§ 45.1.236 - Del.CIPE 5 agosto 1998, n. 100.
Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:05/08/1998
Numero:100

§ 45.1.236 - Del.CIPE 5 agosto 1998, n. 100.

Direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

(G.U. 17 novembre 1998, n. 269)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, affidando al CIPE la definizione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale;

     Visto l'art. 2 della citata legge n. 266 del 1997 che stabilisce che le azioni di sostegno in essa previste si debbano esplicare nel quadro degli obiettivi macro-economici fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento alla salvaguardia ed allo sviluppo dell'occupazione pur in presenza dell'innovazione tecnologica, nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente;

     Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuto di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/213/4 del 23 luglio 1996;

     Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997 (pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 229 del 1° ottobre 1997 e n. 266 del 14 novembre 1997) relativi all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese e alla rideterminazione dei limiti dimensionali applicati per le imprese fornitrici di servizi;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993 e, in particolare, le determinazioni in ordine all'individuazione delle aree depresse e ai relativi livelli di incentivazione nel quadro degli interventi pubblici inseribili nella gestione ordinaria delle singole amministrazioni;

     Vista la propria deliberazione in data 8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 1996, recante direttive per la concessione alle imprese del commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

     Ritenuto, in considerazione della peculiarità dell'apparato distributivo e turistico italiano, di dover incentivare il processo di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali avviato con la summenzionata deliberazione;

     Ritenuto di dover individuare i progetti strategici nell'ambito della riqualificazione dei contesti urbani e territoriali con azioni miranti alla riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con incarico per il turismo;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, riunitasi in data 30 luglio 1998;

 

Delibera:

 

     1. Aree di applicazione.

     1.1. Le aree interessate dalla presente deliberazione sono quelle dell'intero territorio nazionale.

     1.2. Le agevolazioni alle imprese sono soggette, per quanto non disposto dalla presente deliberazione, alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213 del 23 luglio 1996.

 

     2. Progetti strategici.

     2.1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 sono riconosciuti come strategici i progetti che hanno ad oggetto la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane.

     2.2. Le iniziative da includere nei programmi attuativi delle regioni dovranno mirare:

     a) alla riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo e ricettivo nei contesti urbani, rurali e montani ivi compresi interventi per i mercati su aree pubbliche, su centri commerciali naturali;

     b) al recupero e alla riconversione di comprensori turistici in crisi;

     c) alla riqualificazione delle attività turistiche di assistenza ed informazione nei centri storici e nelle aree rurali e montane;

     d) a garantire l'offerta commerciale in particolari contesti urbani ed in aree rurali e montane scarsamente popolate.

 

     3. Programmi attuativi regionali.

     3.1. Le Regioni interessate presentano, nell'ambito dei progetti strategici di cui al precedente punto 2, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i programmi attuativi che siano in grado di migliorare i fattori di competitività delle imprese del commercio e del turismo e di determinare ricadute occupazionali.

     3.2. Il programma attuativo regionale dovrà contenere:

     a) le motivazioni dell'intervento proposto e la descrizione del contesto territoriale, settoriale, tematico e programmatico entro il quale verrà realizzato;

     b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;

     c) la descrizione degli interventi proposti, con l'indicazione;

     c.1) dell'articolazione degli interventi per tipologia di azioni;

     c.2) della forma di intervento;

     c.3) della identificazione dei soggetti beneficiari;

     c.4) degli eventuali limiti massimo e minimo dell'investimento ammissibile;

     c.5) della fissazione, per gli interventi a favore delle imprese, della percentuale di aiuto nell'ambito di quella massima stabilita dall'Unione europea;

     c.6) delle modalità che la Regione intende attuare per la verifica preliminare ed il controllo sistematico dell'impatto ambientale provocato nel medio e lungo periodo;

     d) i risultati attesi, con particolare riguardo all'occupazione;

     e) i tempi di attuazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 6.5;

     f) gli aspetti finanziari, il piano di copertura dell'intervento proposto, con l'indicazione della quota di cofinanziamento regionale, nel rispetto di quanto previsto al punto 5, ed il riferimento allo strumento normativo che assicura tale intervento;

     g) il regime delle revoche.

