§ 41.7.67 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di finanza regionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:23/01/1965
Numero:114


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  [10]
Art. 5.  [11]
Art. 6.  [12]
Art. 6 bis.  [13]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 


§ 41.7.67 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

(G.U. 12 marzo 1965, n. 63)

 

     Art. 1. [1]

     [La devoluzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote fisse di proventi erariali indicati dall'art. 49 dello Statuto ha inizio dal 26 maggio 1964, data della prima riunione del Consiglio regionale.

     Il primo esercizio finanziario decorre dalla stessa data e si chiude il 31 dicembre 1964.]

 

          Art. 2. [2]

     [La devoluzione di cui al primo comma del precedente articolo viene effettuata sulla base dell'ammontare dei proventi riscossi dallo Stato nel territorio della Regione.

     Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della Regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo [3] .

     Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali [4] .

     Le somme da attribuire alla Regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e Regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4 [5] .

     L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti [6].

     La Regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, può istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi [7] .

     La Regione può altresì istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano [8].]

 

          Art. 3. [9]

     [Il rimborso di tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilità, restituzione ed altre cause fa carico alla Regione in proporzione alle quote ad essa assegnate, tenuto anche conto delle percentuali riservate ad altri enti ed istituti di cui al quarto comma del precedente articolo.

     A tale scopo sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di spesa.]

 

          Art. 4. [10]

     [1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla Regione, se destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

     2. Annualmente tra Governo e Regione è definito l'accordo che individua:

     a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla Regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

     b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della Regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;

     c) le somme da attribuire alla Regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.

     3. L'accordo di cui al comma 2 è definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della Regione, su richiesta della medesima, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

     4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.

     5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo.]

 

          Art. 5. [11]

     [1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla Regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella Regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

     2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.

     3. La corresponsione di dette quote alla Regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.]

 

          Art. 6. [12]

     1. La Regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.

     2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalità di cui all'articolo 53 dello statuto.

     3. La Regione può, con propria legge, disciplinare le modalità per lo svolgimento della propria attività di collaborazione ai sensi del comma 1.

 

          Art. 6 bis. [13]

     1. Lo Stato e la Regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.

 

          Art. 7. [14]

     [Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, secondo comma, dello Statuto, le modalità di esecuzione dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei tributi istituiti dalla Regione sono determinate con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

     Con tale decreto saranno altresì determinate, di intesa con il Ministro per il tesoro, le spese da rimborsarsi annualmente dalla Regione allo Stato per l'esecuzione dei servizi predetti.]

 

          Art. 8.

     La legge regionale determina l'ammontare delle quote di entrate regionali che, nei limiti consentiti dal fabbisogno finanziario della Regione per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, può essere assegnato alle Province ed ai Comuni, ai sensi e per le finalità previste dall'art. 54 dello Statuto e stabilisce le modalità dell'assegnazione medesima.

 

          Art. 9.

     Le modalità per l'esercizio da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale di funzioni di competenza delle Amministrazioni statali centrali, previsto dall'art. 10, secondo comma dello Statuto, nonché per il rimborso alla Regione delle spese relative, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 10, saranno stabilite con decreti dei Ministri competenti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale.

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 10. [15]

     [Entro il mese di febbraio dell'anno 1965 sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, alla determinazione, per l'esercizio di cui al secondo comma del precedente art. 1, delle somme spettanti alla Regione per le quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto.

     Entro il 31 marzo 1965 lo Stato provvederà al versamento alla Regione, senza limite di importo, delle somme come sopra determinate, previa trattenuta delle anticipazioni ad essa effettuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 dello Statuto.]

 

          Art. 11. [16]

     [Il bilancio relativo al primo esercizio finanziario sarà approvato con legge regionale entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.]

 

          Art. 12. [17]

     [Fino a quando non avrà istituito con legge un proprio servizio di Tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza regionale, la Regione si avvale della contabilità speciale intestata alla Giunta regionale esistente presso la Sezione di tesoreria provinciale di Trieste.

     A detta contabilità speciale sono versate le quote di tributi erariali liquidate dalle Intendenze di finanza ai sensi del precedente art. 5.]

 

          Art. 13. [18]

     [Dalla data d'inizio della devoluzione alla Regione delle quote fisse di proventi erariali indicate nell'art. 49 dello Statuto sono addebitate alla stessa le spese relative agli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

     La liquidazione delle spese di cui al precedente comma sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dall'effettivo trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali, trasferimento da disporsi con successive norme di attuazione.]

 

          Art. 14. [19]

     [Dal computo delle somme spettanti alla Regione in base al presente decreto sono escluse quelle relative ai proventi erariali indicati nell'art. 49 dello Statuto, di competenza di periodi di imposta o frazione di periodo, anteriori al 1° gennaio 1964.]

 

          Art. 15. [20]

     [Con successivo decreto saranno emanate le norme di attuazione di cui all'art. 57 dello Statuto.]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista, ad eccezione del terzo comma.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[9] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 e abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45.

[11] Articolo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8 e abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[13] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

[14] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45, con la decorrenza ivi prevista.