§ 5.4.25 - Legge Regionale 14 maggio 1973, n. 43.
Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili-nido. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:14/05/1973
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'asilo-nido è un servizio sociale volto ad assicurare al bambino un equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico.
Art. 2.      L'asilo-nido è un servizio di base decentrato a livello residenziale, aperto a tutti i bambini fino ai tre anni di età.
Art. 3.      L'asilo-nido è gestito socialmente, con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nell'area di utenza.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili-nido adeguato alle esigenze della popolazione, è autorizzata ad assegnare ai Comuni o ai Consorzi di [...]
Art. 5.      Il contributo «una tantum» di lire 40 milioni sulle spese relative alla costruzione, all'impianto e all'arredamento degli asili-nido, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre [...]
Art. 6.      I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendono beneficiare del contributo «una tantum» di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e del contributo integrativo regionale, di cui [...]
Art. 7.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla istruzione e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione annuale dei contributi «una tantum» e di quelli integrativi regionali [...]
Art. 8.      Il contributo «una tantum» e quello integrativo regionale sono assegnati ed erogati contestualmente con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.
Art. 9.      I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e [...]
Art. 10.      Gli edifici costruiti con il contributo «una tantum» e quello integrativo regionale, sono vincolati per 20 anni alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione.
Art. 11.      L'asilo-nido di nuova costruzione deve essere collocato m posizione soleggiata, lontano da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali e da sedi di intenso traffico; deve disporre [...]
Art. 12.      Per le norme tecniche di massima, relative alle caratteristiche strutturali e funzionali degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, si fa rinvio all'Allegato A).
Art. 13.      Il contributo fisso di lire 20 milioni sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione dell'asilo-nido, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che [...]
Art. 14.      I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendono beneficiare del contributo fisso di lire 20 milioni e del contributo integrativo regionale sulle spese di gestione, di cui al precedente articolo [...]
Art. 15.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla istruzione e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione annuale del contributo fisso di lire 20 milioni e del contributo [...]
Art. 16.      I Comuni o i Consorzi di Comuni che istituiscono o gestiscono asili- nido coi contributi di cui alla presente legge sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dalla comunicazione dell'ammissione al [...]
Art. 17.      Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, determina:
Art. 18.      La gestione dell'asilo-nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un Comitato di gestione nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale e composto [...]
Art. 19.      Il regolamento comunale o consorziale definisce i compiti del Comitato di gestione e le relative modalità di esercizio nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.
Art. 20.      Il Comitato di gestione deve discutere con l'Assemblea dei genitori e con gli operatori dell'asilo-nido gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici ed organizzativi dell'asilo stesso.
Art. 21.      Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo-nido, il Comitato di gestione si avvale del servizio di [...]
Art. 22.      Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo nido.
Art. 23.      Il personale degli asili-nido è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso ed è inquadrato nei ruoli comunali.
Art. 24.      (Omissis)
Art. 25.      La funzione di coordinatore dei servizi dell'asilo-nido deve essere affidata dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, sentito il Comitato di gestione, a persona esperta nei problemi [...]
Art. 26.      Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria.
Art. 27.      La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali.
Art. 28.      Il piano annuale regionale degli interventi disposti a favore degli asili-nido, risultante dai piani di ripartizione dei contributi per la costruzione e per la gestione di cui agli articoli 7 e [...]
Art. 29.      (Omissis)
Art. 30.      In relazione all'effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nel bilancio regionale saranno istituiti, [...]
Art. 31.      Per le finalità previste dagli articoli 4, lettera c), e 5 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 67 milioni.
Art. 32.      Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui sono disposti non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della relativa spesa.
Art. 33.      Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4, lettere a) e c), della presente legge, sono validi gli atti posti in essere e le procedure seguite in materia di asili-nido, in [...]
Art. 34.      All'onere derivante dall'erogazione del contributo integrativo sulle spese di gestione degli asili-nido, di cui all'articolo 13 della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che sarà [...]


§ 5.4.25 - Legge Regionale 14 maggio 1973, n. 43.

Norme di attuazione e di integrazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili-nido. [*]

(B.U. 24 maggio 1973, n. 23).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     L'asilo-nido è un servizio sociale volto ad assicurare al bambino un equilibrato e armonico sviluppo psico-fisico.

     Esso concorre alla soluzione dei problemi della famiglia e, in particolare, consente alla madre lavoratrice il migliore adempimento dei suoi compiti.

 

     Art. 2.

     L'asilo-nido è un servizio di base decentrato a livello residenziale, aperto a tutti i bambini fino ai tre anni di età.

