§ 5.4.39 - Legge Regionale 27 maggio 1978, n. 45.
Ulteriori interventi a favore di Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:27/05/1978
Numero:45


Sommario
Art. 1.      Al fine di assicurare il completamento del piano regionale degli asili-nido di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, recante norme di attuazione ed integrazione della [...]
Art. 2.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo 1, [...]
Art. 3.      Le modalità di erogazione previste dal precedente articolo 2 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, [...]
Art. 4.      Con riferimento all'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43 ed alle norme contenute nella legge 29 novembre 1977, n. 891, l'Amministrazione regionale ha facoltà di assegnare a [...]
Art. 5.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente, nei limiti degli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo di [...]
Art. 6.      Gli oneri previsti dall'articolo 1, primo comma, e dal Capo II della presente legge fanno carico al capitolo 6941 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi [...]
Art. 7.      Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1973, n. 43.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.39 - Legge Regionale 27 maggio 1978, n. 45.

Ulteriori interventi a favore di Comuni e loro Consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido. [*]

(B.U. 29 maggio 1978, n. 45).

 

CAPO I

    Interventi per la costruzione ed il completamento degli asili-nido

 

Art. 1.

     Al fine di assicurare il completamento del piano regionale degli asili-nido di cui all'articolo 28 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, recante norme di attuazione ed integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, l'Amministrazione regionale, in attuazione della legge 29 novembre 1977, n. 891, è autorizzata a concedere a favore di Comuni e loro Consorzi non inclusi nelle zone terremotate contributi in conto capitale fino alla percentuale massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile e non coperta da precedenti contributi regionali o statali per la costruzione, il completamento, il riattamento, l'impianto e l'arredo di asili-nido.

     Per le opere ricadenti nelle zone delimitate dal D.P.G.R. n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti di cui al precedente comma, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, faranno ricorso alla legge regionale n. 34 del 26 luglio 1976 e successive modifiche e integrazioni ed alla legge regionale n. 63 del 23 dicembre 1977, ancorché i lavori siano stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.

     (Omissis) [1].

     L'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale ed all'emigrazione riferisce entro il 31 maggio di ogni anno alla competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del piano regionale degli asili-nido [2].

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo 1, tenendo presenti i criteri di cui alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e fissando le priorità d'intervento ed i tempi di attuazione delle opere.

     In ordine all'individuazione delle priorità, si terrà conto, fra l'altro, dello stato di avanzamento dell'iniziativa e delle condizioni socio-economiche locali.

     All'erogazione dei contributi di potrà provvedere:

     - fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione dei verbali di consegna dei lavori, sottoscritto, senza riserve, dall'impresa e vistato dal legale rappresentante dell'ente;

     - nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento della conformità del lavoro al progetto esecutivo e della avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale;

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo, sulla base degli atti di contabilità finale e di collaudo, approvati ai sensi di legge.

 

     Art. 3.

     Le modalità di erogazione previste dal precedente articolo 2 possono essere applicate anche per i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, nonché dell'articolo 4, lettera a), della legge regionale 15 maggio 1973, n. 43.

 

CAPO II

Interventi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-

nido

 

     Art. 4.

     Con riferimento all'articolo 34 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43 ed alle norme contenute nella legge 29 novembre 1977, n. 891, l'Amministrazione regionale ha facoltà di assegnare a Comuni e loro Consorzi contributi, fino alla percentuale massima del 50%, sulle spese sostenute dagli enti predetti per la gestione, il funzionamento e la manutenzione di asili-nido per la parte non coperta dalle rette poste a carico degli utenti il servizio.

     Il Consiglio comunale o l'Assemblea consorziale, acquisito obbligatoriamente il parere del Comitato di gestione di cui all'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 1973, n. 43, determina annualmente l'ammontare delle rette di frequenza, tenendo conto delle locali condizioni socio-economiche e diversificando le rette medesime in rapporto alle condizioni economiche delle famiglie e alla composizione dei rispettivi nuclei [3].

     Dovrà essere inoltre prevista l'assegnazione di posti gratuiti per i bambini appartenenti a famiglie che si trovino in particolari e comprovate situazioni di disagio economico [4].

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale e all'emigrazione, approva annualmente, nei limiti degli stanziamenti iscritti nell'apposito capitolo di bilancio, il piano di ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo 4, fissandone le modalità di assegnazione e tenendo conto, fra l'altro, sia della ricettività degli asili-nido, sia delle condizioni socioeconomiche locali [5].

 

CAPO III

Norma finanziaria

 

     Art. 6.

     Gli oneri previsti dall'articolo 1, primo comma, e dal Capo II della presente legge fanno carico al capitolo 6941 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO IV

Norme finali

 

     Art. 7.

     Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale 14 maggio 1973, n. 43.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Comma modificativo del punto 4 del primo comma dell'art. 75 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 4 giugno 1979, n. 23.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 4 giugno 1979, n. 23.

[4] Vedi nota che precede.

[5] Articolo così integrato dall'art. 5 della L.R. 4 giugno 1979, n. 23.