§ 16.2.8 - D.L. 9 settembre 1999, n. 312.
Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.2 divieti
Data:09/09/1999
Numero:312


Sommario
Art. 1.      1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2.      1. E' istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 16.2.8 - D.L. 9 settembre 1999, n. 312. [1]

Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.

(G.U. 10 settembre 1999, n. 213).

 

Art. 1.

     1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:

     a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, delle legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449 [2];

     b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [3];

     c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. E' istituita, per l'anno 1999 e nel limite massimo di spesa di lire 12.000 milioni, una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca, attuate in forma volontaria per compartimento marittimo, disposte con decreto del Ministro per le politiche agricole secondo un piano articolato, in attuazione dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio. La misura consiste nella corresponsione del minimo monetario garantito per il personale imbarcato e nel rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo personale.

     2. L'interruzione tecnica comporta il divieto di pesca nelle acque del compartimento anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi. In caso di inosservanza del divieto è disposta la sospensione della licenza per un periodo di trenta giorni.

     3. I criteri e le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del comma 1 sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2 bis. [4]

     1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, è concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennità fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana.

     2. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede entro il 30 novembre 1999, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al riparto dei fondi di cui al comma 4 tra le regioni adriatiche, individuate in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia- Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

     3. Le regioni di cui al comma 2 provvederanno con proprio atto a stabilire le modalità e l'entità della misura della provvidenza e della relativa erogazione.

     4. Gli interventi previsti dal comma 1, nei limiti di lire 31 miliardi per l'anno 1999, sono posti a carico delle risorse disponibili nell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, intendendosi corrispondentemente ridotta per il 1999 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Tali risorse affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1999.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 novembre 1999, n. 405.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 9 novembre 1999, n. 405.

[3] Lettera così sostituita dalla L. di conversione 9 novembre 1999, n. 405.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione 9 novembre 1999, n. 405.