§ 3.9.21 - Legge Regionale 8 giugno 1993, n. 32.
Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 pesca
Data:08/06/1993
Numero:32


Sommario
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Esercizio della pesca di mestiere)
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 3.9.21 - Legge Regionale 8 giugno 1993, n. 32. [1]

Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 10 giugno 1993, n. 38 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1.(Ambito di applicazione) [2]

     1. La pesca di mestiere è l'attività economica organizzata in forma di impresa, esercitata in via esclusiva o prevalente, consistente:

     a) nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, al fine della loro commercializzazione;

     b) nelle attività di pesca-turismo e itti-turismo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 );

     c) nelle attività connesse di cui all'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 4/2012, purché non prevalenti rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

     2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), ad eccezione degli apparecchi da pesca fissi ivi esistenti impiegati per la pesca di mestiere.

 

     Art. 2.(Esercizio della pesca di mestiere) [3]

     1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche ai pescatori in possesso dei requisiti previdenziali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività di pesca professionale.

     2. I titolari delle licenze di pesca di categoria A rilasciate dalla Regione sono iscritti nell'Elenco regionale dei pescatori di mestiere nelle acque interne, istituito presso la Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.

     3. La licenza di pesca di categoria A è rilasciata ai pescatori che esercitano la pesca marittima iscritti nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima), senza verifica dei requisiti di cui al comma 1.

     4. I pescatori di mestiere in acque interne che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione tenuti dalla Direzione centrale competente in materia di trasporti.

     5. I pescatori in possesso della licenza conseguita ai sensi del comma 3 possono esercitare l'attività di pesca sulle imbarcazioni munite della licenza di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 153/2004 .

     6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, la Regione può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

     7. Con uno o più regolamenti sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. Per l'esercizio della pesca di mestiere possono essere utilizzati esclusivamente i seguenti attrezzi aventi le caratteristiche a fianco di ciascuno indicate:

     a) bertovello: diametro massimo di apertura della bocca m. 1,50; lunghezza massima della rete dal bordo della bocca m. 3,50; lato delle maglie non inferiore a mm. 8- esclusivamente i bertovelli con diametro di apertura della bocca inferiore a 75 cm. possono essere legati uno all'altro interno collocati in unica serie lungo una linea parallela alla sponda del corso d'acqua e ad una distanza da bocca a bocca non inferiore a m. 7,50; è fatto divieto dell'uso di bertovelli con le ali;

     b) passelera o passerella: nappa con maglia non inferiore a mm. 40; altezza massima m. 1; la lunghezza complessiva delle passelere, se poste in serie, non può superare la misura massima di m. 500;

     c) gombina o bombina: lunghezza massima m. 25; maglia non inferiore a mm. 20; altezza massima m. 1, salvo nel fiume Isonzo m. 2;

     d) retisin o fureghin: lunghezza massima m. 30; maglia non inferiore a mm. 14; altezza massima della bocca dell'attrezzo in funzione cm. 40;

     e) palangrese o parangal: numero massimo consentito ad ogni pescatore n. 2 per complessivi 500 ami;

     f) bilancione: lato della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d'acqua al momento della emersione; lato della maglia non inferiore a mm. 30, ridotto nella parte centrale (un quinto del totale) a mm. 8; per il recupero del pesce la parte centrale può essere munita di un cono di rete apribile al vertice con maglia non inferiore a mm. 6;

     g) rete da imbrocco: lunghezza massima m. 50, maglia non inferiore a mm. 20 altezza massima non superiore alla metà della profondità del corso d'acqua nel luogo in cui viene usata.

     2. E' vietato collocare gli attrezzi di pesca di cui al comma 1, fissi o mobili, qualora i medesimi occupino più della metà della larghezza del corso d'acqua o bacino.

     3. Gli attrezzi di pesca di cui al comma 1 possono essere utilizzati esclusivamente nelle acque indicate nell'articolo 11 e per il loro uso è consentita anche l'utilizzazione della barca.

     4. Le maglie delle reti si misurano a rete bagnata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.

 

     Art. 4.

