§ 4.1.86 - L.R. 12 novembre 1997, n. 34.
Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:12/11/1997
Numero:34


Sommario
Artt. 1. - 14. 
Art. 15. 
Art. 67.  (Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale, sezione prima).
Art. 74.  (Coordinamento dei PRGC).
Art. 75.  (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni e norme transitorie).
Art. 76.  (Norme finanziarie).


§ 4.1.86 - L.R. 12 novembre 1997, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica; alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico; alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, in materia di protezione delle bellezze naturali; alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, in materia di organizzazione degli uffici regionali e alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione.

(B.U. 14 novembre 1997, n. 46 - S.S. n. 11).

CAPO I

MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 52/1991 IN MATERIA DI

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA E DI TUTELA DEL PAESAGGIO

 

     Artt. 1. - 14. [1]

 

     Art. 15. [2]

 

     Artt. 16. - 64. [3]

 

CAPO II

MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 46/1986 E 29/1988 IN MATERIA

DI ARTICOLAZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE

 

     Artt. 65. - 66. [4]

 

     Art. 67. (Funzioni paesaggistiche del Comitato tecnico regionale, sezione prima). [5]

CAPO III

MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 7/1988

CONCERNENTI L'ARTICOLAZIONE E LE COMPETENZE DELLA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

 

     Artt. 68. - 71. [6]

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/1982 IN MATERIA DI FORESTAZIONE

 

     Artt. 72. - 73. [7]

CAPO V

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 74. (Coordinamento dei PRGC).

     1. L'Amministrazione regionale promuove il coordinamento dei PRGC per favorire un omogeneo assetto territoriale e delle infrastrutture.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è assicurata la priorità nella assegnazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28, ai Comuni che propongono la formazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi, o loro varianti, coordinati con quelli dei Comuni contermini.

 

     Art. 75. (Decorrenza dell'efficacia di singole disposizioni e norme transitorie).

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 133 della legge regionale 52/1991, come inserito dall'articolo 62, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di durata della attuale Commissione edilizia comunale integrata.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 2 e 3, e all'articolo 66, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza dell'attuale Comitato tecnico regionale.

     3. Fino alla data prevista al comma 3, la composizione della sezione prima del Comitato tecnico regionale è integrata:

     a) dal Direttore regionale delle foreste;

     b) dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

     c) dal Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;

     d) dal Soprintendente per i beni archeologici, ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o da un suo delegato;

     e) dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste componenti della Commissione consultiva per i beni ambientali.

     4. Le funzioni di segreteria per gli argomenti di tutela del paesaggio e delle bellezze naturali sono svolte dal segretario della Commissione consultiva per i beni ambientali, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/1988, nel testo vigente anteriormente all entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 76. (Norme finanziarie).

     1. Per l'acquisizione delle entrate previste dal comma 9 quater dell'articolo 108 della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall'articolo 55, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito per memoria al titolo III - categoria 3.5 - il capitolo 965 [3.5.0] con la denominazione «Entrate derivanti dalle somme versate a titolo di oblazione per il rilascio dell'accertamento in sanatoria di conformità urbanistica delle opere di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52».

     2. Le spese previste dai commi 03 e 04 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, fanno carico al capitolo 2060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, la cui denominazione è modificata con l'aggiunta in fine della locuzione «, ivi comprese quelle relative all'affidamento di incarichi per la redazione dei progetti di demolizione e ripristino e per la stima dell'indennità dovuta per la trasgressione».

     3. Le entrate derivanti dal recupero delle spese previsto al comma 03 dell'articolo 138 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo integrato con l'articolo 64, affluiscono al capitolo 1075 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.


[1] Articoli abrogati dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.Modificano ed integrano la L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[2] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e nuovamente abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[3] Articoli abrogati dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Modificano ed integrano la L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[4] Modificano ed integrano gli artt. 26 e 27 della L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.

[5] Modifica gli artt. 2 e 3 della L.R. 13 maggio 1988, n. 29.

[6] Modificano ed integrano la L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[7] Articoli abrogati dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Sostituiscono rispettivamente gli artt. 3 e 18, comma 1, della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.