     3.2.-bis Qualora i programmi attuativi regionali prevedano interventi a favore di soggetti pubblici, le relative misure devono integrarsi con quelle di incentivazione a favore delle imprese.

     3.3. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano interventi a favore delle imprese, i soggetti beneficiari possono essere:

     a) le imprese che esercitano attività commerciali all'ingrosso ed al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ivi comprese le società cooperative di consumo, inclusa l'attività di commerci all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici;

     b) le imprese turistiche di cui alla legge n. 217 del 17 maggio 1983 ed alle leggi regionali di settore, nonché le agenzie di viaggio;

     c) le imprese e gli organismi fornitori di servizi strettamente connessi agli interventi elencati al punto 2.2, ivi compresi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e previsti nei programmi attuativi regionali;

     d) gli organismi associati, costituiti con prevalenza numerica tra le imprese commerciali e turistiche che svolgono attività di gestione di servizi comuni per gli associati.

     In tal caso, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, si applicano i limiti per le imprese fornitrici di servizi di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, e del 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, e le intensità di aiuto massime concedibili sono quelle fissate dall'Unione europea.

     3.4. Nell'ambito dei programmi attuativi regionali possono essere agevolati gli interventi la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui le regioni presentano i programmi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3.5. Le regioni, nella predisposizione dei programmi attuativi, possono, tenuto conto delle direttive fornite dalla presente deliberazione, differenziare gli interventi previsti con riferimento alla tipologia dei soggetti beneficiari, alla localizzazione, alla forma ed al settore di intervento.

 

     4. Spese agevolabili.

     4.1. Le spese ammissibili sono definite dalle regioni nei programmi attuativi regionali.

     4.2. Sono escluse, in ogni caso, le spese relative a materiali di consumo e a contratti di manutenzione. Le prestazioni di consulenza sono ammissibili solo se prestate da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro alle imprese della Camera di commercio, industria ed artigianato, e da enti pubblici o privati aventi personalità giuridica, nonché da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto.

     4.3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese per le quali sono state ottenute altre agevolazioni, concesse sotto qualsiasi forma, in base ad altre normative, escluse quelle del cofinanziamento di cui al successivo paragrafo 5.

     4.4. Tutti i beni mobili acquisiti devono essere nuovi di fabbrica.

     4.5. Qualora i programmi attuativi regionali prevedano quali soggetti beneficiari le imprese, le spese per consulenze e per investimenti immateriali, fatta eccezione per i programmi informatici inscindibili dalla macchina che li incorpora, sono ammissibili solo per le imprese di piccola e media dimensione.

 

     5. Cofinanziamento e suddivisione delle risorse disponibili.

     5.1. Il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, istituito con l'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, interviene, nel limite delle risorse a disposizione di cui al punto 5.2, a cofinanziamento dei programmi attuativi regionali approvati ai sensi del successivo punto 6, in misura non superiore al 90% della quota pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti, aumentata al 95% per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

     Le regioni hanno facoltà, a partire dagli stanziamenti sull'esercizio 2000, di applicare le medesime percentuali di cui al presente punto anche ai programmi già presentati.

     I programmi che non prevedono il cofinanziamento delle regioni non sono presi in considerazione. [1]

     5.2. Ai fini del cofinanziamento le risorse disponibili per gli anni 1998 e 1999, pari complessivamente a 100 miliardi, sono ripartite fra le regioni nel modo seguente:

     il 50% delle risorse è destinato alle regioni dell'Obiettivo 1; il rimanente 50% alle altre regioni;

     la ripartizione a livello regionale all'interno dei due aggregati è effettuata sulla base della popolazione residente:

 

 

(miliardi di lire)

Piemonte

5,662

Valle d'Aosta

0,158

Liguria

2,166

Lombardia

11,860

Veneto

5,897

Trentino-Alto Adige

1,220

Friuli-Venezia Giulia

1,563

Emilia-Romagna

5,208

Toscana

4,654

Marche

1,914

Umbria

1,097

Lazio

6,917

Abruzzo

1,684

Molise

0,839

Campania

14,737

Puglia

10,398

Basilicata

1,552

Calabria

5,265

Sicilia

12,986

Sardegna

4,224

 

     5.3. Le future disponibilità saranno ripartite, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla scorta di criteri da individuarsi d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine di 150 giorni entro cui le regioni dovranno presentare i nuovi programmi attuativi regionali.

