§ 3.9.7 - Legge Regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Norme per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in applicazione dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:3. assetto ed utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 lavori pubblici, viabilità e acquedotti
Data:10/05/1976
Numero:15


Sommario
Art. 1.      La gestione per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 viene [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.9.7 - Legge Regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Norme per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in applicazione dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

(B.U. n. 9 del 15 maggio 1976).

 

Art. 1.

     La gestione per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in virtù dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 viene effettuata in conformità delle norme statali regolanti le diverse materie per quanto non in contrasto con le leggi regionali.

     Le funzioni già esercitate dal Ministero dei LL.PP. e dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. sono attribuite rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessore ai Lavori Pubblici.

     I pareri degli organi consultivi statali Ingegnere Capo del Genio Civile, Capo dell'Ufficio Tecnico e Comitato Tecnico-Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. sono rispettivamente sostituiti da quelli dell'Ingegnere responsabile del Settore tecnico competente ed avente le funzioni di cui all'art. 9 della L.R. 4 aprile 1975, n. 27, e dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4 della L.R. 4 aprile 1975 n. 27 e dalla commissione stessa integrata da un Responsabile di settore competente nelle materie amministrati afferenti i lavori pubblici e da un funzionario dell'Ufficio legale della Regione o, in mancanza, da un funzionario della Regione esperto in discipline amministrative, nominati dal Presidente della Giunta.

     I fondi trasferiti dal Provveditorato alle OO.PP. e quelli assegnati alla Regione in virtù del precitato art. 17 sono gestiti in apposita contabilità speciale dell'Assessore Regionale alle Finanze cui restano altresì devolute le competenze già della Ragioneria Regionale dello Stato.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.