§ 4.1.128 – L.R. 18 agosto 2005, n. 23.
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:18/08/2005
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 1 bis.  (Ambito di applicazione)
Art. 2.  (Definizioni
Art. 2 bis.  (Esclusioni)
Art. 3.  (Criteri di selezione dei materiali da costruzione).
Art. 4.  (Biocompatibilità e tutela del patrimonio edilizio storico).
Art. 5.  (Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici).
Art. 6.  (Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio
Art. 6 bis.  (Certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici)
Art. 6 ter.  (Coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA)
Art. 6 quater.  (Controlli e sanzioni amministrative)
Art. 7.  (Formazione e informazione)
Art. 8.  (Conferenza Euro-Regionale edilizia sostenibile).
Art. 9.  (Contributi per gli interventi in bioedilizia).
Art. 9 bis.  (Contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale)
Art. 10.  (Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).
Art. 11.  (Incentivi per gli interventi in bioedilizia).
Art. 12.  (Incentivi ai Comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia).
Art. 13.  (Norme finanziarie).
Art. 14.  (Norme finali e transitorie).


§ 4.1.128 – L.R. 18 agosto 2005, n. 23. [1]

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

(B.U. 22 agosto 2005, n. 33 – S.S. n. 17).

 

Art. 1. (Finalità). [2]

     1. Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), nonchè nel rispetto di quanto stabilito nel Piano energetico regionale, promuove e incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nell'edilizia pubblica e privata.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

 

     Art. 1 bis. (Ambito di applicazione) [3]

     1. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici soggetti ai seguenti interventi edilizi, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia):

a) nuova costruzione, nel caso in cui la superficie netta totale sia superiore a 50 metri quadrati;

b) ampliamento, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati;

c) ristrutturazione edilizia;

d) restauro e risanamento conservativo;

e) manutenzione straordinaria, nel caso in cui si eseguano lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti;

f) attività edilizia libera, nel caso in cui siano eseguiti lavori che modificano le prestazioni energetiche o ambientali o entrambe, dell'unità immobiliare o dell'edificio o degli impianti e nel caso in cui, per l'esecuzione di tali lavori, siano stati richiesti incentivi o agevolazioni o contribuzioni di qualsiasi natura.

     2. La presente legge si applica alle unità immobiliari e agli edifici esistenti nei seguenti casi:

a) [trasferimento a titolo oneroso; in tali casi, la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici prevista dall'articolo 6 bis, di seguito certificazione VEA, è presentata dal soggetto alienante, in originale o in copia conforme all'originale, in sede di stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile] [4];

b) [contratto di locazione, di locazione finanziaria, di affitto di azienda o rinnovo di tali contratti; in tali casi, la certificazione VEA è consegnata dai rispettivi danti causa, in copia conforme all'originale, al locatario o all'affittuario, al momento della sottoscrizione del contratto] [5];

c) contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali il committente è un soggetto pubblico; in tali casi, la certificazione VEA è redatta dal contraente o dall'aggiudicatario entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale o entro i primi sei mesi dal rinnovo ed è esposta al pubblico nell'atrio di ingresso dell'edificio interessato.

     3. La presente legge si applica anche alle unità immobiliari e agli edifici esistenti classificati nelle categorie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), e non dotati di impianti tecnici soggetti al calcolo delle prestazioni ai sensi del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6.

     4. Nel caso di unità immobiliari e di edifici esistenti nei quali siano presenti porzioni di immobile adibite a usi diversi e non sia tecnicamente possibile calcolare separatamente le diverse zone termiche, l'immobile è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

     5. Nei casi in cui il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) prevede la certificazione energetica degli edifici la stessa è sostituita dalla certificazione VEA.

     6. Le procedure di rilascio della certificazione VEA e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della stessa sono definiti con regolamento regionale.

 

     Art. 2. (Definizioni [6]).

     1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:

     a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell’ambiente urbano;

     b) tutelano l’identità storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;

     c) favoriscono il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane;

     d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l’igiene degli occupanti;

     e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico;

     f) i materiali da costruzione, i componenti per l’edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l’intero ciclo di vita del fabbricato;

     g) favoriscono l’impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico (energia grigia - sviluppo risorse locali).

