§ 4.5.25 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 11.
Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:18/03/1991
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 4.5.25 - Legge Regionale 18 marzo 1991, n. 11. [1]

Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 19 marzo 1991, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Sino all'approvazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, le modifiche al vigente Piano regionale di smaltimento dei medesimi rifiuti, qualora comportanti il solo trasferimento della localizzazione di un impianto di bacino in Comune limitrofo a quello originariamente individuato, ferma restando la tipologia e capacità dell'impianto medesimo, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, da assumersi su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, sentiti i soli Comuni interessati dal trasferimento e previo parere del competente Comitato tecnico regionale.

     2. Il parere degli Enti previsti al comma 1 dovrà venir espresso dai Consigli comunali entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente Assessore regionale all'ambiente. Trascorso tale termine il parere si intenderà reso favorevolmente .

     3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, alle attività approvative ed autorizzatorie relative alla localizzazione del progetto nel nuovo sito si applica l'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23.

     4. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, trattandosi di progetto già approvato, per la valutazione di impatto ambientale nella nuova localizzazione si applicherà la procedura prevista, prima dell'entrata in vigore della citata legge, dall'articolo 12 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come inserito dall'articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

     5. Con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione nel nuovo sito l'Assessore regionale all'ambiente provvede anche alla nomina di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

 

     Art. 2.

     1. Qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 1, l'intervento abbia già formato oggetto di contribuzione, la Giunta regionale può autorizzare, con apposita deliberazione e nel rispetto dei limiti di legge, la conferma o l'integrazione del contributo medesimo, ovvero la revoca di quei finanziamenti non più necessari in relazione alle esigenze connesse alla nuova localizzazione.

     2. Nel provvedimento confermativo o integrativo della contribuzione si darà atto che eventuali erogazioni già intervenute, maggiorate degli interessi da calcolarsi al tasso di tesoreria dalla data dell'erogazione medesima alla data della deliberazione giuntale di cui al comma 1, costituiscono anticipazioni a fronte del contributo come confermato o integrato.

     3. Gli eventuali provvedimenti autorizzativi della revoca di cui al comma 1 dovranno venir assunti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto formale di revoca il Direttore regionale dell'ambiente, nell'ipotesi di finanziamento ad ente pubblico, individuerà gli importi da restituire maggiorando le somme già erogate degli interessi legali da calcolarsi dalla data dell'erogazione alla data della deliberazione giuntale autorizzativa della revoca.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.