§ 6.3.13 – L.R. 14 agosto 1987, n. 21.
Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all'Ente nazionale per le Tre Venezie.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 gestione dei beni
Data:14/08/1987
Numero:21


Sommario
Art. 1.      1. L'Azienda regionale delle foreste e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa autorizzazione della Giunta regionale, hanno facoltà di alienare i beni immobili loro assegnati [...]
Art. 2.      1. La cessione in proprietà degli immobili, nell'ipotesi di acquirente di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, può essere richiesta
Art. 3.      1. L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale
Art. 4.      1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell'immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l'ente gestore terrà conto, in detrazione
Art. 5.      1. Le domande dei soggetti interessati, indirizzate all'ente gestore, dovranno essere corredate dai seguenti documenti
Art. 6.      1. La domanda di cui all'articolo 5, con la prevista documentazione, deve pervenire all'ente gestore entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale [...]
Art. 7.      1. L'Azienda regionale delle foreste e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura assumono nel proprio bilancio le somme ricavate dalla cessione, effettuata in applicazione della presente [...]
Art. 8.      1. Gli enti che attualmente hanno in gestione i beni immobili di cui all'articolo 1, sono delegati a procedere alle opportune verifiche ed alle eventuali regolarizzazioni catastali e tecniche [...]
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i propri beni immobili, trasferiti dallo Stato e già gestiti dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in località [...]
Art. 11.      1. Il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 10 è determinato sulla base di una perizia di stima eseguita dal competente organo tecnico regionale, nella quale si tiene conto, in [...]
Art. 12.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, i beni immobili compresi nel patrimonio disponibile [...]
Art. 13.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.13 – L.R. 14 agosto 1987, n. 21.

Alienazione parziale del patrimonio edilizio regionale già appartenente all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

(B.U. 17 aprile 1987, n. 998).

 

Art. 1.

     1. L'Azienda regionale delle foreste e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa autorizzazione della Giunta regionale, hanno facoltà di alienare i beni immobili loro assegnati in forza del numero 1 e numero 3 - quest'ultimo come integrato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75 - del primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, non più suscettibili rispettivamente di utilizzazione silvo-pastorale e agricola o zootecnica.

     2. L'Azienda regionale delle foreste e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura possono altresì procedere all'alienazione dei beni immobili di cui al comma 1 a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato, nonché dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:

     a) quando l'acquirente sia locatario od affittuario od abbia comunque in uso il bene immobile stesso, purché si tratti di privato o di società cooperativa;

     b) quando l'acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l'immobile è intercluso;

     c) quando l'acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l'immobile;

     d) quando, non sussistendo alcuna delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c), altri soggetti, aventi il requisito di coltivatori diretti, ne facciano richiesta; in tal caso verrà data precedenza ai residenti nel Comune di Grado e nel comune di Fiumicello ed in località Dandolo nel Comune di Maniago [1].

     3. Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita. Ai fini del presente comma, per nucleo familiare s'intende quello risultante dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia del richiedente, rilasciata dal Comune di residenza, esclusi i figli maggiorenni non a carico [2].

 

     Art. 2.

     1. La cessione in proprietà degli immobili, nell'ipotesi di acquirente di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, può essere richiesta:

     a) da parte del locatario od affittuario o di chi abbia comunque in uso il bene immobile, ovvero da parte di un componente il nucleo familiare [3];

     b) da parte del rappresentante legale della società cooperativa che utilizzi l'immobile per scopi inerenti alla propria attività.

 

     Art. 3.

     1. L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo d'acquisto anche in forma rateale [4].

     2. Nel caso di pagamento rateale, il richiedente qualora si tratti di privati di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, deve anticipare in contanti non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a 30, comprensive di un interesse su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modificazioni ed integrazioni [5].

     2 bis. Nel caso di pagamento rateale il richiedente, qualora si tratti di società cooperativa, deve anticipare non meno del 25 per cento del prezzo fissato e corrispondere il residuo importo in rate semestrali, non superiori a trenta, comprensive di un interesse calcolato su base annua, pari a quello previsto dal decimo comma dell'articolo 70 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche e integrazioni [6].

     3. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto con iscrizione di ipoteca a garanzia della corresponsione dei ratei dovuti nell'ipotesi di pagamento dilazionato.

 

     Art. 4.

     1. Nella determinazione del prezzo di cessione dell'immobile, effettuato sulla base di una perizia di stima, l'ente gestore terrà conto, in detrazione:

     a) delle migliorie eventualmente apportate all'immobile stesso da parte dell'utente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;

     b) dell'ammontare dei canoni di locazione o di affittanza già versati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della presente legge, rivalutati alla data di stima [7].

     2. In considerazione delle finalità sociali perseguite dal disciolto Ente Nazionale per le Tre Venezie, nonché della tipologia degli immobili finalizzata alla bonifica ed allo sviluppo agricolo della zona, il prezzo determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto del 30% [8].

 

     Art. 5.

