§ 10.2.85 - D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.
Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:06/03/2017
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Oggetto e denominazioni
Art. 2.  Istituzione del servizio civile universale e finalità
Art. 3.  Settori di intervento
Art. 4.  Programmazione
Art. 5.  Programmi di intervento
Art. 6.  Funzioni dello Stato
Art. 7.  Funzioni delle regioni e province autonome
Art. 8.  Funzioni degli enti di servizio civile universale
Art. 9.  Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale
Art. 10.  Consulta nazionale per il servizio civile universale
Art. 10 bis.  (Centro nazionale del servizio civile universale)
Art. 11.  Albo degli enti di servizio civile universale
Art. 12.  Servizio civile in Italia
Art. 13.  Servizio civile all'estero
Art. 14.  Requisiti di partecipazione
Art. 15.  Procedure di selezione
Art. 16.  Rapporto di servizio civile universale e durata
Art. 17.  Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari
Art. 18.  Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro
Art. 19.  Attestato di svolgimento del servizio civile universale
Art. 20.  Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
Art. 21.  Valutazione dei risultati dei programmi di intervento
Art. 22.  Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale
Art. 23.  Relazione al Parlamento
Art. 24.  Fondo nazionale per il servizio civile
Art. 25.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 26.  Norme transitorie e finali


§ 10.2.85 - D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40.

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(G.U. 3 aprile 2017, n. 78)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

     Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

     Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Definizioni e finalità

 

Art. 1. Oggetto e denominazioni

     1. Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.

     2. Nel presente decreto sono denominati:

     a) «Piano triennale»: strumento di programmazione del servizio civile universale che si attua per programmi di intervento [1];

     b) [«Piano annuale»: strumento che individua, sulla base del Piano triennale, i programmi di intervento del servizio civile universale prioritari per l'Italia e per l'estero] [2];

     c) «Settore»: ambito di intervento in cui si realizza il servizio civile universale;

     d) «Programma di intervento»: documento proposto dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, contenente un insieme organico di progetti di servizio civile universale coordinati tra loro e finalizzati ad intervenire in uno o più settori, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali;

     e) «Progetto di servizio civile universale»: elaborato contenente modalità, tempi e risorse per la realizzazione delle attività di servizio civile universale;

     f) «Sede di attuazione»: articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto ovvero articolazione organizzativa di altri enti, pubblici o privati, legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;

     g) «Ente di servizio civile universale»: soggetto pubblico o privato iscritto all'albo degli enti di servizio civile universale;

     h) «Consulta nazionale per il servizio civile universale»: organo consultivo della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle questioni concernenti l'attuazione del servizio civile universale;

     i) «Operatore volontario del servizio civile universale»: volontario impegnato nella realizzazione del servizio civile universale in Italia o all'estero;

     l) «Rappresentanza degli operatori volontari»: organo di rappresentanza degli operatori volontari, articolato a livello nazionale e a livello regionale;

     m) «Fondo nazionale per il servizio civile»: fondo istituito dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, nel quale affluiscono le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64 nonchè le risorse comunitarie per il finanziamento degli interventi di servizio civile universale.

 

     Art. 2. Istituzione del servizio civile universale e finalità

     1. È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonchè alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione.

 

     Art. 3. Settori di intervento

     1. I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

     a) assistenza;

     b) protezione civile;

     c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

     d) patrimonio storico, artistico e culturale;

     e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport [3];

     f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

     g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

 

Capo II

Programmazione e attuazione del servizio civile universale

 

     Art. 4. Programmazione

     1. La programmazione del servizio civile universale è realizzata con un Piano triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, attuato mediante programmi di intervento, proposti dagli enti di servizio civile universale nell'ambito di uno o più settori di cui all'articolo 3 [4].

     2. Il Piano triennale tiene conto del contesto nazionale e internazionale e delle specifiche aree geografiche, ivi comprese quelle estere, nonchè delle risorse del bilancio dello Stato, di quelle comunitarie e di altre risorse destinate al servizio civile universale, rese disponibili da soggetti pubblici o privati [5].

     3. Il Piano triennale contiene [6]:

     a) la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali in materia di servizio civile universale, anche al fine di favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità;

     b) la programmazione degli interventi in materia di servizio civile universale, per l'Italia e per l'estero, anche a carattere sperimentale, e l'individuazione di quelli ritenuti prioritari;

     c) l'individuazione degli standard qualitativi degli interventi.