     Eventuali menomazioni fisico-psichiche non possono costituire causa di esclusione dei bambini dagli asili-nido.

 

     Art. 3.

     L'asilo-nido è gestito socialmente, con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nell'area di utenza.

     E' compito dei Comuni e dei Consorzi di Comuni di provvedere all'istituzione degli asili-nido, determinandone l'ubicazione sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze locali del servizio.

     E' altresì compito dei Comuni e dei Consorzi di Comuni di provvedere alla costruzione, all'amministrazione ed al controllo degli asili-nido, garantendone il coordinamento con gli altri interventi sociali nell'ambito del rispettivo territorio.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili-nido adeguato alle esigenze della popolazione, è autorizzata ad assegnare ai Comuni o ai Consorzi di Comuni, subordinatamente al disposto dell'articolo 30 della presente legge:

     a) il contributo «una tantum» di lire 40 milioni, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sulle spese di costruzione, di impianto e di arredamento degli asili-nido istituiti ai sensi della legge medesima;

     b) il contributo fisso annuale di lire 20 milioni, di cui al precitato articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione degli asili-nido realizzati ai sensi della legge medesima e della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30;

     c) un contributo integrativo a carico dell'Amministrazione regionale, entro i limiti indicati dal successivo articolo 5, sulle spese di costruzione, di impianto e di arredamento degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

     d) un contributo integrativo a carico dell'Amministrazione regionale, entro i limiti indicati dall'articolo 13 della presente legge, sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30.

 

TITOLO II

COSTRUZIONE DEGLI ASILI-NIDO

 

CAPO I

Interventi per la costruzione degli asili-nido

 

     Art. 5.

     Il contributo «una tantum» di lire 40 milioni sulle spese relative alla costruzione, all'impianto e all'arredamento degli asili-nido, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che sarà erogato in conformità del disposto dell'articolo 30 della presente legge, è integrato dal contributo costante pluriennale a carico della Amministrazione regionale, di cui al precedente articolo 4, lettera c).

     Il contributo integrativo è assegnato per un periodo non superiore a 20 anni, nella misura del 6% della spesa ritenuta ammissibile, non coperta dal contributo «una tantum».

     La spesa ammissibile comprende, oltre al costo della opera, delle attrezzature e dell'arredamento, quella dell'area edificabile, nonché una quota per spese generali e di collaudo non superiore all'8% del costo dell'opera.

 

     Art. 6.

     I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendono beneficiare del contributo «una tantum» di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e del contributo integrativo regionale, di cui al precedente articolo 5, devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali, entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

     a) deliberazione dell'organo comunale o consortile competente con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto all'istituzione dell'asilo-nido, alla realizzazione dell'opera e al conseguimento del contributo, vistata dall'organo di controllo;

     b) relazione illustrativa dell'asilo-nido, con il preventivo sommario della spesa occorrente per la realizzazione, l'indicazione dei mezzi di finanziamento e l'individuazione dell'area sui cui sorgerà l'asilo-nido in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla istruzione e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione annuale dei contributi «una tantum» e di quelli integrativi regionali sulle spese di costruzione, impianto e arredamento degli asili-nido, fissando le priorità d'intervento e i tempi di attuazione delle opere.

 

     Art. 8.

     Il contributo «una tantum» e quello integrativo regionale sono assegnati ed erogati contestualmente con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

     In materia si osservano le norme dell'articolo 63 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificato con legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

     La mancata presentazione degli elaborati progettuali entro il termine fissato dall'Assessorato dei lavori pubblici è causa di decadenza dall'ammissione al piano di ripartizione, salvo concessione di una sola proroga, in casi eccezionali, da parte dell'Assessorato dei lavori pubblici, sentito l'Assessorato dell'istruzione e delle attività culturali.

 

     Art. 9.

     I lavori di costruzione degli asili-nido si considerano a tutti gli effetti opere pubbliche. L'approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera ai sensi di legge.

     L'eventuale acquisizione di aree destinate alla realizzazione degli asili-nido avviene secondo le norme della legge 22 ottobre 1971. n. 865.

 

     Art. 10.

     Gli edifici costruiti con il contributo «una tantum» e quello integrativo regionale, sono vincolati per 20 anni alla destinazione indicata nel decreto di assegnazione.

     In casi motivati, su istanza dei Comuni o dei Consorzi di Comuni interessati, l'Amministrazione regionale può consentire lo svincolo anticipato dell'edificio.

