§ 3.14.118 - D.G.R. 21 ottobre 2011, n. 1963.
LR 47/1996. Riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. Interruzione dell’erogazione delle riduzioni del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:21/10/2011
Numero:1963

§ 3.14.118 - D.G.R. 21 ottobre 2011, n. 1963.

LR 47/1996. Riduzione del prezzo dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. Interruzione dell’erogazione delle riduzioni del prezzo dei carburanti per incompatibilità ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della LR 14/2010.

(B.U. 9 novembre 2011, n. 45)

 

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, recante Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali, adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto, in particolare, l’articolo 2 della legge regionale 47/1996, come sostituito dall’articolo 13, comma 12, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 che innova le disposizioni per la determinazione delle riduzioni del prezzo alla pompa nei seguenti termini:

1) la determinazione della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996, è riservata in via esclusiva alla Giunta regionale, senza necessità del decreto del Presidente della Regione;

2) ai fini della determinazione della riduzione del prezzo si assume, quale prezzo di riferimento, il prezzo minimo praticato nel territorio regionale, non rilevando a tal fine i prezzi che si discostano dal prezzo medio regionale in misura superiore al dieci per cento;

3) la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione a mero fine notiziale, può:

• determinare, in via discrezionale, la riduzione da applicare al prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per ciascuna fascia nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996;

• disporre che la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 47/1996 per un periodo non superiore, di norma, a novanta giorni rinnovabili con apposita deliberazione;

4) è soppresso il disposto secondo cui le riduzioni del prezzo rimangono vigenti fino a che non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione del 15 per cento in più o in meno;

Visto il Regolamento di esecuzione della legge regionale 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 novembre 2004, n. 0402/Pres., come da ultimo modificato dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 settembre 2008, n. 0229/Pres., pubblicato sul BUR n. 38 del 17 settembre 2008, ed in particolare l’articolo 3 bis;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008, n. 1969 la quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, dispone che a decorrere dal 2 ottobre 2008 la determinazione delle riduzioni del prezzo sia effettuata automaticamente tramite il sistema informatico sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996;

Atteso che, con deliberazioni successive alla citata deliberazione 30 settembre 2008, n. 1969, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 4 della legge regionale 47/1996, la proroga del sistema automatico di determinazione delle riduzioni del prezzo o la determinazione delle riduzioni del prezzo medesime;

Vista, in particolare, la deliberazione 27 gennaio 2011, n. 115, adottata da ultimo dalla Giunta regionale, con la quale:

• sono state determinate le riduzioni del prezzo per il gasolio ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 47/1996, per il periodo dal 29 gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;

• è stato disposto che dal 1° febbraio 2011 le riduzioni del prezzo per il gasolio sono determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996;

• è stato disposto che le riduzioni del prezzo della benzina continuino ad essere determinate automaticamente tramite il sistema informatico ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge regionale 47/1996, sino a che la Giunta regionale non adotti una deliberazione ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 47/1996;

Visto l’articolo 10, comma 1 della legge regionale 47/1996, il quale prevede che l’Amministrazione regionale rimborsi ai soggetti titolati le somme anticipate ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante, relative alle riduzioni del prezzo alla pompa da questi praticate ai beneficiari;

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 14, recante Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo, pubblicata sul Bur n. 19 (s.o.) del 13 agosto 2010, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, ed entrata in vigore il 14 agosto 2010, come da ultimo modificata dalla legge regionale 11 agosto 2011, n. 11;

Visto l’articolo 21, comma 2 della legge regionale 14/2010, il quale prevede che le disposizioni di cui al capo II (Incentivi sugli acquisti di carburanti per autotrazione) sono applicate a decorrere dal 1° novembre 2011;

Visto l’articolo 21, comma 4 della legge regionale 14/2010, secondo cui i procedimenti di competenza dell’Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente;

Visti, in particolare:

• l’articolo 5, comma 5 della legge regionale 14/2010, il quale dispone che “il contributo calcolato, a eccezione del caso di cui all’articolo 3, comma 5 bis, è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante”;

• l’articolo 10 della legge regionale 14/2010, il quale dispone che le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull’acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale, che i rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, e che per l’applicazione delle disposizioni predette sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carica presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato;

• l’articolo 8, comma 6 legge regionale 14/2010, il quale dispone che per lo svolgimento delle attività delegate alle Camere di commercio ai sensi del medesimo articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi e i dispositivi tecnici e informatici esistenti e utilizzati per finalità similari derivanti da altre leggi vigenti;

