§ 43.1.3C - Legge 19 agosto 1976, n. 570.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:19/08/1976
Numero:570


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli [...]


§ 43.1.3C - Legge 19 agosto 1976, n. 570. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.

(G.U. 25 agosto 1976, n. 224)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15", sono aggiunte le seguenti: "per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni"; e le parole: "alle disposizioni vigenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865".

     All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: "quarto comma", sono aggiunte le seguenti: "dell'art. 16"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati".

     All'articolo 3, le parole: "nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti".

     All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennità di cui al comma precedente spetta nella misura della metà al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo comma, le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.