§ 16.1.147 - D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:26/05/2004
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi
Art. 2.  Registro dei pescatori marittimi
Art. 3.  Registro delle imprese di pesca
Art. 4.  Licenza di pesca
Art. 5.  Equipaggio marittimo delle navi da pesca
Art. 6.  (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima).
Art. 7.  Vigilanza sulla pesca
Art. 8.  Responsabilità civile
Art. 9. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 10.  Disposizioni transitorie e abrogative


§ 16.1.147 - D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

(G.U. 23 giugno 2004, n. 145)

 

Art. 1. Finalità e obiettivi

     1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

     2. [La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive] [1].

     3. [Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10] [2].

 

     Art. 2. Registro dei pescatori marittimi

     1. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al pertinente registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro dei pescatori marittimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione [3].

     3. L'iscrizione non è richiesta per coloro che esercitano la pesca scientifica ed appartengono a organizzazioni o istituti di ricerca riconosciuti o espressamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

     Art. 3. Registro delle imprese di pesca

     1. Sono soggetti all'obbligo della iscrizione nel registro delle imprese di pesca, istituito presso ogni Capitaneria di porto, gli imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.

     2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, restano in vigore le disposizioni in materia di iscrizione al registro delle imprese di pesca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

 

     Art. 4. Licenza di pesca

     1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.

 

     Art. 5. Equipaggio marittimo delle navi da pesca

     1. Il comma 3 dell'articolo 318 del codice della navigazione, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è sostituito dal seguente:

«3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorità marittima periferica, delegata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, autorizza, previa richiesta dell'armatore, che il personale di bordo sia composto anche da cittadini extracomunitari, tranne che per la qualifica di comandante.».

     2. Le qualifiche, i titoli professionali e gli altri requisiti del personale da pesca di cui al comma 1, sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 10.

 

     Art. 6. (Tutela di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima). [4]

     [1. Sono vietati lo sbarco, il trasporto, il trasbordo e la commercializzazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili.

     2. Non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria degli esemplari di cui al comma 1, realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca. Gli esemplari eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia minima devono essere rigettati in mare.

     3. La commercializzazione e la somministrazione di esemplari di specie di cui al comma 1 ovvero di cui è vietata la cattura è sanzionata con la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.]

 

     Art. 7. Vigilanza sulla pesca [5]

     [1. L'attività amministrativa legata alla vigilanza e controllo sulla pesca marittima è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, e dalle regioni, province e comuni, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione.

     2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto quale centro di controllo nazionale della pesca, coordina l'attività di cui al comma 1, sulla base degli indirizzi concertati con le regioni.]

 

     Art. 8. Responsabilità civile [6]

     [1. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.]

 

     Art. 9.Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [7]

     [1. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto legislativo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo.]

 

     Art. 10. Disposizioni transitorie e abrogative

     1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri competenti per materia e di intesa con le regioni e le provincie Autonome sono emanati i decreti di attuazione del presente decreto [8].

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 30 e 33 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.


[1] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[2] Comma abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 sexies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205.

[4] Articolo sostituito dall'art. 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 101 e abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

[8] Comma così sostituito dall'art. 25 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.