§ 41.7.385 - D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/03/2018
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Compartecipazioni ai tributi erariali
Art. 3.  Gettito riferito al territorio regionale
Art. 4.  Modalità di attribuzione delle entrate erariali
Art. 5.  Riserva all'Erario
Art. 6.  Informazione
Art. 7.  Rinvio
Art. 8.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 9.  Decorrenza


§ 41.7.385 - D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 45.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali.

(G.U. 9 maggio 2018, n. 106)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

     Visto l'articolo 49 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come sostituito dall'articolo 1, comma 817, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

     Visto l'accordo tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la revisione del protocollo d'intesa del 29 ottobre 2010 per gli esercizi 2018 e 2019, sottoscritto in data 30 gennaio 2018;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto definisce i criteri di determinazione del gettito riferito al territorio regionale dei tributi erariali di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), di seguito «Statuto» e le modalità di attribuzione dello stesso alla Regione.

 

     Art. 2. Compartecipazioni ai tributi erariali

     1. La compartecipazione alle entrate tributarie erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto ha ad oggetto il gettito complessivo dei tributi erariali ivi previsti, al netto delle compensazioni e dei rimborsi afferenti ai medesimi tributi, nonchè della quota spettante all'Unione europea.

     2. Le entrate erariali spettanti alla Regione comprendono le indennità, le maggiorazioni e gli interessi relativi ai tributi di cui all'articolo 49 dello Statuto e non comprendono le sanzioni amministrative.

 

     Art. 3. Gettito riferito al territorio regionale

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 49 dello Statuto, il gettito dei tributi erariali si intende riferito al territorio regionale secondo i criteri indicati nei commi seguenti.

     2. È riferito al territorio regionale il gettito relativo all'accisa sulla benzina e sul gasolio ivi erogati per uso autotrazione, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica ivi consumata, il gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio stesso.

     3. Il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferito al territorio regionale è costituito:

     a) dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonchè dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

     b) dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;

     c) dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

     4. Il gettito dell'imposta sul reddito delle società riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata secondo la distribuzione regionale dei versamenti effettuata sulla base del valore della produzione netta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di ciascun soggetto passivo.

     5. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base all'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Friuli-Venezia Giulia rispetto a quella nazionale, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

     6. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dell'imposta sulle riserve matematiche riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale delle predette imposte, determinata in base alla distribuzione regionale dei premi contabilizzati dalle imprese di assicurazione, come risulta dai dati rilevati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

     7. Il gettito delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende ed istituti di credito è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale delle giacenze sui depositi bancari e postali, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia per l'annualità di riferimento.

     8. Il gettito delle imposte sostitutive e delle ritenute sui redditi da capitale diversi da quelli indicati al comma 7 e sui redditi diversi riferito al territorio regionale è costituito da una quota del gettito nazionale dell'imposta, determinata in base alla distribuzione regionale della raccolta dei titoli e altri valori, come risulta dai dati rilevati dalla Banca d'Italia.

     9. In tutti i casi non diversamente disciplinati, si considera riferito al territorio regionale il gettito del tributo erariale riscosso sul territorio regionale.

 

     Art. 4. Modalità di attribuzione delle entrate erariali

     1. Le entrate erariali di cui all'articolo 49 dello Statuto, dopo il pagamento dell'imposta, sono direttamente riversate alla Regione mediante accreditamento sul conto infruttifero alla stessa intestato presso la tesoreria dello Stato.

     2. Qualora dopo il pagamento dell'imposta non sia esattamente quantificabile la quota dovuta alla Regione, si provvede al riversamento in suo favore di un acconto commisurato alle spettanze dei precedenti esercizi.

     3. La Regione può chiedere che sia sospeso il riversamento di cui ai commi 1 e 2 per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio è determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.

     4. La Regione può chiedere che venga applicato un acconto inferiore a quello che le spetterebbe in base alle risultanze dei precedenti esercizi per consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste. Il conguaglio è determinato tenendo conto delle somme effettivamente erogate a titolo di acconto.

 

     Art. 5. Riserva all'Erario

     1. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purchè risulti temporalmente delimitato, nonchè contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, ad eccezione delle riserve stabilite dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel testo in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

 

     Art. 6. Informazione

     1. Lo Stato fornisce alla Regione gli elementi informativi necessari alla quantificazione delle quote di entrate erariali di spettanza regionale e delle somme dovute a titolo di acconto e conguaglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

 

     Art. 7. Rinvio

     1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, sono individuati i criteri di determinazione delle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione in attuazione dell'articolo 3, sono disciplinate la procedura di riversamento delle stesse ai sensi dell'articolo 4 e le modalità di informazione di cui all'articolo 6 del presente decreto.

 

     Art. 8. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. Gli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati, fatto salvo il disposto di cui al comma 2.

     2. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 137 del 2007 continuano ad applicarsi alle ripartizioni dei versamenti d'imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute per le annualità fino al 2017, nonchè, in via provvisoria, ai versamenti successivi al 31 dicembre 2017, fino all'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.

     3. Gli articoli 1, 2 ad eccezione del terzo comma, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale) sono abrogati.

 

     Art. 9. Decorrenza

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.