     4. Il Piano triennale è predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti per i settori previsti dall'articolo 3 e le regioni e è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale [7].

 

     Art. 5. Programmi di intervento

     1. I programmi di intervento possono riguardare uno o più settori di cui all'articolo 3, anche aventi ad oggetto specifiche aree territoriali, e si articolano in progetti.

     2. I progetti indicano le azioni, con riferimento ai settori inseriti nel relativo programma di intervento; gli ambiti territoriali, ivi comprese le sedi di attuazione come definite nell'articolo 1, comma 2, lettera f); il numero di operatori volontari e la loro distribuzione nelle predette sedi di attuazione; il personale dell'ente coinvolto nello svolgimento delle attività, in relazione alla tipologia e alla dimensione dei progetti.

     3. Le sedi di attuazione devono essere rispondenti ai requisiti di sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonchè funzionali all'attuazione del progetto, dotate dei servizi essenziali e di adeguate risorse tecnologiche e strumentali.

     4. Le attività di servizio civile universale, previste dal progetto e svolte dagli operatori volontari, sono realizzate con il coinvolgimento di personale dell'ente in possesso di idonei titoli di studio, o di qualificata esperienza nelle relative funzioni, ovvero che abbia effettuato specifici corsi di formazione.

     5. I programmi di intervento sono presentati da soggetti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle regioni interessate. I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto dipartimentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programmazione finanziaria, di cui all'articolo 24 [8].

     6. I programmi di intervento che riguardano specifiche aree territoriali di una singola regione o di più regioni limitrofe sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate.

     7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, anche i programmi che si realizzano in specifiche aree territoriali, come le città metropolitane, sono approvati sulla base delle priorità e degli obiettivi definiti dal Piano di cui all'articolo 4, comma 4 [9].

     8. Al fine di assicurare la riduzione dei tempi della procedura di valutazione, la trasparenza e la semplificazione, i programmi di intervento sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente in via telematica. Il decreto recante l'elenco dei programmi approvati è pubblicato sul sito istituzionale a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     9. Le amministrazioni pubbliche, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del terzo settore possono realizzare programmi di intervento di servizio civile universale, al di fuori della programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Capo III

Soggetti del servizio civile universale

 

     Art. 6. Funzioni dello Stato

     1. La programmazione, l'organizzazione e l'attuazione del servizio civile universale, nonchè l'accreditamento degli enti, le attività di controllo ed ogni ulteriore adempimento relativo alle funzioni attribuite in materia di servizio civile universale allo Stato dall'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106, sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti della dotazione organica, di personale dirigenziale e non dirigenziale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 7. Funzioni delle regioni e province autonome

     1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

     a) sono sentite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nella fase di predisposizione del Piano triennale; si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4 [10];

     b) sono coinvolte nella valutazione dei programmi di intervento approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;

     c) esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24;

     d) attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie presso i soggetti accreditati all'albo degli enti di servizio civile universale, previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, consistente nella verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale di cui al presente decreto.

     2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa sottoscrizione di uno o più accordi con la Presidenza del Consiglio dei ministri, possono svolgere le seguenti funzioni:

     a) formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;

     b) controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;

     c) valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma o città metropolitana;

     d) ispezioni presso gli enti di servizio civile universale che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonchè del regolare impiego degli operatori di servizio civile universale.

     3. Fino alla data della sottoscrizione degli accordi di cui al presente articolo, ovvero in caso di mancata sottoscrizione degli stessi, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività previste al comma 2.

     4. Resta ferma la possibilità per le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di istituire, nella loro autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.

 

     Art. 8. Funzioni degli enti di servizio civile universale

     1. Gli enti di servizio civile universale, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera g), presentano i programmi di intervento; curano la realizzazione degli stessi; provvedono alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari impegnati nel servizio civile universale; attuano la formazione dei formatori; svolgono le attività di comunicazione, nonchè quelle propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale.

     2. Al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare un più ampio coinvolgimento, gli enti di servizio civile universale possono costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le reti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 [11].

     3. Gli enti di servizio civile universale cooperano per l'efficiente gestione del servizio civile universale e la corretta realizzazione degli interventi.

