§ 6.3.19 - Legge Regionale 3 settembre 1996, n. 38.
Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:03/09/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 34/1993).
Art. 2.  (Domande tavolari e volture catastali).
Art. 3.  (Beni immobili da acquisire al demanio comunale).
Art. 4.  (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione).
Art. 5.  (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e [...]
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993).
Art. 8.  (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 44/1993).
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 44/1993).
Art. 10.  (Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo).
Art. 11.  (Intavolazione del diritto di proprietà).
Art. 12.  (Determinazione del reddito annuo agli effetti IRPEF).
Art. 13.  (Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli).
Art. 14.  (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in Comune di Duino-Aurisina, località [...]
Art. 15.  (Intavolazione del diritto di proprietà).
Art. 16.  (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Gradisca d'Isonzo. [...]
Art. 17.  (Intavolazione del diritto di proprietà).
Art. 18.  (Entrata in vigore).


§ 6.3.19 - Legge Regionale 3 settembre 1996, n. 38.

Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale.

(B.U. 6 settembre 1996, S.S. n. 24).

 

CAPO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 34

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 34/1993).

     1. In via di interpretazione autentica l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34 deve interpretarsi nel senso che il trasferimento in proprietà della Regione agli Istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, ove non attuato in data antecedente al 31 dicembre 1994, deve considerarsi avvenuto, anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1 gennaio 1995.

 

     Art. 2. (Domande tavolari e volture catastali).

     1. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari ai fini dell'intavolazione a nome degli Istituti autonomi per le case popolari della regione dei beni immobili di cui all'articolo 1 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

     2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/1993, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, costituiscono titolo valido per l'effettuazione delle pertinenti volture catastali.

 

     Art. 3. (Beni immobili da acquisire al demanio comunale). [1]

     1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.

     2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell’intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l’indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.

     2 bis. Se i beni acquisiti al demanio comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 34/1993, perdono la loro destinazione a bene pubblico, possono essere riclassificati al patrimonio disponibile del Comune nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) [2].

 

     Art. 4. (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione). [3]

 

CAPO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1993, N. 44

 

     Art. 5. (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto per le case popolari dell'Alto Friuli dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo).

     1. All'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. E' abrogato l'articolo 9 della legge regionale 44/1993.

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993).

     1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole «della presente legge», sono aggiunte le parole «o successivamente assegnati dalla Regione,».

     2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo le parole «nel territorio regionale» sono aggiunte le parole «con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio».

     3. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 3 della legge regionale 44/1993, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993).

     1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 44/1993, le parole «del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria.» sono sostituite dalle parole «del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.».

 

     Art. 8. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 44/1993).

     1. L'articolo 5 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 44/1993).

     1. L'articolo 6 della legge regionale 44/1993, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Patrimonio immobiliare non abitativo sito in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo).

     1. Gli immobili di proprietà regionale siti in comune di Tarvisio. Località Cave del Predil e Riofreddo. non adibiti ad uso abitativo, destinati a finalità sociali, sportive, ricreative e culturali, nonchè quelli destinati ad uso industriale rimasti disponibili, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Tarvisio.

     2. E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 44/1993.

 

     Art. 11. (Intavolazione del diritto di proprietà).

     1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui agli articoli 5 e 10 è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

 

     Art. 12. (Determinazione del reddito annuo agli effetti IRPEF).

     1. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 44/1993, la lettera e) è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Maggiori oneri per l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli).

     1. Per i maggiori oneri che ricadono sull'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli in applicazione delle presenti disposizioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Istituto medesimo la somma di lire 100 milioni per l'esercizio 1996.

     2. Agli stanziamenti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il capitolo 1154 con la denominazione «Finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli a fronte di maggiori oneri per la gestione patrimoniale degli alloggi di Cave del Predil e Riofreddo».

     4. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede con lo storno di lire 100 milioni dal capitolo 1900 - competenza derivata.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE

SITO IN COMUNE DI DUINO-AURISINA, LOCALITA' VILLAGGIO DEL PESCATORE

 

     Art. 14. (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in Comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore. Acquisizione in proprietà al Comune di Duino- Aurisina del patrimonio immobiliare non abitativo).

     1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

     2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, mantiene i rapporti di locazione attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari dei beni di cui al comma 1 fino alla loro scadenza, al cui verificarsi gli alloggi vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

     2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento [4].

     3. I terreni di proprietà regionale siti in comune di Duino-Aurisina, località Villaggio del Pescatore nonchè i fabbricati non trasferibili all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trieste, i fabbricati non adibiti ad uso abitativo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Duino-Aurisina, il quale mantiene i rapporti di locazione e di affittanza attualmente in corso tra l'Amministrazione regionale ed i locatari e gli affittuari dei beni di cui al presente comma e può procedere alla loro alienazione conformemente alla normativa statale vigente.

 

     Art. 15. (Intavolazione del diritto di proprietà).

     1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 14, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE

SITO IN COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

 

     Art. 16. (Acquisizione alla proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia dei beni immobili regionali adibiti a civile abitazione siti in comune di Gradisca d'Isonzo. Acquisizione in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo del patrimonio immobiliare non abitativo).

     1. I beni immobili di proprietà regionale adibiti a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Gradisca d'Isonzo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia.

     2. L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia gestisce gli alloggi di cui al comma 1 in regime di edilizia sovvenzionata, conformemente alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. I terreni di proprietà regionale siti in Comune di Gradisca d'Isonzo, le strade, le aree verdi e di pertinenza stradale, sono acquisiti in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Gradisca d'Isonzo, che ne dispone in conformità alla normativa statale vigente.

 

     Art. 17. (Intavolazione del diritto di proprietà).

     1. Ai fini dell'intavolazione dei beni immobili di cui all'articolo 16, è sufficiente che questi ultimi vengano individuati nella domanda con l'indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti.

 

     Art. 18. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[2] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[4] Comma inserito dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3 e così sostituito dall'art. 130 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.