§ 4.5.44 – L.R. 24 gennaio 1997, n. 5.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:24/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti passivi).
Art. 3.  (Delega di funzioni alle Province).
Art. 4.  (Modalità di versamento).
Art. 5.  (Presentazione della dichiarazione).
Art. 6.  (Versamenti alla Regione).
Art. 7.  (Sanzioni).
Art. 8.  (Esercizio abusivo di attività di discarica).
Art. 9.  (Contenzioso e rimborsi).
Art. 10.  (Decadenza).
Art. 10 bis.  (Ripartizione del gettito del tributo speciale)
Art. 11.  (Fondo per l'ambiente).
Art. 12.  (Norme transitorie e finali).
Art. 13.  (Integrazione dell'articolo 35 della legge regionale 30/1987).
Art. 14.  (Norme finanziarie).
Art. 15.  (Entrata in vigore).


§ 4.5.44 – L.R. 24 gennaio 1997, n. 5.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

(B.U. 29 gennaio 1997, n. 5).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge è finalizzata all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal 24 al 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di seguito denominata «legge statale», relative all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     2. Il tributo si applica ai rifiuti di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [1].

 

     Art. 2. (Soggetti passivi).

     1. Il tributo è dovuto dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, nonché dal gestore di impianto di incenerimento di rifiuti tal quali senza recupero di energia, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che ha effettuato il conferimento.

     2. Non è soggetto al pagamento del tributo lo smaltimento in discarica delle ceneri prodotte da impianti di incenerimento.

 

     Art. 3. (Delega di funzioni alle Province). [2]

     1. Sono delegate alle singole Province competenti per territorio le funzioni di accertamento, di riscossione e di rimborso del tributo, nonché le funzioni sanzionatorie e di contenzioso amministrativo.

     2. Le Province sono tenute a produrre alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega contenente:

     a) i seguenti dati relativi alle discariche operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente:

     1) denominazione e sede dell'impresa e generalità del titolare o del legale rappresentante della stessa;

     2) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     3) estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della discarica o dell'impianto di incenerimento, con indicazione della data di effettiva apertura per le nuove autorizzazioni;

     b) le somme riscosse nell'anno precedente, nell'ammontare complessivo e con riferimento a ciascuna discarica o impianto di incenerimento;

     c) l'elenco degli eventuali rimborsi effettuati;

     d) i dati relativi al contenzioso amministrativo con l'indicazione del tributo recuperato;

     e) l'ammontare complessivo delle riscossioni relative ai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale.

     3. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1 la Regione riconosce alle Province la quota del dieci per cento del tributo di propria spettanza.

     4. La Regione può richiedere in ogni tempo dati e notizie in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 4. (Modalità di versamento).

     1. Il tributo è versato alla Regione dai soggetti obbligati entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito [3].

     2. I criteri e le modalità di versamento sono fissati con provvedimento della Regione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Presentazione della dichiarazione).

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti una dichiarazione in duplice originale, corredata dalle attestazioni dei versamenti effettuati nell'anno precedente e contenente i seguenti dati [4]:

     a) denominazione e sede dell'impresa e generalità del titolare o del legale rappresentante della stessa;

     b) estremi del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     d) quantità complessive dei rifiuti conferiti nonchè i quantitativi parziali per ogni tipologia di rifiuto come definita dalla legge statale;

     e) indicazione dei versamenti tributari effettuati.

     2. [Un originale della dichiarazione è trasmesso dalla Provincia alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1] [5].

     3. La dichiarazione è presentata direttamente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, che ne rilascia ricevuta, ovvero può essere spedita a mezzo posta. In caso di spedizione a mezzo posta, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante [6].

     4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. (Versamenti alla Regione). [7]

     1. Il tributo di spettanza della Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, ridotto di una quota pari al trentacinque per cento, comprensiva della quota prevista dall'articolo 3, comma 3, della presente legge, e al netto della parte di competenza regionale eventualmente rimborsata agli aventi diritto, è versato dalle Province alla Regione medesima entro il secondo mese successivo al termine previsto dall'articolo 3, comma 30, della legge statale.

     2. Le somme derivanti dal recupero del tributo sono versate dalle Province alla Regione, per la sola parte di spettanza stabilita dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, ridotta della stessa quota del trentacinque per cento di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione.

     3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci.

     4. La quota del trentacinque per cento trattenuta dalle Province ai sensi dei commi 1 e 2, al netto di quanto spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è utilizzata dalle Province medesime per la realizzazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, con particolare riguardo all'organizzazione di sistemi razionali di raccolta differenziata [8].

 

     Art. 7. (Sanzioni). [9]

     1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonché le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

 

     Art. 8. (Esercizio abusivo di attività di discarica). [10]

     [1. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al DPR 915/1982, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o private ad uso pubblico è soggetto al pagamento del tributo e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano, a carico di chi esercita l'attività, le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 1.