 

     Art. 9. Compiti e ruolo degli operatori volontari del servizio civile universale

     1. I giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale a seguito di bandi pubblici di selezione sono denominati operatori volontari del servizio civile universale e svolgono le attività previste nell'ambito dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di cui all'articolo 16 e dalla normativa in materia di servizio civile universale.

     2. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la rappresentanza degli operatori volontari, articolata a livello nazionale e a livello regionale, con l'obiettivo di garantire il costante confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La partecipazione alle attività di detto organismo non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

     3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero [12].

     4. In fase di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, sono componenti della rappresentanza di cui al comma 2, a livello regionale, i delegati delle regioni, delle province autonome e degli operatori volontari in servizio all'estero in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto e, a livello nazionale, i rappresentanti nominati in seno alla Consulta nazionale per il servizio civile, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 10. Consulta nazionale per il servizio civile universale

     1. È istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Consulta nazionale per il servizio civile universale, organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale.

     2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti [13].

     3. L'organizzazione ed il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     4. La partecipazione alle attività della Consulta nazionale per il servizio civile universale non dà luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

     5. Fino alla nomina della Consulta nazionale per il servizio civile universale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, resta in carica la Consulta nazionale per il servizio civile nominata in base alla previgente normativa [14].

 

     Art. 10 bis. (Centro nazionale del servizio civile universale) [15]

     1. Per sostenere le finalità e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

     2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attività connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonchè di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

     3. Le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.

     5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro di cui al comma 1.

     6. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonchè le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro di cui al comma 1.

 

Capo IV

Realizzazione del servizio civile universale

 

     Art. 11. Albo degli enti di servizio civile universale

     1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'albo degli enti di servizio civile universale.

     2. All'albo degli enti di servizio civile universale possono iscriversi amministrazioni pubbliche e, previo accertamento del rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, enti privati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

     3. Al fine di assicurare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio civile universale, le amministrazioni pubbliche e gli enti privati devono possedere i seguenti livelli minimi di capacità organizzativa di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della legge n. 64 del 2001:

     a) un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione, aventi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, ivi incluse eventuali sedi all'estero e sedi di altri enti pubblici o privati legati da specifici accordi all'ente di servizio civile universale;

     b) una dotazione di personale qualificato in possesso di idonei titoli di studio, o di esperienza biennale nelle relative funzioni, ovvero che abbia svolto specifici corsi di formazione e costituita da: un coordinatore responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un responsabile dell'attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della gestione degli operatori volontari; un responsabile dell'attività informatica; un responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale.

     4. L'albo di cui al comma 1 è articolato in distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operano esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che hanno, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del presente decreto e quelli previsti dal comma 3, lettera b).

     5. Al fine di garantire la trasparenza, la semplificazione e la riduzione dei termini del procedimento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le istanze di iscrizione all'albo degli enti di servizio civile universale sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente con modalità telematica.

     6. In via transitoria, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatti salvi i procedimenti di iscrizione agli albi di servizio civile nazionale già avviati in base alla previgente disciplina. Gli enti iscritti all'albo nazionale o agli albi delle regioni e delle province autonome, al fine della presentazione dei programmi di intervento di cui all'articolo 5, devono essere in possesso della capacità organizzativa di cui al comma 3, che può essere conseguita anche mediante la costituzione di specifici accordi tra gli enti medesimi.

     6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [16].

     6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data [17].

 

     Art. 12. Servizio civile in Italia

     1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia, nella percentuale individuata nel Documento di programmazione finanziaria di cui all'articolo 24, possono effettuare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi di intervento annuali.

     2. Nell'ambito dei programmi di intervento in Italia, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di formazione generale degli operatori volontari, per quelle connesse all'impiego di giovani con minori opportunità, nonchè per quelle di tutoraggio previste al comma 1.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento e adeguati livelli qualitativi delle attività formative, nonchè l'accrescimento delle conoscenze degli operatori volontari.

     4. Limitatamente al periodo di servizio civile universale svolto in uno dei Paesi dell'Unione europea di cui al comma 1, agli operatori viene erogato il trattamento economico previsto in caso di servizio all'estero e agli enti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2.

 

     Art. 13. Servizio civile all'estero

     1. I soggetti ammessi a svolgere il servizio civile universale all'estero, nella percentuale individuata nel documento di programmazione finanziaria, possono svolgere il servizio civile universale anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a sei mesi, nell'ambito di programmi di intervento realizzati nei settori di cui all'articolo 3, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonchè alla cooperazione allo sviluppo.

