§ 4.4.1000 - L.R. 4 settembre 1991, n. 42
L.R. 14 luglio 1992, n. 19


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:04/09/1991
Numero:42


Sommario
Art. 1 
Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 


§ 4.4.1000 - L.R. 4 settembre 1991, n. 42

L.R. 14 luglio 1992, n. 19

L.R. 27 agosto 1992, n. 25

L.R. 28 giugno 1994, n. 10

L.R. 7 settembre 1994, n. 13

L.R. 2 aprile 1991, n. 13

 

Delib.G.R. 25 settembre 1995, n. 4685 .

Adozione progetto di Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) - Sezione argille per laterizi.

(B.U. 18 ottobre 1995, n. 42.)

 

La Giunta regionale

Vista la legge regionale n. 35 del 1986 che disciplina le attività estrattive in ambito regionale;

Vista la legge regionale n. 25 del 1992 che detta norme transitorie, modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 35 del 1986 in materia di attività estrattive;

Vista la legge regionale n. 38 del 1992, la legge regionale n. 10 del 1994 e la legge regionale n. 13 del 1994 che apportano modifiche alle precedenti leggi regionali L.R. n. 35 del 1986 e la legge regionale n. 25 del 1992;

Considerato che l'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1986 così come modificato dalla legge regionale n. 25 del 1992 prevede che il progetto di P.R.A.E. sia adottato dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale a sezioni riunite;

Considerato che il citato Comitato tecnico regionale a sezioni riunite si è espresso favorevolmente, con raccomandazioni, nella seduta dell'8 settembre 1995;

Preso atto che le norme di attuazione del piano sono state modificate in termini non significativi secondo le indicazioni del CTR sezioni riunite di cui sopra, mentre rimangono da valutare sino alla fase dell'approvazione le seguenti raccomandazioni;

Visto altresì che l'articolo 6-bis della legge regionale n. 35 del 1986 così come modificato dall'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 1992 prevede la possibilità che il P.R.A.E. possa venire predisposto, adottato anche per sezioni di cui la sezione argilla per laterizi costituisce la prima;

Preso atto che gli elaborati all'esame, così come disciplinato dall'articolo 4 della legge regionale n. 35 del 1986 sono costituiti da:

1) una carta delle risorse potenziali;

2) una carta dei vincoli presenti;

3) una carta dell'uso del suolo;

4) una carta di classificazione delle infrastrutture agricole;

5) una tabella ai fabbisogni prevedibili nell'arco di 10 anni compresa nell'elaborato di cui al punto 7;

6) una carta di individuazione dei bacini estrattivi scala 1:50.000 relativi alla sezione argilla per laterizi;

7) una relazione di piano della sezione argilla per laterizi;

8) una relazione sulle indagini e valutazioni di impatto ambientale;

9) una relazione sulle norme tecniche di attuazione della sezione argilla per laterizi;

Visto che l'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1986 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 25 del 1992 dispone che il progetto di P.R.A.E. è predisposto dalla Direzione regionale ambiente d'intesa con la Direzione regionale della pianificazione territoriale sentite le Direzioni interessate che, nel caso specifico sono state individuate nella Direzione regionale agricoltura e Direzione regionale foreste e parchi e Ufficio di piano che sono state coinvolte nell'elaborazione del progetto di P.R.A.E. in argomento sin dalle fasi preliminari dello stesso;

Visto che l'Amministrazione regionale ha ritenuto di avvalersi di professionalità esterne individuando queste nella Società Acquater S.p.A. cui è stato affidato l'incarico di provvedere alla predisposizione della bozza di P.R.A.E.;

Considerato che, dopo aver preso in esame vari metodi di individuazione di aree dove effettuare l'attività estrattiva, si è scelto di operare secondo il sistema che di seguito si riporta, in quanto ritenuto quello più oggettivo;

Visto che l'individuazione dei bacini estrattivi è stata effettuata tramite valutazione di impatto ambientale su due livelli consecutivi:

