§ 2.1.5 - Legge Regionale 22 agosto 1968, n. 30.
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale. Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:22/08/1968
Numero:30


Sommario
Artt. 1. - 5. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. (Avvocato della Regione)
Art. 19.  [9]
Art. 20. 
Art. 21.  [19]
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 


§ 2.1.5 - Legge Regionale 22 agosto 1968, n. 30.

Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale. Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale. [1]

(B.U. 16 settembre 1968, n. 30).

 

PARTE I

ISTITUZIONE DELL'ASSESSORATO DELL'URBANISTICA E

DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE COOPERATIVE E

PASSAGGIO DEL SERVIZIO DEI TRASPORTI ALLA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Artt. 1. - 5. [2]

 

     Artt. 6. - 11. [3]

 

     Art. 12.

     I provvedimenti in materia urbanistica, che, ai sensi della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, debbono essere adottati dalla Giunta regionale o debbono essere preceduti da una deliberazione della medesima, sono proposti dall'Assessore all'urbanistica.

 

     Art. 13.

     Il Comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, si intende costituito presso l'Assessorato regionale dell'urbanistica.

     Le funzioni di Presidente sono attribuite all'Assessore.

 

          Art. 14. [4]

 

     Art. 15. [5]

 

     Art. 16. [6]

 

PARTE II

NUOVE DISPOSIZIONI SULL'UFFICI

LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE

 

     Art. 17. [7]

 

     Art. 18.(Avvocato della Regione) [8]

     1. Il dirigente preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di funzioni di patrocinio legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.

 

     Art. 19. [9]

     L'Avvocato della Regione ha la posizione giuridica ed il trattamento economico di direttore regionale [10].

     [Tuttavia, quando l'Avvocato della Regione provenga da una delle categorie indicate alla lettera a) del secondo comma dell'art. 18 e la retribuzione base, che gli spetterebbe ai sensi del precedente comma, sia inferiore all'ammontare degli emolumenti fissi, stabiliti dalle leggi dello Stato per la qualifica che egli aveva presso l'Amministrazione di provenienza, sono a lui dovuti, a titolo di retribuzione base. li anzidetti emolumenti fissi] [11].

 

     Art. 20.

     1. La Regione, gli Enti da essa dipendenti , le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell'art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall'Avvocato della Regione, purchè questi sia iscritto nell'Albo speciale della cassazione, nel primo caso, e nell'Albo ordinario negli altri casi [12].

     2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014; i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 90/2014, come convertito nella legge 114/2014, sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi [13].

     2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione [14].

     2 bis. [Nelle more della adozione del regolamento di cui al comma 2, e in via transitoria fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 140/2012, continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2000, n. 231 (Regolamento concernente l'attribuzione dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 30/1968, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1/2000). Per il periodo successivo, e fino all'emanazione dei parametri previsti dall'articolo 13, comma 6, della legge 247/2012 , il compenso è stabilito nella misura corrispondente ai parametri numerici minimi indicati quale valore di liquidazione per ciascuno scaglione dal decreto del Ministro della giustizia 140/2012, ed è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 231/2000] [15].

     3. [Lo speciale compenso tuttora spettante all'Avvocato della Regione e agli avvocati dell'Ufficio legislativo e legale viene corrisposto annualmente e non può essere liquidato in misura superiore agli emolumenti riconosciuti, su base annua, dall'Amministrazione regionale al netto delle ritenute fiscali e previdenziali] [16].

     3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) [17].

     3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte [18].

 

     Art. 21. [19]

     Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con la struttura direzionale di cui all'articolo 18, singolarmente o riuniti in Commissioni con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative liberi professionisti, nonchè impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondente in relazione all'importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per le prestazioni stragiudiziali.

 

     Art. 22.

     Le spese di personale derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito «per memoria il capitolo 494 con la seguente denominazione: «Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria)».

     Tale capitolo viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, approvato con l'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1968. n. 3.

     Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20 della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 23.

     Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 24.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Articoli dall'1 al 5 modificativi ed integrativi della L.R. 31 agosto 1964, n. 1.

[3] Articoli dal 6 all'11 modificativi ed integrativi della L.R. 31 agosto 1964, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[6] Norma modificativa della tabella 1 «allegato A», alla L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[7] Norma abrogativa dell'art. 40 della L.R. 28 marzo 1968, n. 21 e del II comma dell'art. 6 della L.R. 28 marzo 1968, n. 22.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[9] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[10] Vedi ora il disposto del IV comma dell'art. 25 della L.R, 31 agosto 1981, n. 53.

[11] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 24 della L.R. 15 aprile 1971, n. 12, la limitazione di cui all'art. 10 della L.R. 10 maggio 1973, n. 41, nonchè il diritto d'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48. Detto trattamento risulta ora regolamentato dall'art. 24 ultimo comma della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[12] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 16, comma 13, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13. Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[13] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2000, n. 1, dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, modificato dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5, dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 99 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[14] Comma inserito dall'art. 99 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[15] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[16] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[17] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[18] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[19] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.