     1. Le domande dei soggetti interessati, indirizzate all'ente gestore, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

     a) qualora si tratti di privati, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2:

     1) stato di famiglia del richiedente;

     2) certificato di residenza;

     3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ha in uso l'immobile richiesto in proprietà [9];

     4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che il richiedente ed i familiari coabitanti non posseggono altre idonee abitazioni ovvero, in caso di proprietari di abitazioni non adeguate ai sensi della norma di cui all'articolo 1, comma 3, dichiarazione con cui i medesimi si impegnano ad alienare le stesso entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita, pena la risoluzione del contratto medesimo [10];

     b) qualora si tratti di società cooperative, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2:

     1) statuto ed atto costitutivo;

     2) certificato di iscrizione al Registro regionale delle cooperative e di vigenza;

     3) deliberazione del Consiglio di amministrazione di autorizzazione all'acquisto.

     2. All'ente gestore è riservata la facoltà di richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine un termine non inferiore a 30 giorni, qualsiasi altro documento atto a comprovare il diritto all'acquisto.

     3. I soggetti autorizzati all'acquisto hanno l'obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l'immobile e di occupare l'alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita [11].

 

     Art. 6.

     1. La domanda di cui all'articolo 5, con la prevista documentazione, deve pervenire all'ente gestore entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 7.

     1. L'Azienda regionale delle foreste e l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura assumono nel proprio bilancio le somme ricavate dalla cessione, effettuata in applicazione della presente legge, dei rispettivi beni immobili in gestione, destinandole ad investimenti per interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio edilizio, con priorità alle abitazioni concesse o da concedersi ai dipendenti, e di miglioramento fondiario dei beni immobili gestiti ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché in via residuale, per interventi di straordinaria manutenzione e di miglioramento fondiario di altri beni immobili regionali in gestione [12].

 

     Art. 8.

     1. Gli enti che attualmente hanno in gestione i beni immobili di cui all'articolo 1, sono delegati a procedere alle opportune verifiche ed alle eventuali regolarizzazioni catastali e tecniche degli stessi, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [13].

 

     Art. 10.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare i propri beni immobili, trasferiti dallo Stato e già gestiti dal soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, situati in località Villaggio del Pescatore, nel comune di Duino-Aurisina, procedendo a trattativa privata, oltre che nei casi previsti dalle leggi dello Stato riguardo i beni immobili del patrimonio disponibile:

     a) quando l'acquirente, od il suo dante causa, risulti assegnatario dell'immobile anche in via provvisoria, da parte del gestore Ente nazionale per le Tre Venezie, con applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240;

     b) quando l'acquirente sia locatario, affittuario od abbia comunque in uso l'immobile stesso, continuativamente da almeno tre anni;

     c) quando l'acquirente sia proprietario dei terreni fra i quali l'immobile è intercluso;

     d) quando l'acquirente sia proprietario di terreni confinanti con l'immobile. Nel caso di più richiedenti, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa fra gli stessi.

     2. Hanno diritto all'acquisto i soggetti che non sono proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili. Nel caso di proprietà di altra abitazione non adeguata, la stessa deve essere alienata entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di compravendita [14].

     3. I soggetti autorizzati all'acquisto hanno l'obbligo di risiedere nel Comune ove trovasi l'immobile e di occupare l'alloggio, nonché di non locarlo né di alienarlo, per la durata di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di compravendita [15].

 

     Art. 11.

     1. Il prezzo di cessione degli immobili di cui all'articolo 10 è determinato sulla base di una perizia di stima eseguita dal competente organo tecnico regionale, nella quale si tiene conto, in detrazione:

     a) delle migliorie eventualmente apportate all'immobile stesso da parte del richiedente, purché comprovate da idonea documentazione o, comunque, obiettivamente verificabili;

     b) dell'ammontare dei pagamenti rateali già effettuati dai soggetti di cui alla lettera a) dell'articolo 10, rivalutati alla data della stima.

     1 bis. In considerazione delle finalità sociali degli interventi abitativi previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, il prezzo, determinato ai sensi della norma di cui al comma 1 viene ridotto di una percentuale pari al 20% quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e pari al 10% negli altri casi, secondo quanto previsto dall'articolo 70 della legge regionale n. 75/82 [16].

     2. L'acquirente ha facoltà di provvedere al versamento del corrispettivo di acquisto anche in forma rateale, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 3.

     3. Le domande dei soggetti interessati, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10, devono pervenire, con la relativa documentazione, all'Amministrazione regionale entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia [17].

     4. Le domande dei soggetti interessati devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti che gli stessi rientrano in uno dei casi previsti dall'articolo 10 [18].

 

     Art. 12.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, i beni immobili compresi nel patrimonio disponibile regionale e non utilizzabili per fini istituzionali, interessati direttamente o complementari alla predisposizione ed all'attuazione di programmi di ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40 e successivamente così modificata dall'art. 30 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L R. 2 settembre 1991, n. 40.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[5] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[9] Punto così modificato dall'art. 5 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[10] Punto aggiunto dall'art. 5, comma 2, della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[11] Comma aggiunto dall'art. 5, comma 3, della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[12] Comma così modificato dall'art. 196 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[13] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[15] Vedi nota che precede.

[16] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[17] Vedi anche gli artt. 8, commi 3 e 4, e 9 della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.

[18] Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, della L.R. 2 settembre 1991, n. 40.