§ 4.10.100 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 62.
Rifinanziamento dell'articolo 27, primo e secondo comma, e dell'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:02/09/1981
Numero:62


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dagli articoli 46 bis - inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 - 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre [...]
Art. 2.      Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 e dall'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e [...]


§ 4.10.100 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 62. [1]

Rifinanziamento dell'articolo 27, primo e secondo comma, e dell'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 46 bis, 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, concernenti contributi pluriennali costanti della Regione nel settore della ricostruzione.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dagli articoli 46 bis - inserito con l'articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 - 50, secondo comma, e 51, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 è autorizzato nell'esercizio 1981il limite di impegno di lire 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del piano finanziario regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2000.

     L'onere di lire 3.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 6018 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981,il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia», del precitato stato di previsione.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     Per gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 e dall'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'esercizio 1981.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

     L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981,il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia», del precitato stato di previsione.

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.