§ 41.7.198 - D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:02/01/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è inserito il seguente:
Art. 6.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal [...]


§ 41.7.198 - D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 8.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente la finanza regionale.

(G.U. 29 gennaio 1997, n. 23)

 

     Art. 1.

     1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nel predetto ammontare sono comprese le somme versate per imposta sul consumo dei tabacchi relative all'ambito regionale ed affluite, per esigenze amministrative, dal territorio della regione ad uffici dello Stato situati fuori dal territorio medesimo.

     Se e per quanto il gettito dell'IRPEF e dell'IRPEG riscosso nel territorio regionale venga ridotto a causa del trasferimento di sedi di società o di altri soggetti con numero di addetti uguale o superiore a 100 unità, le conseguenti minori entrate regionali sono compensate da una somma commisurata a quote di gettito riscosso sul territorio regionale per altri tributi erariali.

     Le somme da attribuire alla regione ai sensi del terzo comma sono determinate d'intesa tra Governo e regione in sede di definizione dell'accordo di cui all'articolo 4.

     L'ammontare di detti proventi è determinato al netto delle quote attribuite ad altri enti ed istituti.

     La regione ai sensi dell'articolo 51 dello statuto, può istituire tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per i singoli tributi.

     La regione può altresì istituire tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano.".

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4.

     1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione, se destinato per legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per finalità diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), alla copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo, che non rientrano nelle materie di competenza della regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile.

     2. Annualmente tra Governo e regione è definito l'accordo che individua:

     a) l'eventuale quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote o da altre modificazioni in ordine ai tributi devoluti alla regione ai sensi del comma 1, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato;

     b) l'eventuale quota che rimane a carico del bilancio della regione - per l'esercizio oggetto dell'accordo - delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla medesima, in relazione alle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre medesime, ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzione del gettito;

     c) le somme da attribuire alla regione in applicazione del disposto del comma 4 dell'articolo 2.

     3. L'accordo di cui al comma 2 è definito per l'esercizio di riferimento entro il mese di febbraio dell'esercizio medesimo. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte della regione, su richiesta della medesima, l'accordo può essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, tenendo conto, se necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.

     4. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti.

     5. Il mancato raggiungimento dell'accordo non pregiudica le devoluzioni da effettuarsi nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, ma comporta l'applicazione della quota pattuita ai sensi del comma 2, con l'ultimo accordo raggiunto, al saldo da erogarsi nell'anno per le devoluzioni definitive riferite agli anni pregressi, salvo conguaglio una volta intervenuto l'accordo." [1].

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5.

     1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2.

     2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.

     3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6.

     1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonché dei certificati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.

     2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalità di cui all'articolo 53 dello statuto.

     3. La regione può, con propria legge, disciplinare le modalità per lo svolgimento della propria attività di collaborazione ai sensi del comma 1.".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis . - 1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.".

 

          Art. 6.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     2. Nelle more del completamento del processo di trasferimento e di delega di funzioni dallo Stato alla regione, qualora la quota delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate eventualmente a carico della regione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), fosse insufficiente al raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, una quota del previsto incremento del gettito tributario spettante alla regione - ad esclusione in ogni caso degli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale ed al netto delle eventuali previsioni di riduzioni di gettito - derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonché dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalità, non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, può essere destinata al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti, tenuto conto altresì delle spese a carico della regione per funzioni trasferite in data successiva al 1° gennaio 1997.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati, d'intesa tra il Governo e la regione, l'ammontare delle riserve all'erario, già disposte da leggi in vigore sino al 31 dicembre 1996, sulla base di una stima degli incrementi di gettito derivanti dalle medesime leggi, al netto delle eventuali riduzioni di gettito conseguenti a norme connesse, e dell'incremento derivante dall'evoluzione tendenziale, nonché le modalità per la regolazione anche graduale dei rapporti finanziari conseguenti.

 


[1]  Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 1 marzo 1997, n. 50.