§ 3.14.68 - L.R. 6 marzo 2002, n. 8.
Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:06/03/2002
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria).
Art. 3.  (Disposizioni per la distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale).
Art. 4.  (Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti).
Art. 5.  (Commissione consultiva carburanti).
Art. 6.  (Funzioni amministrative della Regione).
Art. 7.  (Funzioni amministrative delle Province).
Art. 8.  (Funzioni amministrative dei Comuni).
Art. 9.  (Disciplina urbanistica).
Art. 10.  (Verifiche comunali degli impianti esistenti).
Art. 11.  (Programmi di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio).
Art. 12.  (Deroga all’obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio).
Art. 13.  (Regime transitorio per la razionalizzazione della rete).
Art. 14.  (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche).
Art. 15.  (Orari).
Art. 16.  (Vendita di prodotti non petroliferi).
Art. 17.  (Funzioni amministrative comunali).
Art. 18.  (Impianti per natanti e per aeromobili
Art. 19.  (Impianto ad uso privato).
Art. 20.  (Sanzioni).
Art. 21.  (Disposizioni transitorie).
Art. 22.  (Procedimenti in corso).
Art. 23.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 24.  (Abrogazioni).
Art. 25.  (Norme finali).
Art. 26.  (Entrata in vigore).


§ 3.14.68 - L.R. 6 marzo 2002, n. 8. [1]

Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative.

(B.U. 13 marzo 2002, n. 11).

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modifiche e integrazioni, e con gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonché in attuazione della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, sia ad uso pubblico che ad uso privato, al fine di conseguire la razionalizzazione e la promozione dell’efficienza della rete di distribuzione.

 

     Art. 2. (Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria).

     1. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 4.

     2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

     3. L’autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.

     4. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal Piano di cui all’articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.

     5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.

     6. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune medesimo.

     7. Contemporaneamente all’avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il Comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie di cui all’articolo 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al comma 5 dello stesso articolo 82, il termine entro cui l’organo competente al rilascio deve notificare l’avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all’incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall’accoglimento della domanda.

     8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all’Ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

     9. Le concessioni di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazioni.

     10. I soggetti già titolari di concessione di impianto in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l’attività, dandone comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligata, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all’esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all’articolo 11, comma 6.

     11. Le verifiche sull’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.

     12. L’attività dell’impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al Comune, dal titolare dell’autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un’oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell’impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.

     13. Il trasferimento dell’impianto in altra sede dello stesso Comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l’incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all’articolo 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 10.

     14. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l’autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.

     15. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

 

     Art. 3. (Disposizioni per la distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale).

     1. Le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, sono trasferite ai Comuni, che le esercitano secondo le modalità stabilite dall’articolo 17.

     2. La Regione esercita attività di coordinamento attraverso indirizzi e direttive nelle funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

     3. Fino alla data di entrata in vigore del Piano di cui all’articolo 4 continua ad applicarsi la normativa statale vigente.

 

     Art. 4. (Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti).

     1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato Piano.

     2. Il Piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonché le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato.

     3. Il Piano si prefigge il miglioramento dell’efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell’utenza, nonché la riduzione dei costi della distribuzione e l’aumento della produttività del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani.

     4. Il Piano è predisposto dall’Amministrazione regionale sentita, in sede consultiva, la Commissione di cui all’articolo 5.

     5. Il Piano è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore competente.

     6. Il Piano ha validità triennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia.

     7. Fino all’entrata in vigore del nuovo Piano permane la validità di quello anteriore per quanto non in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 5. (Commissione consultiva carburanti).

     1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti è istituita, presso l’Ufficio di piano, una Commissione tecnico-consultiva che esprime alla Giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione della disciplina di settore, formula proposte sui problemi concernenti la programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo Presidente.

     2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

     a) dall’Assessore all’Ufficio di piano o suo sostituto, che la presiede;

     b) dai Direttori regionali e dai Direttori dei Servizi motivatamente designati dalla Giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati;

     c) un rappresentante designato a livello regionale dall’Unione Province Italiane (UPI) o un suo delegato;

     d) un rappresentante designato a livello regionale dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) o un suo delegato;

     e) un rappresentante designato dall’Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o un suo delegato;

     f) un rappresentante designato dall’Automobil club d’Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato;

     g) un rappresentante designato dall’Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato;

     h) un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato;

     i) un rappresentante designato dall’Unione petrolifera (UP) o un suo delegato;

     l) un rappresentante designato dall’Assopetroli o un suo delegato;

     m) un rappresentate individuato dalla Giunta regionale fra i titolari di un’unica autorizzazione, sentite le associazioni di categoria interessate;

     n) un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;

     o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia o un suo delegato;

     p) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna provincia o un suo delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato.

