§ 4.10.114 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 54.
Modifiche e rifinanziamento dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:16/08/1982
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 viene così modificato: «Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è [...]
Art. 2.      Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dagli articoli 46 bis - inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - 50, secondo comma, e 51, secondo comma della legge regionale 23 dicembre [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 milioni per l'esercizio 1982.


§ 4.10.114 - Legge Regionale 16 agosto 1982, n. 54. [1]

Modifiche e rifinanziamento dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni e rifinanziamento degli articoli 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

(B.U. 21 agosto 1982, n. 77).

 

Art. 1.

     Il terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 viene così modificato: «Nel caso di mutuo a breve termine e, comunque, fino a sei anni, l'ammontare del contributo è pari all'ammontare degli interessi calcolati i al tasso non superiore al 20%».

 

     Art. 2.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi per i mutui a breve termine di cui agli articoli 27 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell'esercizio finanziario 1982 il limite di impegno di lire 3.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1987.

     L'onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 6011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 9.000 milioni.

     Al predetto onere di lire 9.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» - del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dagli articoli 46 bis - inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, - 50, secondo comma, e 51, secondo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è autorizzato nell'esercizio 1982 il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

     L'onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6 .000 milioni.

     Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» - del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 79, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 28 milioni per l'esercizio 1982.

     Il predetto onere di lire 28 milioni fa carico al capitolo 6038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982 - 1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell'Assessore alle Finanze n. 8/Rag. del 3 febbraio 1982, - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 28 milioni per l'esercizio 1982.

     Al predetto onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il decreto dell'Assessore alle Finanze n. 11/Rag. dell'11 febbraio 1982.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.