§ 1.2.9 - Legge Regionale 18 aprile 1969, n. 3.
Spese riservate.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:18/04/1969
Numero:3


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, entro il limite annuo complessivo di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, l'effettuazione di spese, per esigenze di carattere riservato, [...]
Art. 2.      La spesa di lire 10 milioni, indicata nel precedente articolo 1 per l'esercizio finanziario 1969, graverà sul capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per [...]


§ 1.2.9 - Legge Regionale 18 aprile 1969, n. 3. [1]

Spese riservate.

(B.U. 24 aprile 1969, n. 11).

 

Art. 1.

     E' autorizzata, entro il limite annuo complessivo di lire 10 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1973, l'effettuazione di spese, per esigenze di carattere riservato, connesse con l'esercizio delle funzioni di Presidente della Giunta regionale.

     All'effettuazione delle spese riservate, di cui al precedente comma, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     La spesa di lire 10 milioni, indicata nel precedente articolo 1 per l'esercizio finanziario 1969, graverà sul capitolo 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, che presenta la necessaria disponibilità.

     All'onere annuo di lire 10 milioni relativo agli esercizi dal 1970 al 1973, che farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio regionale per gli esercizi medesimi, si farà fronte con l'eliminazione della spesa di pari importo di cui alla legge regionale 1 ° settembre 1966, n. 27, prevista fino all'esercizio 1969.


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.