     1 bis. Ai fini della presente legge sono interventi di edilizia pubblica o privata finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, quelli che prevedono in particolare:

a) lo sfruttamento delle risorse climatiche ed energetiche attive e passive del luogo;

b) l'utilizzo di fonti e risorse energetiche rinnovabili per soddisfare parte del fabbisogno di acqua calda per uso igienico e sanitario, per il riscaldamento e il raffrescamento dell'edificio, nonchè per la produzione di energia elettrica;

c) l'isolamento dell'involucro edilizio;

d) l'utilizzo di impianti ad alto rendimento o impianti di recupero del calore interno;

e) l'utilizzo di sistemi schermanti esterni di controllo degli apporti solari, di controllo dell'inerzia termica degli elementi costruttivi, che contribuiscano a migliorare il rendimento energetico dell'edificio nel periodo estivo [7].

     1 ter. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per destinazioni d'uso degli edifici, quelle indicate nell'articolo 5 della legge regionale 19/2009;

b) per interventi edilizi, quelli definiti dall'articolo 4 della legge regionale 19/2009;

c) per rudere, un organismo edilizio non dotato di mura perimetrali o di strutture orizzontali o di copertura, in quanto crollate;

d) per classe energetica, l'intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento, all'interno del quale si colloca la prestazione energetica dell'edificio; la classe energetica è riferita, in particolare, alla climatizzazione invernale, alla climatizzazione estiva, alla produzione di acqua calda sanitaria, alla ventilazione, all'illuminazione e alla produzione di energia da fonte rinnovabile dell'edificio;

e) per classe ambientale, quella definita dalle seguenti valutazioni, effettuate tramite le seguenti schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 6:

1) valutazione energetica;

2) presenza di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

3) materiali da costruzione;

4) risparmio idrico e permeabilità dei suoli;

5) qualità esterna e interna [8].

     1 quater. Per quanto non previsto dai commi 1, 1 bis e 1 ter, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 192/2005 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e nel decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) [9].

 

     Art. 2 bis. (Esclusioni) [10]

     1. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) gli immobili per i quali le norme dello strumento urbanistico impongano il solo restauro e risanamento conservativo, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 192/2005, implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

c) i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali, nei casi in cui gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo altrimenti non impiegabili;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se destinati in parte non preponderante agli usi tipici del settore civile;

e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

f) gli ampliamenti, nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti inferiore o uguale al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia inferiore o uguale a 50 metri quadrati;

g) i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, limitatamente alle porzioni di edificio non adibite a uffici o a usi assimilabili e, comunque, scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;

h) le unità immobiliari e gli edifici per i quali sia stata dichiarata l'inabitabilità o l'inagibilità;

i) i ruderi;

j) gli edifici oggetto di trasferimento a titolo oneroso, destinati alla demolizione.

 

     Art. 3. (Criteri di selezione dei materiali da costruzione).

     1. La selezione dei materiali da costruzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), va eseguita con i seguenti criteri [11]:

     a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, locale ed economico:

     1) cicli chiusi, riciclaggio globale e materie prime rinnovabili;

     2) risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

     b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione socio - culturale e produttiva locale e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l’innovazione e la sua diffusione;

     c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell’uomo e dell’ambiente;

     d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell’uomo;

     e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

     2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere a quanto elencato al comma 1, devono soddisfare anche i seguenti requisiti sulla base di soglie da definire con regolamento:

     a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;

     b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell’aria e il campo magnetico terrestre;

     c) essere inattaccabili da insetti e roditori quando sono messi in opera;

     d) essere inalterabili nel tempo.

 

     Art. 4. (Biocompatibilità e tutela del patrimonio edilizio storico).

     1. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che, in virtù della loro origine trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura ecologica, devono essere preservati come elementi di qualità edilizia e di biocompatibilità e bioecocompatibilità.

     2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell’architettura sostenibile deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di biocompatibilità.

     3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito regolamento definisce gli elementi costruttivi e architettonici che, in conseguenza dei commi 1 e 2, devono essere mantenuti e considerati biocompatibili a tutela del patrimonio edilizio storico.

 

     Art. 5. (Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici).

     1. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, è previsto di norma l’utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.

     2. Con apposito regolamento sono disciplinate la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 e le relative modalità di adempimento.

 

     Art. 6. (Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio [12]).

