§ 4.10.91 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 79.
Allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L. - Intervento finanziario regionale integrativo di quello [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/12/1980
Numero:79


Sommario
Art. 1.      Sono a carico della Regione tutti gli oneri per l'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari su autorizzazione del Commissario [...]
Art. 2.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 814 milioni per l'esercizio 1980.


§ 4.10.91 - Legge Regionale 23 dicembre 1980, n. 79. [1]

Allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L. - Intervento finanziario regionale integrativo di quello del Commissario straordinario del Governo.

(B.U. 23 dicembre 1980, n. 130).

 

Art. 1.

     Sono a carico della Regione tutti gli oneri per l'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari su autorizzazione del Commissario straordinario del Governo a norma dell'articolo 18 della legge 29 maggio 1976, n. 336 e riguardanti impianti realizzati entro il perimetro degli insediamenti, con esclusione delle cabine di trasformazione, ovvero opere di allacciamento delle case sparse.

 

     Art. 2.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 814 milioni per l'esercizio 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5530 con la denominazione: «Oneri relativi all'allacciamento degli insediamenti abitativi provvisori alla rete dell'E.N.E.L., sostenuti dai concessionari» e con lo stanziamento di lire 814 milioni per l'esercizio 1980, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991: «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.