     3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

     4. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. La Commissione resta in carica quattro anni.

 

CAPO II

IMPIANTI DELLA RETE ORDINARIA

 

     Art. 6. (Funzioni amministrative della Regione).

     1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

     a) cura la predisposizione del Piano, salvaguardando in particolare la presenza del servizio nelle zone montane;

     b) effettua annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell’economia e delle finanze competenti per territorio, l’evoluzione del processo di ristrutturazione della rete; per tale finalità i Comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

 

     Art. 7. (Funzioni amministrative delle Province).

     1. Le Province erogano gli incentivi per il mantenimento degli impianti nei Comuni classificati montani secondo le modalità di cui all’articolo 14.

 

     Art. 8. (Funzioni amministrative dei Comuni).

     1. Spetta ai Comuni il rilascio delle:

     a) autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di distributori di carburante per uso commerciale;

     b) autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di distributori di carburante per uso privato;

     c) autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di distributori di carburanti destinati all’esclusivo rifornimento di natanti;

     d) autorizzazioni al potenziamento degli impianti pubblici stradali, ad uso privato e per natanti;

     e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali;

     f) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.

     2. Ai Comuni compete inoltre:

     a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarità della autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 8;

     b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti che non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel Piano;

     c) ricevere la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell’esercizio dell’impianto di cui all’articolo 2, comma 12;

     d) verificare la legittimità delle cause di sospensione temporanea dell’esercizio dell’impianto;

     e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori relativamente agli impianti di propria competenza;

     f) identificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio;

     g) trasmettere al Servizio della programmazione energetica della Regione, contemporaneamente al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti.

     3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dagli sportelli unici per le attività produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove costituiti.

 

     Art. 9. (Disciplina urbanistica).

     1. Gli impianti di distribuzione di carburante possono essere realizzati, purché siano rispettate le condizioni e le previsioni definite nel Piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le zone omogenee del Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) e nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, ad eccezione delle zone omogenee A dei centri storici primari di cui all’allegato F del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., delle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e delle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

     2. Il P.R.G.C., anche con variante da adottarsi con la procedura prevista dall’articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e successive modificazioni, può escludere l’insediabilità degli impianti in alcune zone omogenee fermo restando quanto previsto al comma 1 per le zone A; può introdurre norme di attuazione ad integrazione e specificazione delle previsioni di cui al comma 1 nonché di modifiche dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante definiti nel Piano; può consentire e localizzare gli impianti anche nelle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e nelle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 490/1999, purché gli insediamenti siano compatibili con la tutela del vincolo.

     3. Il Comune, quando intende riservare aree pubbliche all’installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede, previa pubblicazione di bandi di gara.

 

     Art. 10. (Verifiche comunali degli impianti esistenti).

     1. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Piano, i Comuni verificano l’idoneità tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilità territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal Piano.

     2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma 1 sono comunicate all’interessato e trasmesse alle Province, alla Regione, al competente Ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attività produttive e al Ministero dell’ambiente.

     3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il Comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneità e compatibilità, provvedono in via sostitutiva le Province entro il termine di novanta giorni.

     4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, i Comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneità tecnica ovvero di incompatibilità territoriale previste dal Piano.

     5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma 1 gli impianti già inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all’articolo 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.

     6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

     7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto si intende confermata.

 

     Art. 11. (Programmi di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio).

     1. Il titolare di una o più autorizzazioni all’esercizio di impianti in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale, ovvero ricadenti nelle fattispecie di incompatibilità territoriale previste dal Piano, può presentare al Comune, alla Regione e al Ministero per le attività produttive, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Piano, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa qualora possibile, articolato per fasi temporali da effettuarsi entro i successivi ventidue mesi, trasmettendone copia al Ministero dell’ambiente.

     2. Il titolare di autorizzazione di impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, presenta entro sessanta giorni dal ricevimento della risultanza di tale verifica un programma di chiusura e smantellamento o di adeguamento alla vigente normativa articolato secondo la previsione di cui al comma 1.

