§ 2.2.138 - L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.
Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:30/12/2002
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 18/1996).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di personale).
Art. 3.  (Telecineoperatori del Centro Produzioni Televisive).
Art. 4.  (Proroga di contratti a tempo determinato).
Art. 5.  (Personale dell’ERSA).


§ 2.2.138 - L.R. 30 dicembre 2002, n. 34.

Norme in materia di personale e modifiche alle leggi regionali 18/1996, 20/2002 e 24/2002.

(B.U. 8 gennaio 2003, n. 2).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18/1996).

     1. [All’articolo 35, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 12, della legge regionale 20/2002, le parole “o un esperto in diritto del lavoro esterno all’Amministrazione” sono soppresse] [1].

     2. All’articolo 40, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     3. All’articolo 43 della legge regionale 18/1996, i commi 2 e 5 sono abrogati.

     4. Dopo l’articolo 43 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di personale).

     1. In sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale di cui all’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), le assunzioni di personale dalle liste di collocamento e il ricorso all’istituto del lavoro interinale per le finalità di cui all’articolo 9, lettere dalla a) alla h), del Contratto collettivo di lavoro del personale regionale riferito al quadriennio 1994-1997, area non dirigenziale, possono avvenire, in relazione alle esigenze degli uffici, con riferimento alla categoria corrispondente alla qualifica già rivestita dal dipendente sostituito o di cui si compensa la minor presenza in servizio, secondo le equiparazioni di cui all’articolo 18, comma 1, della legge regionale 20/2002.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), al personale già in servizio presso le Aziende di promozione turistica (APT), cessato prima dell’entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), sono a carico della Regione; sono altresì a carico della Regione gli oneri derivanti dall’attribuzione degli aumenti contrattuali al medesimo personale, titolare del diritto alla pensione differita.

     3. Gli oneri derivanti dalle riliquidazioni delle indennità di buonuscita in favore del personale delle ex APT cessato nell’arco del quadriennio contrattuale 1998-2001, sono a carico della Regione.

     4. Per fronteggiare le esigenze operative della Direzione regionale dell’ambiente inerenti la mappatura del rischio idrogeologico, il personale che ha prestato servizio presso la Regione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 267/1998, può essere assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a due anni, nella categoria C, posizione C1; al personale si applicano le disposizioni normative e contrattuali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, in quanto compatibili con la natura del contratto a termine.

     5. In sede di definitiva collocazione del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 20/2002, da attuarsi mediante la contrattazione integrativa di ente, sono individuate opportune soluzioni per il personale di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l’articolo 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 641/1978), inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95 (Norme per l’inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 839).

     6. All’articolo 3 della legge regionale 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) i commi 9 e 10 sono abrogati.

     7. [Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 20/2002 è soppresso] [2].

     8. [L’articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [3].

     9. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 20/2002 è abrogato.

     10. All’articolo 13 della legge regionale 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole “Il personale assunto” sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     b) al comma 2, le parole da “previo superamento” a “selettive pubbliche” sono soppresse.

     11. Gli articoli 16 e 19 della legge regionale 20/2002 sono abrogati.

     12. [I posti disponibili nelle categorie B, C e D possono essere riservati, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che abbia prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero ai sensi della legge 196/1997, presso l’Amministrazione regionale, il Consiglio regionale e gli enti regionali, per almeno sei mesi nell’ultimo anno precedente alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso] [4].

     13. [All’atto dell’immissione in ruolo, ai riservatari è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica per la quale hanno concorso. E’ riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all’immissione in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica o categoria corrispondenti alla categoria per la quale hanno concorso, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di nomina] [5].

     14. Nei confronti del personale inquadrato nel ruolo unico regionale con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non opera la disposizione di cui all’articolo 144, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) [6].

     14 bis. Per il personale di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni dell'indennità di buonuscita per i soli periodi per i quali sussiste la contribuzione di cui all'articolo 148, primo comma, della legge regionale 53/1981 [7].

     15. Al fine di assicurare il regolare funzionamento della struttura di cui all’articolo 8 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), la funzione di capo servizio è attribuita al personale in servizio alla data del 30 novembre 2002 presso la struttura, con la qualifica di redattore ai sensi del vigente contratto di lavoro giornalistico e con una anzianità di servizio non inferiore a ventiquattro mesi.

     16. All’articolo 49 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 9, comma 5, della legge regionale 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla rubrica le parole “direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo” sono sostituite dalla parola

     (Omissis);

     b) al comma 1 le parole “direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     17. In relazione alla prima collocazione del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari nel sistema di classificazione del personale regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale 20/2002, detto personale continua ad operare presso le segreterie medesime sino al termine dell’ottava legislatura anche in deroga ai limiti numerici fissati dall’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 20/2002.

     18. Fino al termine dell’ottava legislatura il finanziamento sostitutivo, così come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62 (Integrazioni e ulteriori modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”), viene definito con i medesimi parametri previsti antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 20/2002.

     19. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 fanno rispettivamente carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.4.1.2 - capitolo 554;

     b) U.P.B. 52.4.4.1.686 - capitolo 600.

     20. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

 

     Art. 3. (Telecineoperatori del Centro Produzioni Televisive).

     1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all’Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), Albo dei professionisti, e siano assegnati all’Ufficio stampa e pubbliche relazioni (Centro Produzioni Televisive) da almeno tre anni, svolgendo attività di telecineoperatore, hanno facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’assunzione a contratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l’applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal contratto nazionale del lavoro giornalistico.

     2. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1 vengono iscritti all’Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, come previsto dall’articolo 167 della legge regionale 53/1981.

     3. L’applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dal contratto nazionale del lavoro giornalistico ai dipendenti di cui al comma 1 avviene secondo le seguenti equiparazioni:

     a) Categoria D: caposervizio;

     b) Categoria C: redattore ordinario.

     4. Al personale assunto ai sensi del comma 1, è riconosciuta una posizione giuridica ed economica corrispondente a quella del personale giornalistico di pari qualifica, in possesso di un’anzianità di tre anni; detto riconoscimento non comporta la corresponsione di alcun importo a titolo di arretrato da parte della Regione.

     5. In relazione alle assunzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede al conseguente adeguamento dell’organico del personale con contratto di lavoro giornalistico.

     6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 1 a 4 fanno carico alle seguenti unità previsioni di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

 

     Art. 4. (Proroga di contratti a tempo determinato).

     1. Al fine di assicurare le condizioni per l’attuazione dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia prestato servizio per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi presso la struttura di orientamento della Direzione regionale dell’istruzione e della cultura per l’espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l’istruzione), possono essere prorogati, alle relative scadenze, per un periodo non superiore a due anni.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

     b) U.P.B. 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

 

     Art. 5. (Personale dell’ERSA). [8]

     [1. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è aggiunto il seguente:

     (Omissis)].


[1] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[2] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[3] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[5] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 8 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[7] Comma inserito dall’art. 9 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[8] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 24 marzo 2004, n. 8.