§ 5.4.107 – L.R. 12 luglio 1999, n. 21.
Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:12/07/1999
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Riconoscimento di interesse locale).
Art. 3.  (Attribuzione di funzioni).
Art. 4.  (Interventi).
Art. 5.  (Presentazione delle domande di contributo).
Art. 6.  (Concessione di contributi).
Art. 7.  (Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.  (Norme finanziarie).
Art. 10.  (Entrata in vigore).


§ 5.4.107 – L.R. 12 luglio 1999, n. 21.

Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.

(B.U. 14 luglio 1999, n. 28).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione riconosce il particolare ruolo delle Società di Mutuo Soccorso, costituite senza fini di lucro nel territorio regionale, per la promozione culturale, civile e sociale delle comunità locali.

     2. A tal fine, la Regione valorizza la funzione sociale e di servizio perseguita dalle stesse, favorendo la diffusione delle attività di tali organismi nell'assistenza, nella promozione culturale e nella protezione sociale integrativa e tutelando il loro patrimonio storico-culturale.

     3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è assicurato il sostegno al funzionamento delle Società di Mutuo Soccorso, nonché alla collaborazione nelle attività tra le stesse, singole o associate, con i Comuni e le altre istituzioni pubbliche, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

 

     Art. 2. (Riconoscimento di interesse locale).

     1. Per assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso, la Regione riconosce agli archivi delle Società stesse la qualifica di "interesse locale".

     2. Per diffondere la conoscenza di tale patrimonio storico-culturale, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura, promuove un preliminare censimento di tutti i beni culturali appartenenti alle Società di Mutuo Soccorso nel territorio regionale.

 

     Art. 3. (Attribuzione di funzioni).

     1. Le funzioni di cui all'articolo 1 sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

     2. [1].

     [2 bis. Annualmente la Regione trasferisce alle Province le risorse finanziarie disponibili per gli interventi di cui all’articolo 4, in relazione al numero delle Società di Mutuo Soccorso in attività, sentito il parere del coordinamento di cui all’articolo 7.] [2]

 

     Art. 4. (Interventi). [3]

     [1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, le Province sono autorizzate a concedere contributi per:

     a) la conservazione ed il restauro del materiale storico e documentario;

     b) l'istituzione di premi di studio finalizzati alla ricerca ed all'approfondimento sulle origini e sulle attività delle Società di Mutuo Soccorso;

     c) iniziative e programmi per l'aggiornamento e la nuova realizzazione delle finalità di mutuo soccorso, anche nella prospettiva della mutualità e previdenza integrative;

     d) la gestione di iniziative e servizi nell’area sociale, formativa e ricreativa, anche mediante convenzioni con le istituzioni locali [4];

     e) iniziative e programmi per la diffusione dei valori della mutualità nelle comunità locali ed in particolare nelle scuole e per le giovani generazioni;

     f) interventi su edifici di proprietà per l'ammodernamento, il rinnovo e la sostituzione di impianti e per l'adeguamento alle normative di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.

     2. Le iniziative ed i programmi di cui al comma 1 devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti negli statuti delle Società di Mutuo Soccorso.

     3. I programmi e le iniziative di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), possono comprendere anche l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature.

     4. I contributi di cui al comma 1, lettera f), sono concessi in conto capitale nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     5. Le Società di Mutuo Soccorso, per le attività diverse da quelle indicate al comma 1, possono accedere ai contributi previsti dalla vigente legislazione regionale di settore con le procedure e modalità dalla stessa previste.]

 

     Art. 5. (Presentazione delle domande di contributo). [5]

     [1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 4, le Società di Mutuo Soccorso devono presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno domanda alla Provincia competente per territorio, corredata della seguente documentazione:

     a) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), il programma annuale di massima ed il preventivo di spesa;

     b) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), la relazione descrittiva dell'iniziativa, il preventivo di spesa, la copia della convenzione con l'istituzione locale, anche di durata pluriennale, riguardante una o più Società di Mutuo Soccorso;

     c) per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), un progetto preliminare delle opere da realizzare.]

 

     Art. 6. (Concessione di contributi). [6]

     1. Le Province, con apposito regolamento, disciplinano i criteri, le priorità e le modalità di concessione di contributi, nonché le modalità di controllo sulla realizzazione dei programmi e sull’utilizzo delle assegnazioni.

 

     Art. 7. (Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso) [7]

     1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonchè la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

     2. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

     3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 8. (Norma transitoria). [8]

     [1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 5.]

 

     Art. 9. (Norme finanziarie). [9]

     [1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 5228 [1.1.142.2.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.2 - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione VI - con la denominazione "Spese per il censimento nel territorio regionale del patrimonio storico-culturale delle Società di Mutuo Soccorso" e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.

     2. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999, a carico del capitolo 5300 [1.1.153.5.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 22 - programma 0.16.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VI - con la denominazione "Trasferimenti alle Province per la valorizzazione della funzione sociale e di servizio e per la tutela del patrimonio storico-culturale delle Società di Mutuo Soccorso" e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5300 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.

     3. All'onere complessivo di lire 400 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).]

 

     Art. 10. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[2] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 5 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15 con la decorrenza ivi indicata.

[5] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[8] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[9] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.