 

CAPO II

Criteri generali per la costruzione degli asili-nido

 

     Art. 11.

     L'asilo-nido di nuova costruzione deve essere collocato m posizione soleggiata, lontano da fonti di inquinamento e di rumore, da scarichi industriali e da sedi di intenso traffico; deve disporre di uno spazio esterno attrezzato a giochi e a verde e va ubicato, ove possibile, in prossimità di zone attrezzate a verde pubblico. La sua ricettività non deve essere inferiore a 30, né superiore a 60 posti-bambino.

     L'asilo-nido si articola in sezioni, rispettivamente per i lattanti, per i semi divezzi e per i divezzi.

     L'asilo-nido può essere aggregato a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti.

 

     Art. 12.

     Per le norme tecniche di massima, relative alle caratteristiche strutturali e funzionali degli asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, si fa rinvio all'Allegato A).

 

TITOLO III

GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ASILI-NIDO

 

CAPO I

Interventi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione

 

     Art. 13.

     Il contributo fisso di lire 20 milioni sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione dell'asilo-nido, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che sarà erogato in conformità del disposto dell'articolo 30 della presente legge, potrà essere integrato da un contributo annuo, a carico dell'Amministrazione regionale, sulle spese di gestione ritenute ammissibili e non coperte dal contributo di lire 20 milioni.

 

     Art. 14.

     I Comuni o i Consorzi di Comuni che intendono beneficiare del contributo fisso di lire 20 milioni e del contributo integrativo regionale sulle spese di gestione, di cui al precedente articolo 13, dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale dell'istruzione e delle attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dei seguenti documenti:

     a) deliberazione del competente organo comunale o consortile con cui si autorizza la richiesta di contributo, vistata dall'organo di controllo;

     b) elenco riepilogativo, a titolo di rendiconto, delle spese sostenute con i contributi dell'anno precedente, integrato da una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati concessi, per gli asili-nido già funzionanti; bilancio preventivo, per gli asili-nido di recente istituzione;

     c) documentazione delle caratteristiche e della ricettività dell'asilo-nido e dell'organico del personale;

     d) regolamento dell'asilo-nido.

 

     Art. 15.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla istruzione e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione annuale del contributo fisso di lire 20 milioni e del contributo integrativo regionale, di cui all'articolo 13 della presente legge, sulle spese di gestione, di funzionamento e di manutenzione degli asili-nido, fissandone le modalità di assegnazione.

     Il contributo fisso e quello integrativo regionale sono assegnati ed erogati contestualmente con decreto dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali.

 

CAPO II

     Criteri generali per la gestione e il controllo degli asili-nido

 

     Art. 16.

     I Comuni o i Consorzi di Comuni che istituiscono o gestiscono asili- nido coi contributi di cui alla presente legge sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dalla comunicazione dell'ammissione al primo contributo, un regolamento per l'asilo-nido, recependo i criteri generali richiamati agli articoli seguenti del presente Capo II.

 

     Art. 17.

     Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale, determina:

     a) l'area di utenza dell'asilo-nido in base al criterio della residenzialità del servizio;

     b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo- nido, nel caso in cui le richieste eccedano il numero dei posti disponibili. Tali criteri devono assicurare priorità ai figli di madri lavoratrici dipendenti e autonome nonché ai bambini che non trovano adeguata assistenza nell'ambito familiare, avuto riguardo sia alle condizioni economiche della famiglia, sia alla composizione del nucleo familiare;

     c) l'orario di apertura dell'asilo-nido, in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali.

 

     Art. 18.

     La gestione dell'asilo-nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un Comitato di gestione nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale e composto almeno da:

     1) una rappresentanza del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale, con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

     2) una rappresentanza delle famiglie degli utenti, eletta dall'Assemblea delle stesse;

     3) una rappresentanza della Federazione sindacale unitaria dei lavoratori e delle associazioni dei lavoratori autonomi designata dalle organizzazioni stesse;

     4) una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido, eletta dal personale stesso.

     Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti il Comitato.

     La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il Comitato. Il Comitato di gestione elegge nel suo seno il Presidente. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.

     Alle riunioni del Comitato di gestione partecipano il coordinatore dei servizi e il medico dell'asilo-nido.

 

     Art. 19.

     Il regolamento comunale o consorziale definisce i compiti del Comitato di gestione e le relative modalità di esercizio nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.