     1.  Gli attrezzi per la pesca di mestiere collocati in acqua recano un contrassegno non ossidabile che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare [4].

     1 bis. [Per i pescatori di mestiere non residenti nel Friuli-Venezia Giulia al rilascio dei contrassegni di cui al comma 1 provvede, su richiesta dell'interessato, una qualsiasi delle Amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia] [5].

     2. [Il pescatore di mestiere può segnalare in qualsiasi momento all'Amministrazione provinciale i contrassegni smarriti o mancanti. La segnalazione è obbligatoria all'atto del rinnovo della licenza di pesca] [6].

     3. Gli attrezzi rinvenuti in acque dove non è consentito il loro utilizzo sono recuperati e sequestrati dagli agenti di vigilanza a norma della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

     Art. 5.

     1. Qualunque sia il tipo di rete usata per la pesca, la stessa non può essere manovrata a strascico, ossia immersa e quindi trascinata, anche per brevi tratti.

     2. Se in un corso o bacino d'acqua si trovi già collocato un mezzo da pesca, esclusa la canna, non può essere posto un altro a distanza minore del doppio della lunghezza del più grande di essi.

     3. Per i bilancioni la distanza fra gli impianti, misurata dal centro della rete, non può essere inferiore a metri 400.

     4. Gli impianti di bilancione già esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge non conformi alla normativa vigente devono essere regolarizzati a tutti gli effetti entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. E' vietato adoperare o collocare nelle acque reti o attrezzi per la pesca di mestiere ad una distanza minore a 20 metri a monte ed a valle dai mulini in esercizio, dalle centrali idroelettriche e dalle idrovore, nonché esercitare la pesca di mestiere dai ponti, dalle passerelle e simili.

 

     Art. 7.

     1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano nei confronti del pescatore di mestiere le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da lire 300.000 a lire 3.000.000, oltre alla revoca definitiva della licenza di pesca di mestiere o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza stessa, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell'articolo 6 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604;

     b) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per chi effettua semine e ripopolamenti, compresa l'introduzione di specie alloctone, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente tutela pesca;

     c) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la pesca con i mezzi di cui all'articolo 3 senza aver conseguito la licenza di pesca di mestiere o con la licenza scaduta;

     d) da lire 250.000 a lire 2.500.000 per chi effettua la pesca di mestiere nelle acque non comprese negli allegati di cui all'articolo 11 utilizzando mezzi rientranti fra quelli elencati all'articolo 3, ovvero per chi effettua le pesca medesima nelle acque comprese negli allegati di cui all'articolo 11 utilizzando mezzi non consentiti per lo specifico corso d'acqua, seppur rientranti fra quelli elencati all'articolo 3;

     e) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per chi effettua la pesca di mestiere nelle acque non comprese negli allegati di cui all'articolo 11 utilizzando attrezzi vietati in quanto non rientranti fra quelli elencati all'articolo 3;

     f) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola qualsiasi altra norma concernente l'esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo o altri obblighi ed adempimenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 8.

     1. Nel Friuli-Venezia Giulia il pescatore sportivo in acque interne, oltre alle limitazioni numeriche giornaliere fissate per determinate specie con il calendario di pesca sportiva annuo, non può catturare complessivamente per ogni giornata di pesca più di cinque chilogrammi fra anguille, cefali e passere, salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare fra quelli catturati.

 

     Art. 9.

     1. Nello svolgimento dell'attività di pesca di mestiere è consentita la cattura giornaliera di un numero indeterminato di pesci, fatto salvo il limite di cui al comma 2.

     2. Per ciascuna specie che sia numericamente limitata dal calendario di pesca sportiva, al pescatore di mestiere non è consentita la cattura mensile di un numero di esemplari complessivamente superiore a quello pescabile in un mese da parte del pescatore sportivo.

     3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, ancorché numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva e sempre che non si tratti di specie oggetto di tutela da parte di:

a) piani o programmi dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione;

b) piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica di cui all'articolo 6 ter, comma 3, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia) [7].

