§ 16.1.75 - D.L. 31 maggio 1999, n. 154.
Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico. [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:31/05/1999
Numero:154


Sommario
Art. 1.      1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 16.1.75 - D.L. 31 maggio 1999, n. 154. [1]

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico. [2]

(G.U. 1 giugno 1999, n. 126).

 

Art. 1.

     1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

     2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, apportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

     All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [3].

     3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

     4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE". In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

     6. E' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione [3].

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 luglio 1999, n. 249.

[2] In ragione della continuazione delle operazioni di bonifica riguardanti il mare Adriatico le disposizioni del presente decreto si applicano, a norma dell'art. 1 del D.L. 9 settembre 1999, n. 312, anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 luglio 1999, n. 249.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 30 luglio 1999, n. 249.