     1. Il “Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio”, in seguito denominato Protocollo VEA, è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge [13].

     2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Protocollo VEA [14].

     3. Il Protocollo VEA è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie [15]:

     a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);

     b) elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell’ambiente costruito;

     c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;

     d) integrazione dell’edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;

     e) contenimento dell’utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l’impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;

     f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l’utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;

     g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;

     h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l’ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l’impiego di energie rinnovabili;

     i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’inerzia termica degli elementi costruttivi;

     j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;

     k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell’intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l’inquinamento acustico, la fitodepurazione;

     l) elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell’aria esterna e interna agli edifici;

     m) elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico;

     n) distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi);

     o) predisposizione degli impianti.

     4. Il Protocollo VEA costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma [16].

     5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energeticoambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti [17].

 

     Art. 6 bis. (Certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici) [18]

     1. Al fine di favorire una migliore qualità dell'abitare, l'uso di materiali edilizi di origine naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, l'Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, denominata certificazione VEA [19].

     2. La certificazione VEA è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione di cui all'articolo 6, riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio realizzato [20].

     3. La certificazione VEA comprende:

a) la certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici [21].

     4. Gli edifici e le unità immobiliari soggetti alla presente legge sono dotati di certificazione VEA rilasciata dai soggetti individuati ai sensi del regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6. La certificazione VEA sostituisce e completa la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici, previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni [22].
     5. Gli attestati di certificazione energetica, emessi secondo la normativa nazionale prima dell'entrata in vigore della certificazione VEA, sono sostituiti da tale certificazione solo nei casi previsti dall'articolo 1 bis [23].

 

     Art. 6 ter. (Coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA) [24]

     1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di cui all'articolo 6 bis, sono attuate dalla Direzione competente in materia di ambiente [25]:

a) divulgazione;

b) formazione;

c) accreditamento;

d) ricevimento certificazioni energetiche e VEA [26];

e) consulenza agli enti pubblici;

f) gestione catasto energetico ambientale [27];

f bis) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza [28];

g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

     2. [Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad ARES un contributo in conto esercizio a copertura delle spese sostenute in relazione alle attività istituzionali svolte. Una quota del contributo è finalizzata alla copertura dei costi per il personale. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)] [29].

     2 bis. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a liquidare ed erogare alla società gli importi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 effettuate fino all'entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale e difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali e affari istituzionali, economici e fiscali generali), sulla base della presentazione di idonea documentazione di spesa da parte della società medesima e desumibili dai bilanci approvati dalla Giunta regionale nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo] [30].

 

     Art. 6 quater. (Controlli e sanzioni amministrative) [31]

     1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonchè ad accertamenti e ispezioni, da parte della Direzione competente in materia di ambiente [32].

     2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.

     3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:

a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;

b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;

c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

     4. L'Amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'articolo 1 bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'Amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza.

     5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.

 

     Art. 7. (Formazione e informazione) [33]

     1. L'Amministrazione regionale promuove corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione professionale sulla certificazione VEA, rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti [34].

     2. La Regione realizza sul proprio sito web, uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile e un sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici volto, in particolare, alla creazione di un catasto energetico ambientale degli edifici, finalizzato anche al monitoraggio delle iniziative e dell'efficacia delle politiche pubbliche di intervento a favore del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale, nonchè a uniformare, sul territorio regionale, le modalità d'intervento dei Comuni e delle Province [35].

     3. Le modalità di accesso al sistema informativo regionale sulla sostenibilità energetico ambientale degli edifici, nonchè del relativo funzionamento, sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6.

 

     Art. 8. (Conferenza Euro-Regionale edilizia sostenibile). [36]

     [1. Al fine di un costante aggiornamento del Protocollo di cui all’articolo 6 e considerata la rapida evoluzione delle tecnologie e delle soluzioni progettuali adottate in materia, l’Amministrazione regionale promuove con cadenza biennale la Conferenza Euro-Regionale dell’edilizia sostenibile.]

 

     Art. 9. (Contributi per gli interventi in bioedilizia).

     1. Per le finalità della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati, sulla base dei criteri e della gradualità previsti dal Protocollo VEA di cui all’articolo 6. Tali contributi sono concessi nella misura massima del 15 per cento del valore dell’intervento complessivo e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente [37].