     4. La pesca delle specie indicate nel comma 2 nonché delle altre indicate nel calendario di pesca sportiva deve avvenire nel rispetto dei tempi e delle misure fissate annualmente con il calendario stesso.

     5. Qualora il pescatore di mestiere intenda praticare l'esercizio della pesca sportiva deve munirsi della relativa licenza e documentazione e nello svolgimento di tale esercizio è soggetto alla disciplina prevista per la pesca sportiva.

 

     Art. 10.

     1. Ai fini statistici e di gestione delle acque e delle popolazioni ittiche oggetto di pesca è fatto obbligo al pescatore di mestiere di riportare entro il giorno successivo a quello di cattura su un apposito stampato predisposto e fornito annualmente dal Servizio autonomo della caccia e della pesca il peso del pescato relativo alle anguille, ai cefali, alle passere, alle spigole ed ai latterini, nonché le indicazioni della data e della località di pesca. Detto Servizio può inoltre disporre che nell'apposito stampato siano previsti spazi riservati all'annotazione della cattura di altre specie di particolare interesse.

     2. E' fatto obbligo al pescatore di mestiere anche di annotare negli appositi spazi dello stampato di cui al comma 1 ogni esemplare di salmonidi e timallidi catturato, appena ultimate le operazioni di pesca e comunque prima del rientro dalla zona di pesca.

     3. Lo stampato di cui al comma 1 deve essere restituito al Servizio autonomo della caccia e della pesca entro la data del 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati.

 

     Art. 11.

     1. La pesca di mestiere è consentita nei corsi d'acqua indicati negli allegati A, B e C della presente legge esclusivamente con gli attrezzi precisati a fianco di ciascun corso d'acqua medesimo.

     2. Ai fini della presente legge per i termini «punto di immissione» e «punto di biforcazione», adoperati negli allegati, si intende il punto di intersezione a valle fra le sponde di due corsi d'acqua.

 

     Art. 12.

     1. L'esercizio della pesca di mestiere nei corsi d'acqua di cui all'articolo 11 situati a sud della S.S. 14 è consentito tutto l'anno.

     2. Nei corsi d'acqua di cui all'articolo 11 situati a nord della S.S. 14 ed in quelli della provincia di Pordenone l'esercizio della pesca di mestiere è consentito dal giorno dell'apertura generale della pesca sportiva sino al 30 novembre.

 

     Art. 13.

     1. Nei periodi di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, il materiale ittico allo stato fresco di provenienza dall'attività di pesca di cui alla presente legge appartenente a specie la cui pesca è sottoposta a limitazione di tempo non può formare oggetto di commercio o di trasporto né di smercio nei pubblici esercizi.

     2. E' fatto divieto di pesca, di compravendita, di detenzione e di smercio delle specie ittiche di misura inferiore a quella fissata annualmente per le singole specie dal calendario di pesca sportiva.

     3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità delLa pinna caudale.

     4. La liberazione del pesce sotto misura deve avvenire senza arrecare danno al pesce stesso e nel caso di uso di attrezzi provvisti di amo la liberazione deve essere eseguita mediante taglio del filo.

 

     Art. 14.

     1. Per esigenze connesse alla tutela delle specie ittiche e per la valorizzazione dell'attività di pesca di mestiere con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito l'Ente tutela pesca, possono essere variati l'elenco dei mezzi consentiti per la pesca di mestiere di cui all'articolo 3 e le caratteristiche tecniche dei medesimi.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere anche disposte variazioni ai corsi d'acqua ed ai mezzi indicati nelle tabelle allegate alla presente legge.

 

     Art. 15.

     1. Le norme di cui alla presente legge trovano applicazione a decorrere dall'1 gennaio 1994.

     2. Dalla data di cui al comma 1 cessano di aver applicazione le norme incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge e per l'esercizio della pesca di mestiere non è prevista l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, numero 2), della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19.

 

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Abrogata dall'art 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 78 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 56 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[4] Comma così sostituito dall'art. 79 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[5] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24 e abrogato dall'art. 79 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[6] Comma abrogato dall'art. 79 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30.