     3. Il Comune verifica l’adeguatezza del programma entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.

     4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all’interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni.

     5. Il Comune verifica il rispetto del programma alla scadenza di ogni fase temporale.

     6. Il mancato invio del programma nel termine previsto dal comma 2, l’inadeguatezza del programma verificata ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, e la mancata esecuzione del programma di cui al comma 1 ovvero 2 secondo le modalità e le scadenze di cui al comma 1, comportano la decadenza di diritto dell’autorizzazione. Il Comune ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni; in caso di inottemperanza il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell’autorizzazione.

     7. Il titolare di autorizzazione che presenta il programma ai sensi del comma 1 può installare un nuovo impianto o potenziare quello esistente alle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, computando l’impianto compreso nel programma nel numero degli impianti da chiudersi.

     8. Il titolare di autorizzazione che presenta il programma ai sensi del comma 2 può installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, previa effettuazione delle chiusure programmate e della presentazione della domanda di smantellamento.

 

     Art. 12. (Deroga all’obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio).

     1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all’articolo 10, purché sia stata accertata l’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell’ambiente se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

 

     Art. 13. (Regime transitorio per la razionalizzazione della rete).

     1. Fino al termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell’efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l’autorizzazione per nuovi impianti stradali ad uso pubblico, ad eccezione degli impianti eroganti esclusivamente gas di petrolio liquefatto (gpl) e gas metano per autotrazione, alimentati dalla relativa rete di distribuzione, o l’autorizzazione per il trasferimento degli impianti in esercizio ad eccezione dell’ipotesi di cui all’articolo 2, comma 13, sono subordinate alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti ovvero di due impianti in esercizio o in sospensiva autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, purché l’erogato complessivo nell’anno solare precedente quello della richiesta non sia stato inferiore a 1.500 chilolitri.

     2. Fino al termine di cui al comma 1, il potenziamento degli impianti esistenti è soggetto ad autorizzazione previa chiusura di altro impianto in esercizio o in sospensiva autorizzata, ad eccezione dei casi di potenziamento mediante aggiunta del prodotto gpl ovvero del prodotto metano.

     3. Non trovano applicazione i commi 1 e 2 per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, per la modifica degli impianti esistenti con la dotazione degli stessi dispositivi ovvero per il potenziamento degli impianti già dotati dei dispositivi citati, purché i punti vendita siano funzionanti esclusivamente come impianti self-service post-pagamento.

 

     Art. 14. (Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche).

     1. Al fine di garantire una articolata presenza del servizio della distribuzione dei carburanti, nei Comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico “B” e “C” di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ovvero ricompresi nelle località ad economia turistica individuate ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, può essere autorizzata l’installazione di un punto vendita, indipendentemente dalla contestuale chiusura di impianti preesistenti.

     2. Gli impianti situati negli ambiti territoriali di cui al comma 1 non possono essere computati per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti.

     3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, i Comuni possono autorizzare l’installazione di un impianto funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento e senza limitazioni di orario, purché sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell’impianto, ovvero autorizzare il potenziamento di impianti preesistenti, anche se rientranti nella previsione di cui all’articolo 12, con il dispositivo self-service pre-pagamento.

     4. [2].

     5. [3].

 

     Art. 15. (Orari).

     1. La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei Comuni, e le disposizioni per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari.

     2. Per gli impianti assistiti da personale restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

     3. All’articolo 2 della legge regionale 17/1990, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. L’articolo 2, comma 4, della legge regionale 17/1990, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. All’articolo 2 della legge regionale 17/1990, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. All’articolo 3 della legge regionale 17/1990, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Vendita di prodotti non petroliferi).

     1. Al fine di assicurare la migliore competitività e la redditività degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall’Ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 8/1999, e conformemente alle prescrizioni del Piano.

     1 bis. La destinazione d'uso delle aree adibite all'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti è compatibile con l'attività di noleggio senza conducente di veicoli per trasporto di persone e/o cose [4].

     2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge regionale 8/1999, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

     3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 8/1999, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

     4. E’ consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, nei limiti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13.

     5. I Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attività di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, della legge 287/1991 e dall’articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 57/2001.

     6. Gli impianti di cui all’articolo 13, comma 3, nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi self-service con pagamento posticipato devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all’automobile e all’automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui al comma 3.

