§ 1.2.35 – L.R. 27 dicembre 1989, n. 42.
Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:27/12/1989
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 1.2.35 – L.R. 27 dicembre 1989, n. 42.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali».

(B.U. 27 dicembre 1989, n. 133).

 

Art. 1. [1]

     [Il testo dell'articolo 22, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 2. [2]

     Il testo dell'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il testo dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, è così modificato:

     1. Nell'art. 5, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione «lire 39.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 41.000 milioni».

     2. Nell'alinea dell'art. 5, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989 n. 2, la locuzione «lire 31.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 33.000 milioni».

     3. Nell'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     Il testo dell'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, è così modificato:

     1. Nell'art. 6, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione «lire 39.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 37.000 milioni».

     2. Nell'alinea dell'art. 6, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989 n. 2, la locuzione «lire 12.000 milioni» viene sostituita dalla locuzione «lire 10.000 milioni».

     3. Nell'art. 6, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene eliminata la lettera c).


[1] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.