- il primo, alla scala 1:50.000 dove le risorse potenziali rappresentate alla scala 1:50.000 nell'Allegato 1 (Carta delle risorse potenziali) sono state sovrapposte ai vincoli presenti, rappresentati nell'Allegato 2a (Carta dei vincoli paesaggistici allegata alla Circolare 4/1992 della Direzione regionale della pianificazione territoriale), ed alle zone coperte da boschi e da vigneti, rappresentate nell'Allegato 3 (Carta dell'uso del suolo), alla stessa scala. Per quanto riguarda i vincoli considerati, sono state escluse le risorse di argilla per laterizi nelle aree interessate dai vincoli ritenuti non superabili ai fini estrattivi. Sono state inoltre escluse tutte le risorse situate al di sotto della linea delle risorgive. In questa fase di valutazione sono stati individuati 144 giacimenti che presentano condizioni di minor impatto rispetto alle rimanenti risorse che sono state escluse. I giacimenti suddetti sono stati riportati, con numerazione progressiva regionale preceduta dalla lettera "a" e con un retino relativo all'unità litologica di appartenenza, nella Carta dei bacini estrattivi alla scala 1:50.000 (All. 6). In seguito detti giacimenti sono stati sovrapposti al valore agronomico dei terreni, rappresentato nella Carta della classificazione delle aree agricole alla stessa scala (All. 4), in maniera da introdurre ulteriori elementi di selezione per il secondo livello di valutazione di impatto ambientale;

- il secondo alla scala 1:5.000. Le 144 aree individuate tramite il primo livello di valutazione sono state ulteriormente esaminate alla scala 1:5.000. Con tale metodo, di indagine sono stati esaminati i 144 bacini estrattivi di produzione che presentano minor impatto rispetto alle rimanenti risorse che sono state escluse. Tali bacini estrattivi sono riportati nella carta indice dei bacini estrattivi alla scala 1:5.000. In sede di valutazione ambientale, condotta alla scala 1:5.000 sono stati individuati una serie di vincoli e limitazioni di utilizzo che hanno comportato la predisposizione di una graduatoria, per valori discendenti di volumi liberi da vincoli, suddivisa per le tre tipologie litologiche. Per quanto concerne le cave autorizzate non incluse nei bacini estrattivi di produzione, sono state considerate come bacini estrattivi di completamento e recupero, ove cioè l'ulteriore espansione dell'attività estrattiva è sconsigliabile per la presenza di vincoli ambientali e limitazioni d'uso non superabili. Tali aree sono da considerarsi quindi come bacini di completamento, ove cioè l'attività estrattiva non è consentita al di fuori di quelle aree già a suo tempo autorizzate;

Visto che il fabbisogno di argilla per laterizi è stato determinato pari a 600.000 mc/anno basandosi esclusivamente sulla massima capacità produttiva delle fornaci, per un totale presumibile, nel decennio successivo all'approvazione del P.R.A.E. di 6.000.000 mc;

Visto che nelle cave autorizzate i volumi residui pari a circa 1.000.000 mc non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per il decennio di vigenza del P.R.A.E.;

Visto che le riserve dei bacini di produzione individuati sono largamente sufficienti a coprire il fabbisogno per il decennio del P.R.A.E.;

Visto che l'utilizzo di materiali diversi da quelli provenienti da scavi per la realizzazione di opere in zone ove erano presenti argille e limi e quelli derivati da impianti di lavorazione argille e limi e quelli derivati da impianti di lavorazione delle ghiaie. I suddetti materiali sono stati utilizzati unicamente come additivi nella miscela impiegata per la predisposizione di laterizi e pertanto non sembrano costituire, al momento una significativa percentuale di utilizzo;

Visto che dalla relazione di piano del P.R.A.E. - sezione argille per laterizi - si evince che con l'insieme dei bacini estrattivi individuati si ha che per l'unità litologica relativa al flash (n. 12, 13, 14) risulterebbero disponibili 9.44 milioni di mc liberi da vincoli e che per l'unità litologica dell'argilla di origine alluvionale (n. 6 e 7) risulta disponibile 92 milioni di mc liberi da vincoli, ma che tale disponibilità, per i motivi anzidetti, risulta non reale in quanto condizionata ad un insieme di fattori che ne limiteranno la reale disponibilità come conseguenza dei risultati che emergeranno dalla fase consultiva con le amministrazioni locali interessate;