     In ogni caso spetta al Comitato:

     - presentare all'Amministrazione comunale o all'Assemblea consorziale proposte per il bilancio di gestione dell'asilo-nido da inserire nel bilancio comunale o consorziale;

     - avanzare proposte sull'attuazione degli stanziamenti di bilancio e seguirne l'andamento;

     - esplicare attività di collaborazione con gli organi esecutivi comunali e consorziali, verificare la redazione del conto consuntivo di gestione e predisporre la relazione morale da sottoporre al Consiglio comunale o consorziale;

     - elaborare, in collaborazione con i servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogici-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;

     - decidere sulle domande d'ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consorziale;

     - promuovere incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo-nido e per la diffusione dell'informazione sull'assistenza all'infanzia;

     - prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che siano presentati dagli utenti, assumendo le opportune iniziative. In ogni caso ai reclami dovrà essere data risposta in forma scritta;

     - presentare al Consiglio comunale o all'Assemblea consorziale proposte per la modifica del regolamento del servizio e, in generale, su ogni questione che interessi l'assistenza all'infanzia;

     - partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali e consorziali relativi agli asili-nido ed ai servizi sociali per l'infanzia.

 

     Art. 20.

     Il Comitato di gestione deve discutere con l'Assemblea dei genitori e con gli operatori dell'asilo-nido gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici ed organizzativi dell'asilo stesso.

     L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte all'anno, alla presenza del Sindaco o del Presidente dell'Assemblea consortile o, ove esistente, del Presidente del Comitato di quartiere, o dei rispettivi delegati, e con la partecipazione degli operatori dell'asilo.

     L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria a seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo dei nuclei familiari utenti dell'asilo-nido.

 

     Art. 21.

     Per il collegamento con le famiglie e per l'acquisizione degli elementi conoscitivi ai fini del giudizio sull'ammissione all'asilo-nido, il Comitato di gestione si avvale del servizio di assistenza sociale comunale, secondo modalità da stabilirsi nel regolamento comunale o consorziale.

 

     Art. 22.

     Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo nido.

     Gli asili-nido debbono essere dotati di personale qualificato, sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica al bambino, nonché di personale addetto ai servizi.

     Fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale degli asili-nido, il personale qualificato deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia o di puericultrice o di assistente per l'infanzia o di maestra di scuola materna o di abilitazione magistrale.

     Al personale qualificato e a quello addetto ai servizi non possono essere affidati incarichi non rientranti nelle mansioni della rispettiva categoria [1].

 

     Art. 23.

     Il personale degli asili-nido è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso ed è inquadrato nei ruoli comunali.

 

     Art. 24.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 25.

     La funzione di coordinatore dei servizi dell'asilo-nido deve essere affidata dal Comune o dal Consorzio dei Comuni, sentito il Comitato di gestione, a persona esperta nei problemi assistenziali-educativi della prima infanzia, scelta entro la categoria del personale comunale.

 

     Art. 26.

     Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria.

     Dovranno essere assicurati gli interventi specialistici richiesti per l'attuazione di una precoce prevenzione del disadattamento durante la prima infanzia.

     Il servizio sanitario negli asili-nido potrà essere affidato al Consorzio sanitario che sarà eventualmente istituito ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

 

     Art. 27.

     La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali.

     Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, la vigilanza è affidata all'Ufficiale sanitario del Comune nel quale ha sede l'asilo-nido o al Consorzio sanitario che sarà eventualmente istituito ai sensi della legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

 

TITOLO IV

PIANO ANNUALE DEGLI ASILI-NIDO

 

     Art. 28.

     Il piano annuale regionale degli interventi disposti a favore degli asili-nido, risultante dai piani di ripartizione dei contributi per la costruzione e per la gestione di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge, è trasmesso al Ministero della sanità entro il 31 ottobre di ciascun anno.

     Le decadenze, le revoche e le rinunce ai contributi e le altre variazioni del piano sono comunicate al Ministero della sanità in occasione della trasmissione del piano successivo [3].

 

     Art. 29.

     (Omissis) [4].

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

 

     Art. 30.

     In relazione all'effettiva assegnazione dei fondi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nel bilancio regionale saranno istituiti, con le modalità previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale 1º gennaio 1973, n. 11, corrispondenti capitoli di entrata e di spesa per gli specifici interventi ed entro i limiti di importo previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e dall'articolo 4, lettera a) e b), della presente legge.

 

     Art. 31.