     2. Nei casi di cui al comma 1, il tributo è dovuto nella misura vigente per le varie categorie di rifiuti al momento dell'accertamento della violazione.

     3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge.

     4. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 915/1982.]

 

     Art. 9. (Contenzioso e rimborsi).

     1. L'accertamento delle violazioni da parte della Regione avviene a norma dell'articolo 3, comma 33, della legge statale [11].

     2. A seguito della contestazione della violazione gli interessati possono estinguere gli aspetti sanzionatori dell'illecito, entro trenta giorni dalla notifica, con il versamento di una somma pari a un sesto della pena pecuniaria massima prevista, oltre al tributo evaso.

     3. Le somme pagate ai sensi del comma 2 non sono rimborsabili.

     4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento [12].

     5. Esaurite le procedure di cui al comma 4 la struttura regionale competente, qualora riconosca fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata con cui determina la somma dovuta per la violazione e dispone il recupero del tributo evaso con pagamento degli interessi moratori [13].

     6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo.

     7. Il contribuente può chiedere la restituzione del tributo indebitamente od erroneamente pagato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla struttura regionale competente [14].

     8. [Avverso il mancato accoglimento dell'istanza di restituzione di cui al comma 7, è ammesso ricorso, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Provincia competente per territorio, che decide in via definitiva] [15].

 

     Art. 10. (Decadenza).

     1. L'accertamento delle violazioni sanzionate con pena pecuniaria può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 5.

     2. Gli aventi diritto possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente od erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno del pagamento.

 

     Art. 10 bis. (Ripartizione del gettito del tributo speciale) [16]

     1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è ripartito nel modo seguente:

     a) una quota pari al 60 per cento del gettito è destinata ai Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento e ai Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza di tali installazioni;

     b) una quota pari al 40 per cento del gettito è destinata al Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:

     a) i Comuni sul cui territorio sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento;

     b) i Comuni limitrofi effettivamente interessati dal disagio causato dalla presenza delle installazioni di cui alla lettera a);

     c) le modalità di ripartizione della quota di cui al comma 1, lettera a), spettante a ciascun Comune.

     3. La Regione trasferisce ai Comuni la quota di gettito determinata ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

 

     Art. 11. (Fondo per l'ambiente).

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal gettito derivante dall'applicazione del tributo ai sensi del medesimo articolo 3, comma 27 [17].

     2. Nell'ambito delle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 27, della legge statale, la Giunta regionale determina annualmente la quota di utilizzo delle risorse del fondo, tenuto conto delle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione del settore [18].

     3. Con le modalità di cui al comma 2 viene altresì disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, la destinazione della quota derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.

     4. [Al fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita, per le medesime finalità, la parte rimanente delle somme versate dalle Province alla Regione] [19].

 

     Art. 12. (Norme transitorie e finali). [20]

     1. Per gli anni 1996 e 1997 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi dell'articolo 3, commi 29 e 38, della legge statale.

     2. Per l'anno 1998 l'ammontare dell'imposta per chilogrammo di rifiuti conferiti, ai sensi dell'articolo 3, comma 29, della legge statale è fissato nelle seguenti misure:

     a) lire due per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

     b) lire dieci per gli altri rifiuti speciali;

     c) lire trenta per i restanti tipi di rifiuti.

     3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 40, della legge statale, il tributo è dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato ai sensi dello stesso articolo 3, commi 29 e 38, della legge statale.

     4. In sede di prima applicazione, il pagamento del tributo, per i trimestri antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato entro il 31 marzo 1997 [21].

     5. In sede di prima applicazione, la presentazione della dichiarazione annuale per l'anno 1996 deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello schema tipo di cui all'articolo 5, comma 4.

 

     Art. 13. (Integrazione dell'articolo 35 della legge regionale 30/1987). [22]

 

     Art. 14. (Norme finanziarie).

     1. Le somme versate dalle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 2, sono acquisite al bilancio regionale con accertamento e riscossione sul capitolo 90 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Le entrate di cui al comma 1 sono reimpiegate in spesa per le finalità previste dall'articolo 11 mediante iscrizione sul capitolo 2462 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci delle somme riscosse nell'esercizio precedente.

     3. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, nonchè al disposto di cui all'articolo 11, la denominazione del precitato capitolo 2462 è così sostituita: «Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonchè per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta».

     4. In relazione a quanto disposto dalla presente legge il capitolo 2463 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998 e del bilancio per l'anno 1996 è soppresso.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[3] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[4] Alinea così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[5] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[6] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[7] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[11] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[12] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[13] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[14] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[15] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[16] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[17] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[19] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[20] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[21] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 20 maggio 1997, n. 21.

[22] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34. Integra l'art. 35 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.