).
Art. 5.  (Interventi per il potenziamento ed il miglioramento delle attrezzature).
Art. 6.  (Iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale).
Art. 7.  (Relazione sulle attività svolte).
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norme finanziarie).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.41 - Legge Regionale 14 luglio 1995, n. 27.

Norme per la promozione delle donazioni di organi nel Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 19 luglio 1995, n. 29).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, nell'ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione degli organi, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l'intera comunità regionale.

     2. Ferma restando la generale disciplina di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e stante la rilevanza delle finalità anche per la riorganizzazione del sistema sanitario, la regione assicura un'azione triennale straordinaria di sostegno, da concludere con una verifica da effettuare con le modalità di cui all'articolo 7.

     3. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate tramite le associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale e le strutture pubbliche autorizzate.

 

     Art. 2. (Obiettivi prioritari).

     1. In attesa della predisposizione ed approvazione della legge regionale di pianificazione sanitaria, per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è considerato prioritario il perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere un'adeguata informazione ed educazione sanitaria della popolazione sui trapianti di organi e tessuti, per una piena consapevolezza dell'utilità della donazione, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;

     b) sostenere la qualificazione, nell'ambito della programmazione regionale di settore, delle strutture ospedaliere che svolgono attività di espianto, prelievo e trapianto di organi e tessuti o che concorrono a tale attività ed in particolare dei Servizi di anestesia e rianimazione e di terapia intensiva;

     c) attuare un'adeguata formazione ed aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui alla lettera b) nonché dei medici di base;

     d) assicurare un coordinato funzionamento delle strutture sanitarie autorizzate o comunque interessate all'attività di espianto, prelievo e trapianto di organi e tessuti, nonché la disponibilità dei collegi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

     2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti con gli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

     Art. 3. (Organizzazione delle strutture).

     1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione regionale della sanità effettua la ricognizione delle strutture sanitarie pubbliche operanti per le attività di espianto, prelievo e trapianto di organi e tessuti nel territorio regionale, con la individuazione delle specifiche qualificazioni.

     2. L'elenco delle strutture di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. In ognuna delle strutture suddette deve essere garantita la presenza di personale che informi i soggetti di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e all'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, circa il diritto di assenso o opposizione al prelievo disciplinato dalla vigente legislazione.

     4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e per assicurare omogeneità alle informazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 4. (Attività per l'informazione e l'educazione sanitaria).

     1. Per promuovere un'adeguata opera d'informazione ed educazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni dei donatori di organi operanti nel territorio regionale.

     2. Una quota non superiore al 40 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni medesime [1].

     3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l'associazione intende sostenere nell'anno, deve essere presentata alla Direzione regionale della sanità entro il mese di aprile di ciascun anno. Per risorse di bilancio rese disponibili in data successiva, la scadenza per la presentazione delle istanze di contributo è fissata al 30 settembre [2].

     3 bis. All’atto della concessione del contributo regionale si provvede all’erogazione del 90 per cento dell’importo concesso [3].

     4. E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Direzione regionale di cui al comma 3, la documentazione attestante l'impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal decreto di concessione. Ad avvenuta presentazione della documentazione si provvede all’erogazione del saldo del contributo regionale [4].

 

     Art. 5. (Interventi per il potenziamento ed il miglioramento delle attrezzature).

     1. Per assicurare un costante adeguamento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche delle strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e destinate alle attività di prelievo, espianto e trapianto di organi e tessuti, la Giunta regionale destina una quota parte delle risorse annualmente disponibili per gli investimenti nel settore sanitario alle Aziende sanitarie regionali in cui operano le predette strutture.

     2. A tal fine i Direttori generali delle Aziende interessate inviano, entro il mese di gennaio di ciascun anno, motivate proposte all'Agenzia regionale della sanità.

     3. Entro i successivi sessanta giorni l'Agenzia predispone una proposta di piano regionale d'investimento mirato, eventualmente anche su base pluriennale.

 

     Art. 6. (Iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale).

     1. La Giunta regionale, al fine di assicurare una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale impegnato nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), destina una quota parte delle risorse, finalizzate alla formazione ed aggiornamento del personale dipendente del Servizio sanitario regionale, alla copertura degli oneri derivanti dalle iniziative proposte per tali finalità dalle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture stesse.

     2. A tal fine, i Direttori generali delle Aziende interessate, inviano entro il mese di gennaio di ciascun anno all'Agenzia regionale della sanità le proposte, specificando le finalità, la durata e le modalità di svolgimento, la qualità e la quantità di personale coinvolto e la spesa prevista.

     3. Entro i successivi 60 giorni, l'Agenzia predispone una proposta di programma regionale di formazione e aggiornamento professionale mirato, eventualmente anche su base pluriennale.

 

     Art. 7. (Relazione sulle attività svolte).

     1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali in cui operano le strutture individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanità, che le trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale, una relazione contenente il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 3, e le proposte di cui agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 2, per l'anno 1995, sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.1.3. - spese correnti - categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 4509 (1.1.162.2.08.08) con la denominazione «Sovvenzioni a favore delle associazioni dei donatori di organi» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

     3. Sul precitato capitolo 4509 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1995.

     4. Al predetto onere complessivo di lire 450 milioni, in termini di competenza, si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 4500 del medesimo stato di previsione.

     5. All'onere di lire 150 milioni, per l'anno 1995, in termini di cassa, si provvede mediante storno dal capitolo 4500 dello stato di previsione precitato.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, fanno carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 1, fanno carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 - 1997 e del bilancio per l'anno 1995.

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[2] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 78 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[3] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[4] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.