Visto l’articolo 3, comma 9 bis della L.R. 14/2010, introdotto dall’articolo 30, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, secondo cui altri benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante sono incompatibili con i contributi erogati ai sensi dell’attuazione del medesimo articolo 3;

Atteso che la L.R. 47/1996 disciplina l’erogazione di benefici di natura regionale correlati ai rifornimenti di carburante;

Considerato, per quanto sopra esposto e tenuto conto dell’articolo 3, comma 9 bis della legge regionale 14/2010, che vi è incompatibilità tra i benefici di cui alla legge regionale 47/1996 e i contributi di cui alla legge regionale 14/2010;

Ritenuto, pertanto, di dover interrompere l’erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996, a decorrere dal termine di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 14/2010, fissato al 1° novembre 2011;

Ritenuto, conseguentemente, che, a far data dal suddetto termine, ogni attività amministrativa e informatica connessa con l’erogazione dei benefici medesimi debba interrompersi;

Ritenuto in particolare che, a far data dal 1° novembre 2011, debba interrompersi ogni operazione relativa all’autorizzazione ad usufruire dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996;

Preso atto che la Società Insiel S.p.A. è stata incaricata dell’attuazione tecnico-operativa delle nuove procedure informatiche necessarie per dare avvio al nuovo sistema per la concessione dei contributi all’acquisto dei carburanti di cui alla L.R. 14/2010;

Atteso che la Società Insiel S.p.A. ha provveduto a segnalare la necessità tecnica di dover interrompere la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo di cui alla legge regionale 47/1996, disposta dalla deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 115, anticipatamente rispetto al termine del 1° novembre 2011, specificatamente a far data dal 27 ottobre 2011, al fine di garantire la continuità del servizio nel passaggio tra i benefici di cui alla legge regionale 47/1996 e i contributi di cui alla legge regionale 14/2010 e di consentire l’inserimento in ambiente di produzione delle modifiche per la gestione delle nuove aree di contribuzione;

Ritenuto, pertanto, di dover interrompere, a decorrere dal 27 ottobre 2011, la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo disposta dalla Giunta regionale con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 115 e di determinare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge regionale 47/1996, per il periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2011 ed il 31 ottobre 2011, le riduzioni del prezzo per la benzina e per il gasolio nella stessa misura determinata automaticamente tramite il sistema informatico per il giorno 27 ottobre 2011;

Ritenuto infine che, ai sensi del richiamato articolo 21, comma 4 della legge regionale 14/2010, le disposizioni della legge regionale 47/1996 e del regolamento di esecuzione continuino ad applicarsi anche successivamente al termine del 31 ottobre 2011 al fine di consentire la definizione dei procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi di carburanti a prezzo ridotto effettuati sino a tale termine;

Preso atto della nota C(2008)7233 del 27 novembre 2008, notificata in data 1° dicembre 2008 alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea, con la quale la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE, ha costituito in mora la Repubblica italiana in relazione alla violazione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, costituita dall’applicazione di un’aliquota d’accisa ridotta alle benzine e al gasolio utilizzato come carburante per motori nella regione Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione;

all’unanimità,

 

Delibera

 

1. L’erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996 è interrotta a decorrere dal 1° novembre 2011, termine iniziale di applicazione delle disposizioni di cui al capo II della legge regionale 14/2010.

2. A far data dal 1° novembre 2011 è interrotta ogni attività amministrativa e informatica connessa con l’erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 47/1996 ed, in particolare, ogni attività relativa ad operazioni riguardanti l’autorizzazione ad usufruire dei benefici medesimi.

3. A far data dal 27 ottobre 2011 è interrotta la determinazione automatica delle riduzioni del prezzo disposta dalla Giunta regionale con deliberazione 27 gennaio 2011, n. 115.

4. Per il periodo intercorrente tra il 28 ottobre 2011 ed il 31 ottobre 2011 le riduzioni del prezzo per la benzina e per il gasolio sono stabilite nella misura determinata automaticamente tramite il sistema

informatico per il giorno 27 ottobre 2011.

5. La legge regionale 47/1996 e il relativo regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi anche successivamente al termine del 31 ottobre 2011 al fine di consentire la definizione dei procedimenti di rimborso, ispettivi, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi di carburanti a prezzo ridotto effettuati sino a tale termine.

6. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione a mero fine notiziale.