§ 4.10.143 - Legge Regionale 18 dicembre 1984, n. 54.
Norme speciali riguardanti l'utilizzo dei fondi destinati agli interventi per la ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/12/1984
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 8.626 milioni per l'anno 1984.
Art. 2.      E' costituito il «Fondo regionale per il finanziamento dei limiti d'impegno relativi a spese e contributi pluriennali a favore delle zone terremotate».
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.143 - Legge Regionale 18 dicembre 1984, n. 54.

Norme speciali riguardanti l'utilizzo dei fondi destinati agli interventi per la ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli.

(B.U. 18 dicembre 1984, n. 114).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 8.626 milioni per l'anno 1984.

     La predetta spesa di lire 8.626 milioni fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 8.626 milioni per l'anno 1984.

     Al predetto onere di lire 8.626 milioni si fa fronte mediante prelevamento dei sottospecificati importi:

     - lire 7.126 milioni dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984: di detto importo, la quota di lire 7.105.549.273 corrisponde a quanto non utilizzato al 31 dicembre 1983 e trasferito, ai sensi degli articoli 7 e 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 15 del 9 febbraio 1984;

     - lire 1.500 milioni dal capitolo 5251 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 8 del 19 gennaio 1984.

 

     Art. 2.

     E' costituito il «Fondo regionale per il finanziamento dei limiti d'impegno relativi a spese e contributi pluriennali a favore delle zone terremotate».

     A favore di detto fondo è autorizzata l'assegnazione di lire 5.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986.

     Dal predetto fondo verranno prelevati gli stanziamenti relativi alla prima annualità e - fino a concorrenza dell'importo di lire 1.500 milioni - alla seconda annualità dei limiti d'impegno che saranno autorizzati con legge regionale per la concessione di contributi pluriennali costanti per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, viene istituito, a decorrere dall'anno 1985 al Titolo II - Sezione VI Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 6992 con la denominazione: «Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo di lire 5.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 35 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     Alle somme iscritte ai capitoli di spesa finanziati con utilizzo del fondo di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.