     2. Nell'ambito dei programmi di intervento all'estero, la Presidenza del Consiglio dei ministri eroga contributi finanziari agli enti, nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile, a parziale copertura delle spese sostenute per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura del vitto e dell'alloggio in relazione all'area geografica, nonchè per le attività di formazione generale e di gestione degli interventi e per la polizza assicurativa sanitaria.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati al fine di assicurare, attraverso una maggiore capacità operativa degli enti, un incremento della qualità dell'intervento, nonchè garantire agli operatori volontari adeguati livelli qualitativi delle attività formative in relazione ai Paesi di attuazione dell'intervento, la salute, la sicurezza e l'accrescimento delle conoscenze.

     4. Gli enti che realizzano programmi di intervento all'estero garantiscono lo svolgimento delle iniziative in condizioni di sicurezza adeguate ai rischi connessi alla realizzazione dei medesimi programmi.

 

Capo V

Disciplina del rapporto di servizio civile universale

 

     Art. 14. Requisiti di partecipazione

     1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile universale, su base volontaria, senza distinzioni di sesso, i cittadini italiani, i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

     2. L'ammissione al servizio civile universale non costituisce in alcun caso, per il cittadino straniero, presupposto per il prolungamento della durata del permesso di soggiorno.

     3. Non possono essere ammessi a svolgere il servizio civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle Forze di polizia.

     4. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile universale l'aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

 

     Art. 15. Procedure di selezione

     1. La selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale si svolge a seguito dell'indizione di un bando pubblico ed è effettuata dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, pubblicità, parità di trattamento e divieto di discriminazione, in modo da garantire la riduzione dei tempi della procedura e la pubblicità delle modalità di attribuzione dei punteggi nonchè degli esiti delle valutazioni, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità [18].

     2. Gli enti nominano apposite commissioni composte da membri che al momento dell'insediamento dichiarano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere legati da rapporti di parentela con i giovani partecipanti alla selezione e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità. All'esito della selezione, le commissioni redigono il relativo verbale, contenente il punteggio per ogni elemento di valutazione con riferimento a ciascun candidato.

 

     Art. 16. Rapporto di servizio civile universale e durata

     1. Il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall'ente accreditato e la Presidenza del Consiglio dei ministri, non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

     2. Il contratto, finalizzato allo svolgimento del servizio civile universale, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento giuridico ed economico, in conformità all'articolo 17, nonchè le norme di comportamento alle quali l'operatore volontario deve attenersi e le relative sanzioni.

     3. Gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

     4. Il servizio civile universale, che può svolgersi in Italia e all'estero, ha durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, anche in relazione alla tipologia del programma di intervento.

     5. Nell'attuazione del servizio civile universale gli operatori volontari sono tenuti a realizzare le attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di cui al comma 1, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio civile universale.

     6. Agli operatori volontari è assicurata la formazione, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore, articolata in formazione generale, di durata minima di trenta ore, e in formazione specifica, di durata minima di cinquanta ore e commisurata alla durata e alla tipologia del programma di intervento.

     7. L'orario di svolgimento del servizio da parte dell'operatore volontario si articola in un impegno settimanale di venticinque ore, articolato su cinque o sei giorni ovvero di un monte ore annuo per i dodici mesi corrispondente a 1145 ore e per otto mesi corrispondente a 765 ore [19].

     8. I soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale ai sensi delle legge 6 marzo 2001, n. 64 e quelli che hanno svolto il servizio civile universale non possono presentare istanze di partecipazione ad ulteriori selezioni.

 

     Art. 17. Trattamento economico e giuridico degli operatori volontari

     1. Ai giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria dell'anno di riferimento di cui all'articolo 24. Con cadenza biennale si provvede all'incremento dell'assegno mensile sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In fase di prima applicazione, l'assegno mensile è quello corrisposto ai volontari in servizio civile nazionale, in Italia e all'estero, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. L'assegno mensile di cui al comma 1 viene corrisposto nel rispetto dei criteri di effettività del servizio svolto, tracciabilità, pubblicità delle somme erogate e semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a procedure informatiche.

     3. Le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile universale sono predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri previo parere dell'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni.

