§ 2.2.17 - Legge Regionale 15 aprile 1971, n. 12.
Trattamento economico di missione e disposizioni complementari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:15/04/1971
Numero:12


Sommario
Art. 20.      Le indennità di trasferta, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 31 maggio 1965, n. 6, sono aumentate del 50%


§ 2.2.17 - Legge Regionale 15 aprile 1971, n. 12.

Trattamento economico di missione e disposizioni complementari.

(B.U. 21 aprile 1971, n. 16).

 

     Artt. 1. - 19.

     (Omissis) [1].

 

Art. 20.

     Le indennità di trasferta, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 31 maggio 1965, n. 6, sono aumentate del 50% [2].

 

     Artt. 21. - 31.

     (Omissis) [3].

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 22 della L.R. 7 aprile 1978, n. 21.

[2] Vedi l'ulteriore aumento di cui al IX comma dell'art. 78 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[3] Vedi nota [1].