§ 4.10.140 - Legge Regionale 30 agosto 1984, n. 45.
Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:30/08/1984
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Avuto riguardo alla fase di sviluppo del processo di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli, la Segreteria generale straordinaria procede, entro il 31 dicembre 1998 sulla base [...]
Art. 2.      Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all'articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonchè le aree [...]
Art. 3.      Le Amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed [...]
Art. 4.      Per la determinazione delle indennità e dei valori dei beni considerati dal presente Titolo I, la Segreteria generale straordinaria e le Amministrazioni comunali, quali Enti delegati ai sensi [...]
Art. 5.      In relazione ai prefabbricati di proprietà regionale, insediati per soddisfare le necessità di ricovero provvisorio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1976, la Regione è [...]
Art. 6.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 viene istituito, «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno [...]
Art. 7.      Per le finalità previste dal precedente articolo 2 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dal precedente articolo 3 viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1984.
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.140 - Legge Regionale 30 agosto 1984, n. 45.

Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo.

(B.U. 31 agosto 1984, n. 82).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI ABITATIVI DI CARATTERE

PROVVISORIO E DEFINITIVO

 

Art. 1.

     Avuto riguardo alla fase di sviluppo del processo di ricostruzione in atto delle zone terremotate del Friuli, la Segreteria generale straordinaria procede, entro il 31 dicembre 1998 sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, ad una formale ricognizione delle aree su cui insistono degli insediamenti abitativi di carattere provvisorio, tuttora necessari per oggettive esigenze connesse al completamento del predetto processo ricostruttivo [1].

     L'approvazione della ricognizione delle aree ritenute necessarie in funzione del completamento di tale processo ha luogo con decreto del Segretario generale straordinario ed allo stesso è implicitamente riconosciuta la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Allo stesso organo spetta, poi, autorizzare l'occupazione temporanea delle aree suindicate, la quale non potrà essere protratta oltre un triennio dalla data di emanazione del relativo provvedimento.

     Con lo stesso decreto che autorizza l'occupazione viene stabilita l'indennità relativa da offrire ai proprietari dei beni occupati.

     L'indennità, se accettata entro 30 giorni dalla notificazione ai soggetti interessati dal decreto, viene corrisposta direttamente e per l'intero periodo.

     Ai fini della corresponsione dell'indennità trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'articolo 22 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 [2].

     In caso di mancata accettazione nel termine previsto, trova applicazione l'articolo 72, terzo e quarto comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Con il medesimo decreto potrà, altresì, essere determinata ed offerta ai proprietari, una indennità per i periodi di occupazione antecedenti all'emanazione del predetto provvedimento, qualora nessuna indennità sia stata loro corrisposta per tali periodi.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, si provvede a fissare i parametri di indennizzo, determinati, tenendo conto della perdita dei frutti, della diminuzione del valore del fondo, della durata dell'occupazione e di tutte le altre valutabili circostanze.

     Per il ripristino della produttività delle aree di cui al primo comma, una volta cessate le oggettive esigenze, prima della scadenza del termine di cui al terzo comma e comunque a seguito di rilevazione semestrale a cura del Segretario generale straordinario, si provvede con le modalità ed i criteri previsti dal successivo articolo 2.

 

     Art. 2.

     Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all'articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonchè le aree adibite a deposito di materiali di risulta, devono essere riconsegnate da parte dei Comuni interessati ai proprietari relativi entro 120 giorni dalla data del provvedimento predetto.

     Entro il medesimo termine i Comuni devono provvedere al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.

     Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le Amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l'indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente articolo 1.

     L'Amministrazione regionale provvede, con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonchè quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo [3].

     Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al primo comma.

     In tale caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i Comuni e i proprietari, per l'esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.

     L'erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d'anticipazione nella misura dell'80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute [4].

     Con le medesime deliberazioni viene forfettariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto ai Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate [5].

     Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all'esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L'erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo [6].

 

     Art. 3.

     Le Amministrazioni comunali sono delegate a finanziare le spese sostenute dagli aventi diritto alle provvidenze della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto dei sedimi sui quali insistono insediamenti abitativi definitivi realizzati con strutture pervenute da soggetti terzi donanti.

     Per sedime si intende l'area di stretta insistenza dei manufatti maggiorata del 20%.

     Il finanziamento è accordato per una somma pari al valore economico dell'area al tempo dell'insediamento così come stimata dall'Amministrazione comunale, rivalutata sulla base degli indici di svalutazione monetaria determinati dall'ISTAT.

     Il finanziamento non può essere accordato quando l'insediamento dei manufatti sia difforme dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici.

     Il finanziamento non può essere cumulato con le provvidenze previste dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Per l'assegnazione e l'erogazione dei fondi ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al primo comma, vale quanto disposto dal penultimo e dall'ultimo comma del precedente articolo.

     Delle somme esborsate, si terrà conto, per il loro recupero, all'atto della stipula del contratto di acquisizione in proprietà.

 

     Art. 4.

     Per la determinazione delle indennità e dei valori dei beni considerati dal presente Titolo I, la Segreteria generale straordinaria e le Amministrazioni comunali, quali Enti delegati ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto di autonomia, si avvalgono, nel rispetto delle direttive impartite in materia di collaborazione fra organi statali regionali, della consulenza tecnica degli Uffici tecnici erariali.

 

     Art. 5.

     In relazione ai prefabbricati di proprietà regionale, insediati per soddisfare le necessità di ricovero provvisorio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1976, la Regione è autorizzata a procedere alla loro alienazione, ovvero alla loro demolizione al venir meno delle esigenze predette.

 

TITOLO II

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 6.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 viene istituito, «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 760 con la denominazione: «Pagamento dell'indennità per l'occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976».

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 2 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2

Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 762 con la denominazione: «Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, dell'indennità per l'occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio nonchè adibite a deposito di materiali di risulta e per il ripristino della produttività».

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3 viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6041 con la denominazione: «Finanziamento ai Comuni per la corresponsione, su delega, di sovvenzioni per l'acquisto di sedimi relativi ad insediamenti abitativi definitivi».

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 5 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, viene istituito al Titolo II

- Sezione I Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria

generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il

capitolo 5909 con la denominazione «Spese per la demolizione di

prefabbricati di proprietà regionale, non altrimenti utilizzabili» e con lo

stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno

1984.

     Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione.

     Sul precitato capitolo 5909 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

     Sul medesimo capitolo 5909 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa»

- dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Il termine del presente comma già prorogato dall'art. 59 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55, dall'art. 50 della L.R. 2 maggio 1988 n. 26, dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1989, n. 24 e dall'art. 41 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37 è stato così fissato dall'art. 17 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[3] Vedi l'ipotesi di erogazione a rimborso di cui all'art. 52 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[4] Vedi l'estensione di cui all'art. 21 della L.R. 11 settembre 1991 n. 48.

[5] Vedi l'ipotesi di corresponsione dell'indennità di occupazione di cui all'art. 78, comma 6, della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[6] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.