 

     6. Meccanismi procedurali e funzionamento del fondo.

     6.1. I programmi attuativi vengono presentati dalle regioni entro 150 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, ed approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 13 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996, integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

     6.2. Per la valutazione dei programmi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del Comitato di cui al punto precedente per la verifica in particolare dell'immediata eseguibilità, della rilevanza occupazionale, delle modalità di verifica dell'impatto ambientale, del carattere innovativo, dell'attivazione del cofinanziamento e della rispondenza degli interventi alle iniziative di cui al punto 2.2, e può richiedere modifiche ed aggiustamenti per adeguarli alle finalità ed agli obiettivi previsti dalla presente deliberazione.

     6.3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trascorso il termine di 150 giorni di cui al punto 6.1 della presente deliberazione, senza che vengano presentati i programmi attuativi da parte delle regioni, promuove accordi di programma con le regioni interessate e le Camere di commercio, rappresentate dalle Unioni regionali delle camere di commercio, al fine di definire i programmi attuativi ed individuare il soggetto gestore, da concludere entro i successivi 90 giorni.

     6.4. Con il decreto di approvazione del programma attuativo è disposto l'accredito alla regione di un acconto pari al 50% del contributo dovuto per la realizzazione del programma stesso.

     6.5. I programmi attuativi devono essere completati entro il termine di tre anni dalla data di approvazione.

     6.6. Sulla base degli interventi effettivamente realizzati le regioni procedono alla verifica finale del programma attuativo e chiedono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il saldo del contributo spettante. A tal fine le regioni inoltrano una relazione finale che evidenzia i risultati della verifica, le spese sostenute dai soggetti beneficiari ed i risultati ottenuti con riferimento agli elementi a base del programma attuativo.

     6.7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esaminata tale relazione, accredita il saldo finale del contributo.

     6.8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita il controllo e la vigilanza sulla attuazione dei programmi presentati dalle regioni ed esercita, in caso di inadempimento, poteri sostitutivi. A tal fine, trascorso il termine stabilito nel programma attuativo per l'avvio della esecuzione, definisce, tramite gli accordi di programma di cui al precedente punto 6.3, le modalità, i tempi ed i responsabili dei procedimenti, nonché l'utilizzazione di mezzi, risorse e strutture per l'attuazione del potere sostitutivo.

     6.9. Ai fini della presente delibera si applicano tutte le disposizioni organizzative e di funzionamento del Comitato di valutazione e sorveglianza di cui al punto 23 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996.

     6.10. Il Comitato di concertazione di cui al punto 14 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996, svolge i sui compiti anche in riferimento alle agevolazioni previste dalla presente deliberazione.

 

     7. Revoca delle agevolazioni.

     7.1. Il regime delle revoche viene definito da ciascuna regione nell'ambito dei programmi attuativi.

     7.2. Le agevolazioni derivanti dal Fondo di cui alla presente deliberazione indebitamente percepite dai soggetti beneficiari debbono essere restituite all'erario maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione delle agevolazioni e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

     7.3. Qualora l'anticipo versato alla regione sia eccedente rispetto all'importo da liquidare a saldo, la differenza risultata è restituita all'erario con versamento alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

 

     8. Riallocazione delle risorse.

     8.1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di concertazione di cui al punto 14 della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1996, propone al CIPE la riallocazione delle risorse per le quali non siano stati approvati programmi attuativi e non siano state concluse le procedure di cui al punto 6.3.

 


[1]  Punto così sostituito dalla deliberazione 14 giugno 2002, n. 47.