 

CAPO III

IMPIANTI DELLA RETE AUTOSTRADALE

 

     Art. 17. (Funzioni amministrative comunali).

     1. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il loro trasferimento e potenziamento, nonché l’effettuazione di modifiche di carattere sostanziale sui medesimi, sono soggetti al rilascio dei relativi provvedimenti di concessione ovvero di autorizzazione da parte del Comune con le modalità previste dal Piano.

     2. La concessione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento della conformità della medesima alle disposizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici.

     3. La concessione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 37/1998, e successive modifiche e integrazioni.

     4. La concessione ha una durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

 

CAPO IV

ALTRI IMPIANTI

 

     Art. 18. (Impianti per natanti e per aeromobili [5]).

     1. Sono considerati impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli sono considerati impianti stradali [6].

     2. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.

     3. L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione per natanti e per aeromobili è soggetta all’autorizzazione del Comune ed è subordinata alle verifiche di conformità alle prescrizioni fiscali nonché a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale [7].

     4. Trova applicazione l’articolo 2, commi da 3 a 8 e 11, fermo restando che la perizia giurata di cui all’articolo 2, comma 4, attesta il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonché quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; inoltre trovano applicazione i commi 14 e 15 del medesimo articolo 2.

     5. Trova applicazione l’articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e all’incompatibilità con la tutela dell’ambiente.

     6. Trova altresì applicazione l’articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l’impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell’ambiente.

 

     Art. 19. (Impianto ad uso privato).

     1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione.

     2. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di Amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali.

     2 bis. Ai fini della presente legge, l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte delle imprese di cui al comma 2 si intende riferito anche a imprese produttive e di servizi appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile [8].

     3. Trova applicazione l’articolo 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 attiene alla sicurezza sanitaria e alla incompatibilità con la tutela dell’ambiente.

     4. Trova altresì applicazione l’articolo 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l’impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell’ambiente.

     5. Non sono considerati impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l’erogazione aventi le caratteristiche tecniche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76.

 

CAPO V

SANZIONI

 

     Art. 20. (Sanzioni).

     1. L’installazione o l’esercizio di impianti in mancanza dell’autorizzazione o della presentazione delle comunicazioni previste dall’articolo 8 ovvero della concessione di cui all’articolo 17, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.

     2. Le violazioni alle disposizioni del Piano sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000.

     3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

     4. L’irrogazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 spetta al Comune competente per territorio.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. (Disposizioni transitorie).

     1. Le istanze presentate anteriormente all’entrata in vigore del Piano sono esaminate sulla base della normativa regionale previgente. Il Comune richiede l’integrazione della documentazione limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dall’articolo 2. E fatta salva la possibilità per l’istante di avvalersi delle semplificazioni amministrative di cui all’articolo 2, comma 4.

     2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all’articolo 2, commi 8 e 10, presentate in vigenza della precedente normativa regionale.

     3. Il titolare di concessione di impianto per il quale non è stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della concessione, può presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro il termine improrogabile di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, purché nell’anno 2001 l’impianto sia risultato attivo e funzionante anche nei turni festivi; l’autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità alle prescrizioni fiscali.

     4. Fino all’entrata in vigore del Piano, trova applicazione il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 maggio 1991, n. 193/Pres.

     5. La Commissione di cui all’articolo 5 è insediata a partire dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. Sino alla data di insediamento continua ad operare la Commissione tecnico-consultiva di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in carica.

 

     Art. 22. (Procedimenti in corso).

     1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle funzioni di cui all’articolo 3 sono conclusi dai Comuni.

 

     Art. 23. (Disposizioni finanziarie).

     1. All’attuazione dell’articolo 14, comma 4, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. L’onere fa carico all’unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1050 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 24. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 7 maggio 1990, n. 20;

     b) la legge regionale 7 maggio 1990, n. 21;

     c) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40;

     d) la legge regionale 24 gennaio 1997, n. 3;

     e) l’articolo 51 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

 

          Art. 25. (Norme finali).

     1. Con riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, e in quanto compatibili, si applicano i principi di cui al decreto legislativo 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e, in generale, la normativa statale vigente.

     2. Con riferimento agli impianti della rete autostradale, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano le norme contenute nell’articolo 16 del decreto legge 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge 1034/1970, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

 

     Art. 26. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 53 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19.

[2] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[3] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[4] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[5] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[7] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[8] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.