     2. Con successivo regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, sono definite le modalità per la presentazione delle domande, per la verifica della conformità delle opere e dei materiali utilizzati alla finalità della presente legge o per ogni altro adempimento connesso alla stessa.

 

     Art. 9 bis. (Contributi per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale) [38]

     1. L'Amministrazione regionale può prevedere specifici canali contributivi a sostegno dei maggiori oneri connessi al rilascio della certificazione VEA prevista dall'articolo 6 bis e, in particolare, per la predisposizione delle schede del Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettere a) e b).

 

     Art. 10. (Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata).

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, l’Amministrazione regionale, nell’assegnazione delle risorse destinate alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall’uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.

 

     Art. 11. (Incentivi per gli interventi in bioedilizia).

     1. [Per le finalità della presente legge, i Comuni possono prevedere, nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 5, lo scomputo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni solo in unità immobiliari condominiali nella misura massima del 100 per cento, purché realizzate con le finalità del contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio] [39].

     2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5 la Giunta regionale disciplina, altresì, forme di incentivi economici e fiscali da attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile.

 

     Art. 12. (Incentivi ai Comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia).

     1. Per le finalità della presente legge, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 70 per cento della spesa ammissibile ai Comuni o a chi da loro indicati o incaricati, che intendono dotarsi in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:

     a) carta dei rischi ambientali artificiali nella quale sono evidenziate in particolare cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;

     b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;

     c) carta climatica nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell’umidità e dei venti;

     d) carta del soleggiamento nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all’orientamento, all’orografia, all’altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell’irraggiamento;

     e) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;

     f) carta delle biomasse.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 7 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente in materia di edilizia sostenibile» con riferimento al capitolo 3012 (2.1.142.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Spese per la promozione di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per la realizzazione di una sportello informativo sull’edilizia sostenibile da realizzarsi sul sito internet della Regione» con lo stanziamento di 40.000 euro per l’anno 2005.

     2. Per le finalità di cui all’articolo 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 con riferimento al capitolo 3013 (2.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Spese per la promozione della Conferenza biennale Euro-Regionale dell’edilizia sostenibile» con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005.

     3. Per le finalità di cui all’articolo 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di parte capitale in materia di edilizia sostenibile» con riferimento al capitolo 3014 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi per interventi in bioedilizia a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati» con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005.

     4. Per le finalità di cui all’articolo 12 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 con riferimento al capitolo 3015 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi ai Comuni o a soggetti da loro indicati o incaricati per dotarsi di strumenti cartografici in materia di bioedilizia» con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005.

     5. All’onere complessivo di 160.000 euro per l’anno 2005 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

 

     Art. 14. (Norme finali e transitorie).

     1. L’articolo 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.

     2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2006.

     2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 bis entrano in vigore con le seguenti gradualità temporali:

a) dal 31 ottobre 2011 per le unità immobiliari e gli edifici soggetti agli interventi edilizi di cui al comma 1;

b) dall'1 gennaio 2012 per le unità immobiliari e gli edifici esistenti, nei casi indicati al comma 2 [40].


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[3] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così sostituito dall'art. 79 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[5] Lettera abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[6] Rubrica così sostituita dall'art.80 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[7] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così modificato dall'art. 80 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[8] Comma inserito dall'art. 80 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[9] Comma inserito dall'art. 80 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[10] Articolo inserito dall'art. 81 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[11] Alinea così modificato dall'art. 82 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[12] Rubrica così sostituita dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[13] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[14] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[15] Alinea così modificato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[16] Comma già modificato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 83 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[17] Comma modificato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e così sostituito dall'art. 83 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[18] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[19] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[20] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[21] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 84 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[23] Comma così sostituito dall'art. 84 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[24] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[25] Alinea già modificato dall'art. 85 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[26] Lettera modificata dall'art. 85 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[27] Lettera così modificata dall'art. 85 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[28] Lettera inserita dall'art. 85 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[29] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma aggiunto dall'art. 85 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Articolo inserito dall'art. 86 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[32] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[33] Articolo sostituito dall'art. 87 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[34] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[35] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[36] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[37] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[38] Articolo inserito dall'art. 88 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[39] Comma abrogato dall'art. 89 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[40] Comma aggiunto dall'art. 90 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.