     Per le finalità previste dagli articoli 4, lettera c), e 5 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1973, un limite di impegno di lire 67 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 67 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, è istituito - al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 5809 con la denominazione: «Contributi annui costanti sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044» e con lo stanziamento di lire 67 milioni, cui si provvede mediante storno di lire 50 milioni dal capitolo 1401 e di lire 17 milioni dal capitolo 5751 iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

     La spesa di lire 67 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

     Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 12 della legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, è ridotto da lire 100 milioni a lire 83 milioni con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il capitolo 1401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973 viene soppresso in relazione al disposto dell'articolo 29 della presente legge.

 

     Art. 32.

     Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui sono disposti non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della relativa spesa.

 

     Art. 33.

     Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 4, lettere a) e c), della presente legge, sono validi gli atti posti in essere e le procedure seguite in materia di asili-nido, in conformità alla legge regionale 3 agosto 1970, n. 30, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34.

     All'onere derivante dall'erogazione del contributo integrativo sulle spese di gestione degli asili-nido, di cui all'articolo 13 della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento che sarà autorizzato con successiva legge di finanziamento sulla base delle necessità che si manifesteranno in relazione agli asili-nido che saranno costruiti e che entreranno in funzione [5].

 

ALLEGATO «A»

 

   Norme tecniche di massima relative alle caratteristiche strutturali e

funzionali degli asili-nido.

 

     1) Area. L'area di pertinenza dell'asilo-nido deve avere una superficie rispondente a un rapporto minimo di 40 metri quadrati per posto- bambino. Per gli asili di ricettività minima, la superficie complessiva non può essere comunque inferiore a 1500 metri quadrati.

 

     2) Spazio interno. La superficie interna dell'edificio non deve essere inferiore a 9 metri quadrati per posto-bambino.

 

     3) Edificio. Non deve avere di norma più di un piano. I locali destinati all'accoglimento devono essere ubicati al pianoterreno a diretto contatto col terreno esterno, con esclusione del seminterrato, che può essere destinato ai servizi generali idonei a esservi collocati.

     I servizi generali, nel caso di un piano sopraelevato, vanno localizzati superiormente.

     I cortili non possono essere chiusi da tutti e quattro i lati.

     L'edificio dell'asilo-nido tipo, con tre sezioni (per lattanti, per semi divezzi e per divezzi), è dotato, tenuto conto della ricettività e della superficie minima interna per posto-bambino, dei seguenti ambienti debitamente strutturati:

     - ingresso (con porticato esterno o pensilina)

     - deposito carrozzine

     - accettazione

     - spogliatoio bambini

     - stanze culle neonati [6-8 culle per stanza]

     - stanza cure neonati (tavolo fasciatoio e bagnetto)

     - stanza giochi

     - stanza allattamento

     - locale sosta madri o nutrici

     - cucinetta pappe

     - lactarium attrezzato

     - ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti

     - ricreatori per bambini [20 bambini per ciascuno]

     - refettorio bambini (due turni)

     - stanze riposo (lettini, brandine)

     - servizi igienici bambini (locale WC e locale lavabi e bagnetti)

     - ambulatorio medico

     - cucina generale

     - dispensa

     - lavanderia, stireria e guardaroba

     - refettorio personale

     - spogliatoio personale

     - servizi igienici personale

     - depositi, ripostigli, magazzino

     - uffici

     - corridoi

     - centrale termica

     - zone per le attività all'aria aperta.

 

     4) Zone finestrate. La superficie delle zone finestrate va compresa tra 1/5 e 1/7 della superficie del pavimento. L'illuminazione deve essere il più possibile a luce naturale.

 

     5) Altezza davanzali. Deve rapportarsi alla scala del bambino e non essere, pertanto, superiore a centimetri 60.

 

     6) Arredo. Anche questo deve rapportarsi alla scala del bambino; essere di semplice concezione, di solida fattura, dipinto a colori vivaci e tale da favorire lo sviluppo psichico del bambino.

 

     7) Attrezzatura dell'area esterna. Deve essere semplice e di facile manutenzione. Deve consentire lo svolgimento dei giochi e delle attività all'aria aperta durante la buona stagione, con la protezione di pergolati, tende mobili, ecc. Deve comprendere eventualmente zone alberate e ombreggiate che abbiano un aspetto il più possibile naturale e stimolante per la fantasia del bambino.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 giugno 1979, n. 23.

[2] Comma già integrato dall'articolo unico della L.R. 25 luglio 1977, n. 39, e abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 giugno 1979, n. 23.

[3] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 27 maggio 1978, n. 45.

[4] Norma abrogativa degli artt. 5 e 13 della L.R. 3 agosto 1970, n. 30.

[5] Vedi anche l'art. 4 della L.R. 27 maggio 1978, n. 45.