     4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile universale su base volontaria sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni, e semprechè gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

     5. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

     6. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile universale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Per i periodi di svolgimento del servizio civile universale in Paesi al di fuori dell'Unione europea l'assistenza sanitaria è garantita mediante polizze assicurative stipulate dagli enti che realizzano i programmi di intervento.

     7. Agli operatori volontari del servizio civile universale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 1, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

 

     Art. 18. Crediti formativi universitari ed inserimento nel mondo del lavoro

     1. Le università degli studi ai fini del conseguimento di titoli di studio possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli operatori volontari che hanno svolto attività di servizio civile universale rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

     2. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile universale, in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

     3. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile universale.

     4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei [20].

     5. Ferme restando le riserve di posti previste dalla normativa vigente, ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, le pubbliche amministrazioni possono prevedere nei relativi bandi, oltre i titoli di preferenza indicati all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito.

     6. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile universale comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute, per causa di servizio o di forza maggiore ed il periodo di servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.

 

     Art. 19. Attestato di svolgimento del servizio civile universale

     1. Agli operatori volontari è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, con l'indicazione delle relative attività.

 

Capo VI

Controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale

 

     Art. 20. Controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

     1. La legittimità e la regolarità del funzionamento delle procedure di realizzazione dei programmi di intervento di servizio civile universale posti in essere dagli enti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 è assicurata mediante il controllo sulla gestione. All'esito del controllo sono adottati eventuali interventi correttivi.

     2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di uno specifico «Piano annuale», pubblicato sul sito istituzionale.

 

     Art. 21. Valutazione dei risultati dei programmi di intervento

     1. La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106.

     2. L'esito della valutazione di cui al comma 1 è oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.

 

     Art. 22. Verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti del servizio civile universale

     1. Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonchè la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero.

     2. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

     Art. 23. Relazione al Parlamento

     1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale.

 

Capo VII

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

 

     Art. 24. Fondo nazionale per il servizio civile

     1. Il servizio civile universale è finanziato dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al Fondo affluiscono tutte le risorse di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nonchè le risorse comunitarie destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. Resta ferma la possibilità per i soggetti privati di concorrere alle forme di finanziamento previste dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

     2. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse di cui al Fondo nazionale per il servizio civile, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito documento di programmazione finanziaria, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il documento di programmazione finanziaria può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del documento di programmazione finanziaria entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

     3. Il documento di programmazione finanziaria di cui al comma 2, in relazione alle risorse disponibili stabilisce:

     a) il contingente complessivo degli operatori volontari da avviare al servizio civile universale nell'anno di riferimento con l'indicazione del numero di:

     1. operatori volontari da avviare in Italia;

     2. operatori volontari da avviare all'estero;

     3. operatori volontari impegnati in interventi in Italia, che possono svolgere un periodo di servizio nei Paesi dell'Unione europea secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1;

     4. operatori volontari per l'accompagnamento dei grandi invalidi e ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 e all'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

     b) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

     c) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di programmi di intervento in aree e settori di impiego specifico;

     d) la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da erogare alle regioni o province autonome per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, nonchè la quota relativa ai contributi da erogare agli enti di servizio civile universale per le attività di cui agli articoli 12, comma 2, e 13, comma 2;

     e) la quantificazione dell'assegno mensile da corrispondere agli operatori volontari in Italia e all'estero, nonchè gli eventuali oneri assicurativi e accessori;

     e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee [21].

     4. Al Fondo nazionale per il servizio civile di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, nonchè le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni e le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010.

 

     Art. 25. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 26. Norme transitorie e finali

     1. Fino all'approvazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale.

     2. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l'amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Ai fini dell'applicazione agli enti di servizio civile universale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22, comma 2, il termine «progetto» contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, si intende riferito anche a «programmi di intervento».

     4. [Il rinvio all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, contenuto nell'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, si intende riferito all'articolo 16, comma 1, e all'articolo 17, comma 1, del presente decreto] [22].

     5. Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è abrogato.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[2] Lettera abrogata dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[4] Comma così modificato dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[5] Comma così modificato dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[6] Alinea così modificato dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[7] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[8] Comma così modificato dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[9] Comma così modificato dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[10] Lettera già modificata dall'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43 e così ulteriormente modificata dall'art. 40 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[12] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[13] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[14] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1120, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[15] Articolo inserito dall'art. 1, comma 158, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[16] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[17] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 10 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

[22] Comma abrogato dall'art. 11 del D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.