§ 86.14.7 - Legge 12 agosto 1993, n. 301.
Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.14 trapianti e donazioni di organi
Data:12/08/1993
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Assenso
Art. 2.  Accertamento della morte mediante mezzi strumentali
Art. 3.  Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea
Art. 4.  Centri di riferimento per gli innesti corneali
Art. 5.  Disposizione finale


§ 86.14.7 - Legge 12 agosto 1993, n. 301.

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

(G.U. 17 agosto 1993, n. 192)

 

 

     Art. 1. Assenso [1]

     [1. La donazione delle cornee è gratuita. E' consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.

     2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.]

 

          Art. 2. Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

     1. Il prelievo di cui all'art. 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile.

     2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

     3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all'art. 4.

 

          Art. 3. Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

     1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonchè a domicilio, da parte di personale medico.

     2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

 

          Art. 4. Centri di riferimento per gli innesti corneali

     1. Le regioni, singolarmente o d'intesa tra loro, provvedono all'organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali.

     2. I centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

     a) informazione e propaganda sul territorio;

     b) organizzazione dei prelievi di cornea;

     c) deposito e conservazione delle cornee;

     d) esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee;

     e) promozione degli innesti corneali;

     f) promozione della ricerca.

 

          Art. 5. Disposizione finale

     1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.


[1]  Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 1° aprile 1999, n. 91, a decorrere dalla data indicata nell'art. 7 della stessa L. 91/1999.