Visto che gli elaborati relativi al progetto di P.R.A.E. costituiscono una rilevante mole di cartografie e di relazioni, la cui duplicazione implicherebbe un impegno economico considerevole soprattutto per la parte relativa alle indagini conoscitive, mentre le Amministrazioni comunali sono interessate unicamente alle elaborazioni e determinazioni effettuate inerenti alla sola sezione delle argille laterizi;

Considerato che risulta necessario lo stralcio di cinque bacini estrattivi individuati dai numeri a43 - a73 - a80 - a98 - a115 degli elaborati progettuali del P.R.A.E. sezione argille, in quanto, in fase di indagine condotta alla scala 1:5.000 sono risultati totalmente interessati dai vincoli di cui alle premesse;

preso atto che le norme di attuazione del Piano sono state modificate in termini non significativi secondo le indicazioni del CTR sezioni riunite di cui sopra, mentre rimangono da valutare sino alla fase dell'approvazione le seguenti raccomandazioni:

a) venga valutata la possibilità, da parte della competente Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico, durante la fase consultiva, di ridurre l'incisività delle norme tecniche di attuazione di piano rendendole più generiche, e rimandando tale definizione a specifiche circolari attuative da emanarsi da parte della stessa struttura preposta;

b) vengano introdotte specifiche tecniche per la determinazione della densità di compattazione del terreno agricolo utilizzato per il recupero;

Considerato che il progetto di P.R.A.E. in questione verrà inviato, così come previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1986, alle Amministrazioni provinciali nella forma integrale ed ai Comuni interessati nella forma limitata alla sezione delle argille per laterizi per i motivi sopra addotti;

Considerato altresì che le Amministrazioni provinciali sintetizzeranno i citati pareri delle Amministrazioni comunali e li trasmetteranno alla Direzione regionale dell'ambiente per l'eventuale rielaborazione del progetto medesimo;

all'unanimità

Delibera

 

 

Art. 1

Di adottare il progetto P.R.A.E. - sezione argilla per laterizi - come desunto dagli elaborati progettuali agli atti della Direzione regionale dell'ambiente sui quali si è espresso favorevolmente il C.T.R. sezioni riunite nella seduta dell'8 settembre 1995 con voto n. 1/R/1995 e regolarmente vidimati dalla segreteria del C.T.R. stesso, e che pertanto qui ci si dispensa dall'allegare. L'adozione è subordinata allo stralcio dei cinque bacini estrattivi individuati dal numero a43 - a73 - a80 - a98 - a115, che in fase di indagine condotta alla scala 1:5.000 sono risultati totalmente interessati dai vincoli di cui alle premesse, ed all'osservanza delle seguenti raccomandazioni:

a) venga valutata la possibilità, da parte della competente Direzione regionale dell'ambiente - Servizio geologico -, durante la fase consultiva di ridurre l'incisività delle norme tecniche di attuazione di piano rendendole più generiche, e rimandando tale definizione a specifiche circolari attuative da emanarsi da parte della stessa struttura preposta;

b) vengano introdotte specifiche tecniche per la determinazione della densità di compattazione del terreno agricolo utilizzato per il recupero.

 

 

     Art. 2

Di dare atto che alle Amministrazioni provinciali verrà inviata una copia integrale del progetto di P.R.A.E. - sezione argille per laterizi - mentre le Amministrazioni comunali verrà inviata la parte relativa alla sola sezione delle argille per laterizi di rispettivo interesse.

 

 

     Art. 3

Di dare mandato all'Assessore regionale all'ambiente di avviare le notifiche e consultazioni di legge, propedeutiche alla definitiva approvazione.

 

 

     Art. 4

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia dando espressamente atto che la consultazione dei cittadini potrà avvenire presso le Amministrazioni provinciali nei termini di legge.